Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2724 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2724 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCALAMBRIERI MASSIMO N. IL 09/07/1987
avverso la sentenza n. 3110/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
28/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 5

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Catania confermava la sentenza di primo grado con il
quale era stata inflitta all’imputato ricorrente la pena di mesi sei di reclusione ed
euro 400 di multa in relazione al reato di danneggiamento aggravato dalla
esposizione dei beni alla pubblica fede.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato che

non sarebbe aggravato dalla esposizione dei beni alla pubblica fede. La porta
danneggiata era di un locale privato ed era deputato a garantire la inviolabilità di
tale locale dall’intervento di terzi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato
1.1. Il ricorrente invoca la illegittimità della aggravante della esposizione alla
pubblica fede in ragione del fatto che la porta di ingresso di un locale privato
sorvegliato con sistemi video non sia riconducibile alla categoria dei beni
maggiormente tutelata.
Circa la idoneità della sorveglianza del bene ad escludere la “esposizione” si
registrano orientamenti giurisprudenziali non sempre coerenti. Cosi, ad
esempio si è deciso che nel reato di furto, la circostanza aggravante della
esposizione del bene alla pubblica fede non sussiste qualora la tutela dello stesso
risulti garantita da congegni idonei ad assicurare una sorveglianza assidua e
continuativa (fattispecie di furto di autovettura, parcheggiata su strada pubblica,
munita di sistema di antifurto satellitare che ne consentiva la sorveglianza
continua ad opera di incaricato del proprietario: Cass. sez. 5, n. 44157 del
21/10/2008, Rv. 241690).
In modo parzialmente difforme si è deciso che integra il reato di furto
aggravato dall’ esposizione alla pubblica fede della cosa la condotta di chi sottrae
alcune racchette da tennis ed alcuni capi di abbigliamento all’interno dei locali di
un circolo sportivo privato dotato di sistema di video sorveglianza a circuito
chiuso, quando la sorveglianza è esercitata in modo non continuativo ed è quindi
inidonea ad impedire il libero accesso da parte del pubblico, atteso che, ai fini
della configurabilità dell’aggravante, assume rilievo non la natura, privata o
pubblica, del luogo di esposizione del bene, ma la facilità di raggiungere la “res”

deduceva violazione dell’art. 635 cod. pen. in quanto il fatto per cui si procedeva

oggetto di sottrazione (Cass. sez. 5 n. 14022 del 08/01/2014, Rv. 259870; in
senso analogo Cass. sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. 2015, Rv. 263258).
La giurisprudenza si presenta dunque orientata ad escludere che l’esposizione
alla pubblica fede sia compatibile con la sorveglianza “continua” del bene quasi
che l’esposizioni implichi un affidamento, da escludere ogni volta che si eserciti
sul bene un controllo permanente.
Tale interpretazione che esclude l’affidamento alla pubblica fede in presenza di
sistemi di controllo con caratteristiche di continuità, non valorizza l’ineliminabile

affidamento insito nella collocazione del bene protetto in un luogo accessibile al
pubblico, dunque facilmente raggiungibile da un numero indeterminato di
persone.
Il controllo della res esposta al pubblico con un sistema di videosorveglianza
attenua ma non elide l’esposizione alla pubblica fede, ovvero il presupposto
fattuale per il riconoscimento dell’aggravante.
È stato, infatti, affermato che la ragione dell’aggravamento previsto dalla
suddetta norma è data dalla volontà di apprestare una più energica tutela penale
alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un
certo tempo, senza diretta e continua custodia, per “necessità” o per
“consuetudine” (nei sensi sopra indicati) e che, perciò, possono essere più
facilmente sottratte (vedi Cass. Sez. 4^, 07 novembre 2007, n. 5113).
La videosorveglianza rappresenta una forma di controllo che non garantisce
l’interruzione immediata dell’azione criminosa e dunque non elide il presupposto
dell’aggravante, ovvero l’affidamento alla pubblica fede conseguente alla
esposizione del bene in un luogo raggiungibile da un numero indeterminato di
persone.
La inaffidabilità di tale sistema di protezione, che non garantisce la inviolabilità
delle cose collocate in luoghi accessibili al pubblico, legittima la protezione
aggravata che costituisce la ratio della circostanza prevista dall’art. 625 n. 7
cod. pen.
In modo coerente con tale interpretazione è stato deciso che sussiste
l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. – sub specie di
esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede – nel
caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un’autovettura dotata di antifurto
satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del
veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento,
consentendo solo di porre rimedio all’azione delittuosa con il successivo recupero

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del bene (Cass. sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Rv. 260204; Cass. sez. 5, n.
12436 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 259869).
Dunque: non una qualsiasi sorveglianza esclude l’esposizione del bene alla
pubblica fede; ma una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la
sottrazione dell’oggetto (Cass. sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Rv. 260204).
2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il
ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna

4 ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma, il giorno 26 novembre 2015

L’estensore

Il Presidente

pagamento delle spese del procedimento.

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