Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27233 del 11/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27233 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

Data Udienza: 11/03/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ITALIANO MASSIMO N. IL 28/10/1969
avverso la sentenza n. 4/2013 CORTE ASSISE APPELLO di LECCE,
del 11/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5- 11iA b4a/Q
che ha concluso per
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Tanto esclude ogni ulteriore valutazione sulla configurabilità del concorso nel
tentato omicidio contestato, con conseguente inammissibilità del motivo di
ricorso.
2. I rilievi mossi dal ricorrente in ordine alla esclusione della scriminante della
legittima difesa sono manifestamente infondati, oltre che palesemente generici.
Uniformandosi alle indicazioni della sentenza di annullamento, il giudice del
rinvio ha rilevato che, pur non potendo essere definita la condotta tenuta dal
fratello dell’imputato, Livio, come accettazione di una vera e propria sfida, la
invocata scriminante della legittima difesa si deve escludere tutte le volte in cui
la determinazione dello stato di pericolo sia provocata da un comportamento
deliberato del soggetto agente. Nè varrebbe distinguere tra determinazione del
pericolo di uno scontro fisico e accettazione di una sfida sicura, dovendosi
escludere l’esimente in ogni situazione di volontaria determinazione di una
situazione di pericolo e, non soltanto, in quella in cui l’agente abbia contribuito
ad innescare una sfida.
E’ stato dato atto, quindi, che ( nella specie, per come pacificamente
ricostruito in fatto, la situazione si presentava come già destinata a diventare per
iniziativa di uno o dell’altro dei protagonisti uno scontro fisico.
3. In ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 114 cod.
pen. si propongono doglianze manifestamente infondate ed aspecifiche per difetto di
correlazione con la motivazione della sentenza impugnata sul punto.
Invero, facendo corretta applicazione dei principi di diritto più volte affermati da
questa Corte in ordine ai presupposti per l’applicazione dell’art. 114 cod. pen., nella
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aveva preso la pistola che Massimo teneva in mano, avvicinandosi al bersaglio:

sentenza impugnata con motivazione compiuta ed ancorata alle circostanze di fatto
accertate è stato dato atto che l’escalation di atti violenti era scaturita proprio
dalla reazione dell’imputato alle iniziali minacce indirizzate nei confronti del
suocero da parte delle persone della fazione avversa; inoltre, l’Italiano aveva
preso parte a tutte le rappresaglie nei confronti d4De Michele succedutesi nella
stessa giornata.
4. Il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche è palesemente infondato e generico alla luce delle

del primo giudice sul punto, ha valorizzato la oggettiva gravità del fatto ed i
precedenti penali dai quali risulta gravato il ricorrente connotandone
negativamente la personalità.
Come è noto, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art.
62 -bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento
per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato
(Sez. 6, n. 42688, 24/09/2008, Caridi, rv. 242419).
5. E’ inammissibile per evidente infondatezza anche il motivo di ricorso in
ordine al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale ridotto la pena
tenendo conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. ed, in specie, alla luce delle
circostanze in cui era maturata la reazione violenta dei fratelli Italiano.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00
(mille) in favore della cassa delle ammende. Il ricorrente deve essere
condannato, altresì, alla refusione delle spese sostenute in questo giudizio dalle
parti civili De Michele Piero e De Michele Tommaso che, tenuto conto del numero
e dell’importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle
prestazioni difensive, si liquidano in euro 3.500,00, oltre accessori di legge,
ciascuno.
P.Q.M.
pichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
ese processuali e al versamento della somma di mille (1.000,00) euro alla
ssa delle ammende, nonché a rimborsare alle parti civili De Michele Piero e De
chele Tommaso le spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 3.500,
re accessori di legge in favore di ciascuno dei predetti.
Così deciso, 1 1 11 marzo 2015.

argomentazioni indicate nella sentenza impugnata che, condividendo le valutazioni

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