Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 272 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 272 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Metaj Elton, n. a Berat (Albania) il 21/06/1979
contro la sentenza della corte d’appello di Milano, emessa il 21/05/2013;
– letti il ricorso e il provvedimento impugnato;
– udita la relazione del cons. F. Ippolito;
– udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale, E. Selvaggi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano ha
dichiarato l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di
estradizione di Mataj Elton, presentata, a seguito del mandato di arresto emesso il
14 ottobre 2012, dal Tribunale del distretto giudiziario di Berat per tre reati di furto,
commessi nei mesi di aprile, ottobre e novembre 2011.

2. Ricorre il difensore dell’estradando, denunciando vizio di motivazione della
sentenza, che non avrebbe tenuto “in alcun conto quanto dedotto dalla difesa in
ordine al rilascio del prevenuto da parte dell’Autorità albanese”.

3. Trattasi di motivo assolutamente generico, che contrasta con le esigenze
di specificità, richiesta, a pena d’inammissibilità, dagli artt. 581 lett. c) e 591 lett. c)
c.p.p. Né maggior fondamento ha il rilievo secondo cui l’autorità giudiziaria
albanese avrebbe contraddittoriamente rimesso in libertà il Metaj, emettendo subito

1

Data Udienza: 05/11/2013

dopo provvedimento cautelare per i contestati reati di furto. L’autorità giudiziaria
italiana non ha alcun elemento né potere per valutare l’incoerenza denunciata
dall’estradando, senza dire che il procedimento penale in atto appare diverso da
quello nel cui corso sarebbe stato rimesso in libertà.

4. Il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta adeguata in relazione alle questioni dedotte, di € 1.000,00 in favore della

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa
delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
Roma 5 novembre 2013

L

Il consig ‘ere estensore

F. rp))

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I Preside

Cassa delle ammende.

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