Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2720 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2720 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CURATI ROBERTO N. IL 02/11/1959
DUFOUR MAURIZIO N. IL 27/06/1965
avverso la sentenza n. 4750/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 06/12/2013

fr

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Genova ha
riconosciuto Roberto Curati e Maurizio Dufour responsabili,
rispettivamente, il primo, del reato di cui all’art. 18, co. 1, d.lvo 276/03,
somministrava, in difetto di autorizzazione, alla Switch s.r.l. il lavoratore
Antonio Cotogno, di fatto integralmente gestito e diretto dalla predetta
Switch s.r.I., per un totale di 452 giornate lavorative; il secondo, del reato
di cui all’art. 18, co. 2, d.Lvo 276/03, perché, quale amministratore della
predetta Switch, ricorreva alla somministrazione di prestatori di lavoro da
parte di soggetti diversi da quelli di cui all’art. 4, co. 1., lett. b), per lo
svolgimento della attività di operatore ecologico, utilizzando a tal fine, in
via esclusiva, il lavoratore Antonio Cotogno, solo formalmente
dipendente della società cooperativa, ma di fatto integralmente gestito e
diretto dalla stessa Switch; ha condannato, pertanto, gli imputati, alla
pena di euro 22.000,00 di ammenda ciascuno;
-che la difesa dei prevenuti ha proposto ricorso per cassazione avverso
detta pronuncia, eccependo vizio di motivazione in relazione alla ritenuta
concretizzazione dei reati contestati, determinata da una non corretta
interpretazione e, conseguente, errata applicazione del disposto di cui
all’art. 18, commi 1 e 2, del d.lvo 176/03;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di ritenere logica e corretta la argomentazione motivazionale,
adottata dal decidente, in ordine alla sussistenza delle violazioni in rubrica
indicate e alla ascrivibilità di esse in capo agli imputati, conclusione alla
quale il decidente è pervenuto a seguito di una esaustiva analisi degli
elementi costituenti la piattaforma probatoria e ad una esatta lettura del

perché, quale amministratore unico della società cooperativa Giglio,

dettato normativo, violato secondo la tesi accusatoria: nella specie, ad
avviso del decidente, a giusta ragione, deve escludersi che la Giglio, pure
a fronte del contratto di appalto dalla stessa stipulato con la Switch, abbia
assunto la gestione diretta della attività del sevizio ECOVAN. Peraltro è
indubbio che il Cotogno era stato impiegato per svolgere quest’ultima
attività, ma il detto contratto d’appalto celava, nella realtà, la mera
(testi Cotogno, Bruzzese e Marras ), visto che per tutto il periodo nel
corso del quale il predetto Cotogno, unitamente al Bruzzone, ha lavorato
al servizio ECOVAN a favore di Amiu, lo stesso utilizzava mezzi e strumenti
di lavoro della Switch, prendeva ordini e direttive dallo lonadi,
dipendente di quest’ultima società. E’ emerso, altresì, che la Giglio veniva
in gioco solo nel momento in cui dovevano essere pagati gli stipendi ai
dipendenti ( deposizione Bruzzone ), così da rendere evidente il
configurarsi di una situazione in cui emergono i requisiti distintivi tra
appalto lecito e interposizione fittizia illecita, quali, capitale, macchine,
attrezzature, organizzazione in capo all’imprenditore che fruisce del
lavoratore;
-che, indubitabilmente, il distacco di un dipendente presso altra impresa,
perché esegua la propria prestazione lavorativa in favore di quest’ultima,
senza che possa esistere un rilevante interesse del datore di lavoro, che
ha disposto il trasferimento dell’unità lavorativa, integra il reato di
intermediazione o interposizione di manodopera ( Cass. 10/6/09, n.
38919);
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa
delle Ammende della somma di euro 1.000,00.

2..

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prestazione di manodopera in favore della presunta società appaltatrice

Così deciso in Roma il 6/12/2013.

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