Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27192 del 11/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27192 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIZIO DANIEL N. IL 20/12/1987
avverso la sentenza n. 662/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
07/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO ,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LA coA-Co
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che ha concluso per t i

Uditi difensoreAvv. F

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Data Udienza: 11/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La corte d’appello di Brescia, con sentenza in data 7 luglio 2014, riformava parzialmente la
sentenza emessa dal tribunale di Bergamo in data 10 dicembre 2013 concedendo all’appellante
Pizio Daniel la diminuente processuale di cui all’articolo 442 cod. proc. pen. e, per l’effetto,
riducendo la pena inflitta a giorni 20 di arresto ed euro 834,00 di ammenda nonché,
conseguentemente, la durata del lavoro di pubblica utilità, cui la pena era stata convertita, a

Il Pizio era stato condannato con sentenza del tribunale alla pena di mesi quattro di arresto ed
euro 1.250,00 di ammenda, convertita in mesi quattro e giorni cinque di lavoro di pubblica
utilità, per il reato di cui all’articolo 186, comma 2 lett. b del codice della strada per essersi
posto alla guida di autovettura in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche
con tasso alcolemico pari a 1,05 g per litro e 1,24 g per litro. Il fatto era stato commesso in
Casazza il 1 settembre 2010.
2. Avverso la sentenza della corte d’appello proponeva ricorso per cassazione Pizio Daniel, a
Mezzo del suo difensore, svolgendo due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza
nella parte in cui la corte d’appello aveva rigettato il motivo d’appello basato sul fatto che egli,
prima dell’accertamento, aveva assunto uno psicofarmaco che poteva avere avuto l’effetto di
esaltare gli effetti dell’assunzione dell’alcol e, conseguentemente, di alterare l’esito del test
etilometrico senza che egli fosse realmente in stato di ebbrezza, avendo assunto prima
dell’accertamento due sole birre.
2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte
d’appello aveva irrogato una pena eccessiva rispetto al fatto in sé ed aveva motivato la
decisione affermando che la pena era adeguata all’effettiva gravità del fatto, considerati i valori
di tasso alcolico riscontrato nelle due prove mentre, in realtà, i valori rilevati erano ben lontani
dal massimo previsto per la fattispecie contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.0sserva la corte che il primo motivo di ricorso è infondato.
Invero, come correttamente ritenuto dalla corte d’appello, il reato ascritto all’imputato è una
contravvenzione e, come tale, è punita a titolo di colpa sicché il fatto che l’imputato abbia
consumato alcol dopo aver assunto un farmaco che avrebbe potuto verosimilmente esaltarne
gli effetti costituisce condotta che la fattispecie penale reprime poiché è punita la guida in stato
di alterazione dovuta all’eccessiva ingestione di alcol quale che sia l’origine di tale eccessiva
ingestione e del conseguente stato di alterazione, essendo obbligo del conducente porsi alla
guida di veicoli solo in presenza di condizioni psicofisiche ottimali.

1

mesi due giorni 24, confermando nel resto.

2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Invero la graduazione della pena, anche
in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed
attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per
fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova

ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione ( Sez.

5, n. 5582 del

30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142 ). Nel caso che

occupa la corte

territoriale ha motivato in ordine alla congruità della pena avuto riguardo alla gravità del reato
nel suo insieme desumibile anche dal tasso alcolemico riscontrato.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 11.6.2015.

valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di

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