Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2722 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2722 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STRUTYNSKA YULIYA N. IL 20/07/1981
avverso la sentenza n. 6535/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in p rsona del Dott. 4-5 DLw‘,0
che ha concluso per SL.

Udito, per la Orte civile, l’Avv
Udit i difgrigor Avv.

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna dell’imputato alla pena
di anno uno mesi due di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di tentata
ai danni del coniuge separato. Si contestava all’imputata di avere minacciato il
coniuge di non restituirgli alcuni oggetti in oro costringendo lo stesso a
consegnarle una somma di denaro.

deduceva:
2.1. violazione degli artt. 152 e 649 cod. pen. Si deduceva che la persona
offesa, coniuge legalmente separato rimetteva la querela in data 26 febbraio
2013 nei confronti dell’imputata cui era contestata una estorsione nella
dimensione “tentata” e consumata senza violenza fisica; il fatto contestato non
rientrava pertanto tra le eccezioni alla causa di non punibilità prevista dall’art.
649 cod. pen., che nel caso di specie avrebbe, quindi, dovuto essere applicata
con conseguente necessità di assoluzione dell’imputato per insussistenza del
fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1. Il collegio condivide l’orientamento secondo cui l’autonomia del delitto
tentato comporta che gli effetti giuridici sfavorevoli previsti con specifico
richiamo di determinate norme incriminatrici vanno riferiti alle sole ipotesi di
reato consumato e ciò in quanto le norme sfavorevoli sono di stretta
interpretazione e, in difetto di espressa previsione, non possono trovare
applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato (Cass. sez.2, n.
5504 del 22/10/2013, dep. 2014, Rv. 258198).
Del pari, si condivide l’interpretazione secondo la quale la minaccia o la mera
violenza psichica non esclude la configurabilità della causa di non punibilità e
della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno
dei prossimi congiunti, in quanto la clausola negativa prevista dall’art. 649, terzo
comma, cod. pen., opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica
(Cass. sez. 2 n. 32354 del 10/05/2013, Rv. 255982).
1.2. Nel caso di specie si procedeva a carico del coniuge legalmente separato per
un reato di estorsione tentata e non consumata con violenza fisica. Si tratta di
una ipotesi che, tenuto conto delle linee ermeneutiche sopra indicate, è
procedibile a querela ai sensi dell’art. 649 comma 2 cod. pen. Dunque,
considerata la rimessione di querela proposta dall’offeso (accettata
2

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata che


dall’imputata), non si registrano ostacoli alla operatività della causa di non
punibilità prevista dall’art. 649 cod. pen.
1.3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio essendo
il reato estinto per remissione di querela. Visto l’art. 340 comma 4 cod. pen. si
condanna la querelata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza

rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per

remissione di querela e condanna la querelata al pagamento delle spese

Così deciso in Roma, il giorno 26 novembre 2015

L’estensore

Il Presidente

processuali.

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