Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27229 del 16/01/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27229 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FACCHINERI SALVATORE N. IL 13/01/1974
avverso la sentenza n. 1360/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 11/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Doti,
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che ha concluso per (
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 16/01/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 1.3.2011 il Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, ha
assolto FACCHINERI SALVATORE dal delitto di cui all’art.9/2 legge 1423/1956 – per aver
violato la prescrizione di non associarsi abitualmente con persone che hanno subito condanne o
che sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, fatto accertato tra il maggio ed il
luglio 2006 — perché il fatto non sussiste.

con quattro soggetti pregiudicati: suo fratello Giuseppe; Piromalli Arcangelo, suocero di suo
fratello Giuseppe; Minasi Francesco e Speranza Pietro.
Tenuto conto del numero degli incontri con le suddette persone, della brevità degli incontri e
dei luoghi in cui gli stessi erano avvenuti, il Tribunale ha ritenuto che non potesse affermarsi
che l’imputato si fosse abitualmente incontrato con pregiudicati.
Avverso la sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica di Palmi.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 11.3.2014, ha condannato
l’imputato in ordine al delitto ascrittogli alla pena di un anno di reclusione.
La suddetta Corte ha messo in evidenza che l’imputato, oltre a frequentare le persone
pregiudicate indicate nella sentenza di primo grado, alcune di queste frequentazioni giustificate
dalla difesa con ragioni di parentela, aveva frequentato anche, in particolare, Staltari Claudio
(condannato per gravi reati, sottoposto alla sorveglianza speciale e con processi pendenti)
nonché soggetti che non avrebbe dovuto frequentare, rispetto alle prescrizioni impostegli,
come Cambareri Carmelo e Talarico Filippo, in quanto i predetti avevano delle pendenze penali.
Quanto al fatto che l’imputato aveva incontrato una sola volta alcuni dei soggetti indicati nel
capo di imputazione (Piromalli Arcangelo e Speranza Pietro), il Tribunale non aveva
considerato che la richiesta reiterazione di contatti poteva avvenire anche con soggetti diversi,
in possesso delle caratteristiche indicate dalla legge.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento, con il primo motivo, per travisamento della prova, in quanto dal certificato
penale, allegato al ricorso, risultava che Staltari Claudio, al momento degli incontri con
l’imputato indicati nel capo di imputazione, non era stato condannato in via definitiva, né era
stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.
Con il secondo motivo il ricorrente ha sostenuto che erroneamente la Corte d’appello aveva
assimilato lo status giuridico di persone pregiudicate, alle quali l’imputato non poteva
associarsi abitualmente, con la condizione di soggetti potenzialmente in grado di assumere tale
qualifica poiché gravati da carichi pendenti.
Pertanto, nessun rilievo doveva essere dato, ai fini della sussistenza del reato contestato, ad
incontri con soggetti gravati da soli carichi pendenti.

1

Il Tribunale aveva osservato che l’imputato era stato visto, nel periodo in contestazione, solo

Rileva preliminarmente questa Corte che, essendo trascorsi oltre sette anni e sei mesi (termine
massimo di prescrizione per il reato contestato) dalla data di commissione del reato (luglio
2006), deve essere annullata la sentenza impugnata per prescrizione, in quanto i motivi di
ricorso, poiché sollevano questioni di diritto, sono ammissibili.
Si osserva, peraltro, che dagli atti sottoposti a questa Corte non emerge l’insussistenza del
fatto addebitato all’imputato, anche considerando che non possono essere assimilati alle
persone pregiudicate coloro che non sono stati condannati con sentenza definitiva.

giurisprudenza di questa Corte,ai fini della configurabilità della violazione della prescrizione di
non associarsiabitualmente con pregiudicati, non è richiesta una costante e assidua relazione
interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco
dell’abitualità di tale comportamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma in data 16 gennaio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Resta, infatti, la frequentazione dell’imputato con soggetti pregiudicati e, secondo la

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