Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2724 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2724 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOMASSI SANDRO N. IL 15/09/1966
avverso la sentenza n. 7677/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 06/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa il 23/01/2013, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in data 25/03/2011 appellata da Sandro Tornassi, imputato del reato di cui all’art. 2, comma 1 bis,
L. 638/1983 (come contestato in atti; in relazione alle retribuzioni corrisposte al
personale dipendente nel periodo compreso dal Gennaio 2005 all’Aprile 2005) e
condannato alla pena di mesi due di reclusione e di C 300,00 di multa; pena
sospesa e non menzione – dichiarava non doversi procedere nei confronti

compreso da Gennaio 2005 a Marzo 2005, perché estinto per prescrizione; indi
determinava la pena per il residuo reato attinente al mese di Aprile 2005, in mesi
uno, gg. 10 di reclusione ed C 200,00 di multa.

2.L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, nonché alla
prescrizione del reato anche in relazione al residuo mese di Aprile 2005.

3. Le censure dedotte nel ricorso, quanto alla responsabilità penale
dell’imputato, sono infondate poiché in contrasto con quanto accertato e
congruamente motivato dai giudici del merito (vedi sentenza 2° grado pag. 1).
3.1. Il termine massimo di prescrizione, relativo alle retribuzioni corrisposte
nell’Aprile 2005 – anni sette e mesi sei a decorrere dal 16/05/2005; tenuto conto
del periodo di sospensione del decorso della prescrizione per la durata di mesi
tre, ex art. 2, comma 1 bis, L. 633/1983 – non era ancora decorso alla data della
sentenza della Corte di Appello di Roma, emessa il 23/01/2013.
La manifesta infondatezza del ricorso non consente di rilevare e dichiarare la
prescrizione del reato, maturata il 16/02/2013, epoca successiva alla decisione
impugnata emessa il 23/01/2013 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez. U. n.
23428 del 02/06/2005].
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Sandro
Tornassi con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

2

dell’imputato in ordine al reato relativo agli omessi contributi attinenti al periodo

Così deciso il 06 Dicembre 2013
Il Presidente

Il Componente estensore

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