Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 272 del 12/12/2012
Penale Sent. Sez. 5 Num. 272 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte offesa:
MONDINO LUIGI
N. IL 08/09/1959
nei confronti di:
1) PERUCCIO EZIO N. IL 23/02/1958
avverso il decreto n. 958/2011 G1P TRIBUNALE di SALUZZO, del 15/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
lette le conclusioni del P:G: Dott. A.Policastro che ha chiesto annullamento senza rinvio
e trasmissione atti;
Data Udienza: 12/12/2012
RITENUTO IN FATTO
Il Gip del Tribunale di Saluzzo, con decreto 15-7-2011, disponeva l’archiviazione del
procedimento a carico di Ezio PERUCCIO per prescrizione del reato ascrittogli.
Ricorre la p.o. Luigi MONDINO, tramite il difensore, deducendo nullità del decreto per mancata
notifica nei sui confronti dell’avviso della richiesta di archiviazione, nonostante nella denuncia
querela avesse chiesto di esserne informato, con conseguente violazione di norma prevista a
Il PG presso questo tribunale con requisitoria scritta, ritenendo la fondatezza del ricorso anche
se l’archiviazione è stata disposta per la prescrizione del reato, ha chiesto l’annullamento senza
rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al PM.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come ineccepibilmente osservato nella requisitoria scritta del PG, l’omesso avviso della
richiesta di archiviazione del P.M. alla p.o. che ne abbia, come nella specie, fatto richiesta,
determina la nullità insanabile ex art. 127 cod. proc. peri, del successivo decreto di
archiviazione, in quanto, privando detta parte della facoltà di proporre opposizione, viola il
principio del contraddittorio. Nullità azionabile in sede di legittimità senza l’osservanza dei
termini di cui all’art. 585 stesso codice (Cass. 1508/2010, 18666/2008).
Il decreto impugnato merita pertanto annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Saluzzo per quanto di competenza.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato ed ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Saluzzo, per quanto di competenza.
Roma 12-12-2012
Il consigliz
o
Il Presidente
pena di nullità (art. 408, comma 2, cod. proc. peri.) e lesione del diritto al contraddittorio.