Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27193 del 12/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27193 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENINATO SANTO N. IL 27/09/1961
avverso la sentenza n. 3528/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per e

r

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 12/06/2015

i.

RITENUTO IN FATTO

1.La corte d’appello di Palermo, con sentenza in data 29 gennaio 2014, riformava parzialmente
la sentenza del tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, del 12 dicembre
2011, pronunciata nei confronti di Beninato Santo, dichiarando non doversi procedere nei
confronti del medesimo per il reato a lui ha scritto per intervenuta prescrizione e
confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

reclusione ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separato
giudizio e con una provvisionale di euro 5.000,00, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui
all’articolo 590 cod. pen., aggravato dalla previsione dell’evento, perché, afferrando per la
maglietta Russo Edoardo mentre costui stava transitando a bordo del proprio ciclomotore tanto
da determinarne la caduta, aveva afferrava la testa del ragazzo tra le braccia per sollevarlo da
terra, lo aveva trascinato verso l’entrata della caserma dei carabinieri ed, infine, lo aveva
lasciato andare spingendolo sui gradini d’ingresso della caserma stessa; in tal modo gli aveva
cagionato lesioni consistite in trauma cranico alla regione parietale destra e contusione al
ginocchio sinistro. Il fatto era stato commesso in Mazara del Vallo l’11 novembre 2005.
2. Avverso la sentenza della corte d’appello proponeva ricorso per cassazione l’imputato
svolgendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduceva violazione di legge in quanto la corte d’appello aveva
dichiarato estinto il reato per prescrizione senza spiegare in maniera logica ed adeguata le
ragioni per le quali non dovesse pronunciare, ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen.,
l’assoluzione dell’imputato. Invero dagli atti e dalle trascrizioni emergevano elementi, quali le
ferite ed i traumi riportati dal Beninato e la documentazione attestante il fatto che la
compagnia di assicurazione che copriva la responsabilità civile per il ciclomotore condotto da
Russo Edoardo aveva provveduto all’integrale risarcimento dei danni patiti dal Beninato stesso
in seguito al sinistro, che avrebbero consentito di assolvere l’imputato perché da ciò si doveva
evincere che il Russo aveva investito il Beninato con il suo ciclomotore. Inoltre la corte
d’appello aveva ritenuto che non fosse ravvisabile la scriminante dell’adempimento del dovere
poiché mancava la necessità per l’imputato di spingere da parte il Russo, non sussistendo una
presunta violenza proveniente dalla persona offesa ma, ciò facendo, la corte medesima aveva
ignorato il fatto che il Beninato era stato travolto dal ciclomotore condotto dal Russo il quale,
anziché prestargli soccorso, si era rialzato e si era diretto verso il ciclomotore, palesando in tal
modo l’intenzione di fuggire.
2.2. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione poiché il giudice monocratico aveva
trascurato di dare contezza delle prove acquisite; inoltre le prove a discarico e le contraddizioni
in cui era incorso il teste a carico non erano state tenute in considerazione. La corte d’appello,
poi, non aveva provveduto a sanare la carenza motivazionale della sentenza di primo grado
limitandosi ad un generico richiamo alle dichiarazioni rese dai testi escussi mentre nell’atto
1

Il Beninato era stato condannato, all’esito del giudizio di primo grado, alla pena di mesi due di

d’appello erano state specificamente rilevate le contraddizioni emergenti fra i diversi racconti
della persona offesa, che nel corso di un’udienza aveva riferito di aver visto un carabiniere in
divisa e nell’udienza successiva aveva invece negato tale circostanza. Inoltre non aveva
considerato la corte territoriale le contraddizioni emergenti tra le dichiarazioni del teste Russo
Armando e quelle rese dalla persona offesa Russo Edoardo e non aveva spiegato perché la
testimonianza di Russo Armando fosse più credibile rispetto a quella discordante di Russo
Edoardo, il quale aveva sempre riferito di essersi alzato autonomamente da terra e di aver

Invece il fratello Russo Armando aveva dichiarato che i fatti si erano svolti così come descritti
nel capo d’imputazione. Infine la corte d’appello non aveva fornito adeguata motivazione in
ordine al fatto che le lesioni diagnosticate erano compatibili anche con la caduta dal
ciclomotore.
2.3.Con il terzo motivo deduceva difetto di motivazione in merito all’implicita conferma delle
statuizioni civili, anche con riguardo alla provvisionale che appariva esorbitante rispetto alla
durata della malattia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Invero le sezioni unite della corte di legittimità
(sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, CED Cass. n. 244273 s.) hanno
esaminato il problema dell’ambito del sindacato, in sede di legittimità, sui vizi della
motivazione, affermando che, ove sussista una causa di estinzione del reato, la corte di
cassazione non può rilevare eventuali vizi di legittimità della motivazione della decisione
impugnata, poiché nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque
obbligato a rilevare immediatamente la sussistenza della predetta causa di estinzione del
reato, ed alla conseguente declaratoria. Il principio opera anche in presenza di mere cause di
nullità di ordine generale, assolute ed insanabili, identica essendo la ratio, fondata
sull’incompatibilità del rinvio per nuovo giudizio di merito con il principio dell’immediata
applicabilità della causa estintiva. Nel caso che occupa la corte d’appello ha evidenziato gli
elementi giustificativi a fondamento dell’affermazione di responsabilità che non consentivano il
proscioglimento dell’imputato con una più favorevole formula assolutoria ai sensi dell’art. 129
c.p.p..
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Invero tra le doglianze proponibili con il ricorso per
cassazione non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specialmente se implicanti
la soluzione di contrasti testimoniali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della
motivazione. Nel caso che occupa la corte territoriale ha dato conto delle ragioni che
inducevano all’affermazione della responsabilità dell’imputato in ordine ai fatti ascritti,
consistenti nelle convergenti deposizioni della parte offesa e del teste Russo Armando, i quali
hanno riferito lo svolgersi dei fatti nel modo indicato nel capo di imputazione. Non ha indicato il
2

camminato con le proprie gambe mentre i carabinieri lo avevano accompagnato alla caserma.

ricorrente, poi, da quale specifico atto del processo si evinceva che Russo Edoardo aveva reso
una diversa versione dei fatti rispetto a quella di Russo Armando ( con ciò non ottemperando
all’obbligo dell’autosufficienza nella redazione del ricorso, non potendosi fare carico la corte di
cassazione di leggere gli atti del processo onde ricercare l’atto non indicato ) laddove, per
contro, la corte territoriale ha affermato che le due versioni erano coincidenti. Nessun rilievo
poteva assumere, poi, al fine di ritenere la non credibilità della persona offesa, la circostanza
che questa avesse affermato e poi negato di aver visto una persona in divisa, trattandosi di

questa sede, ha ritenuto la compatibilità delle lesioni del Russo con i fatti ascritti all’imputato
sicché la compatibilità di esse anche con la caduta dal motorino non vale a scardinare il
percorso logico seguito dalla corte territoriale.
3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Invero la corte d’appello ha esplicitato le ragioni che
inducevano a ritenere sussistente la responsabilità dell’imputato e ne ha tratto distinte
conseguenze agli effetti penali ed a quelli civili, dichiarando estinto il reato e condannando
l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Il motivo di ricorso è, poi, inammissibile con riguardo alla provvisionale, che il ricorrente ritiene
eccessiva. Invero, come più volte affermato dalla corte di legittimità ( ex pluribus, Sez. 2, n.
49016 del 06/11/2014, Patricola e altro, Rv. 261054 ), il provvedimento con il quale il giudice
di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte
civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione,
in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto
dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 giugno 2015.

circostanza del tutto ininfluente. Infine la corte d’appello, con giudizio di merito insindacabile in

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