Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2721 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2721 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IACONA BENEDETTO N. IL 01/06/1983
avverso la sentenza n. 65/2009 TRIBUNALE di MISTRETTA, del
22/02/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 06/12/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Mistretta ha
dichiarato Benedetto lacona responsabile di diverse violazioni della
normativa dettata in materia di sicurezza sul lavoro, ex artt. 4, co. 4, d.Lvo
626/94, 24, c. 1, d.P.R. 164/56, e 34, co. 2, d.P.R. 303/56, e lo ha

-che il difensore dell’imputato avverso detta decisione ha proposto
appello, che la Corte di Appello di Messina ha trasmesso a questa Corte
ex art. 568, co. 5, cod.proc.pen., eccependo la mancanza di prove in
ordine alla colpevolezza dello lacona;
-che il vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla concretizzazione
delle violazioni in contestazione e alla ascrivibilità di esse in capo
all’imputato, a seguito di una compiuta analisi valutativa delle emergenze
istruttorie;
-che le censure sollevate si palesano generiche e inconferenti;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 6/12/2013.

condannato alla pena di euro 4.000,00 di ammenda;

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