Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2722 del 06/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2722 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOFFREDO LUCIO N. IL 17/12/1969
avverso l’ordinanza n. 180/2013 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
11/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 06/12/2013
Ritenuto:
-che con decreto del 19/6/2013 il p.m. presso il Tribunale di Milano
disponeva il sequestro, ex art. 250 e segg. cod.proc.pen., nei confronti di
Lucio Loffredo, in relazione al procedimento penale a carico di costui per
il reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen., 5, d.Lvo 74/2000, perché, quale
valore aggiunto, ometteva di presentare le dichiarazioni fiscali relative
alla annualità 2011, realizzando una evasione pari ad euro 308.822, ai fini
delle imposte sui redditi, e pari ad euro 112.103 ai fini dell’i.v.a.; nonché
per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen., 3, d.Lvo 74/2000, perché
quale rappresentante legale delle Due Elle Alimentari s.r.I., Lo.Vin. s.r.l. e
Ge.Di. di Della Bella Giuliano Ernesto, al fine di evadere la imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione
delle scritture contabili obbligatorie, indicava nelle dichiarazioni fiscali
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
-che in esecuzione del predetto decreto il N.P.T. di Milano effettuava il
sequestro di svariati effetti ed assegni bancari, ricevute, fatture,
prospetti, contratti di convenzione e documentazione bancaria;
-che il Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di
riesame, formulata nell’interesse del Loffredo, con cui si è chiesto
l’annullamento del decreto de quo, rilevata la restituzione già avvenuta
del materiale informatico, già sottoposto a vincolo, ha dichiarato
inammissibile l’istanza per carenza di interesse in ordine a detti beni
informatici; ha annullato il sequestro sui rimanenti beni;
-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo violazione dell’art. 253 cod.proc.pen.;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata ordinanza,
rivela la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale
svolta dal decidente;
i
dominus della Kansas s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul
-che le ragioni poste a fondamento del ricorso si palesano del tutto
destituite di fondamento, rilevata la assoluta carenza di interesse da
parte del Loffredo, vista la restituzione del materiale sottoposto a
sequestro e l’annullamento del provvedimento del p.m. del 19/6/2013;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 6/12/2013.
P. Q. M.