Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27191 del 11/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27191 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANDELLI ADOLFO N. IL 06/03/1961
COCOUCCI ANDREA N. IL 25/06/1968
avverso la sentenza n. 6308/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. O S’erzu.., CeAzk~,&
che ha concluso per r’u

Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 11/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La corte d’appello di Milano, con sentenza in data 19.6.2014, confermava la sentenza del
tribunale di Milano del 14.6.2012 con cui Mandelli Adolfo e Cocucci Andrea erano stati condannati
ciascuno alla pena di mesi cinque di reclusione, sostituita con la pena della multa di euro
5.700,00, per aver cagionato per colpa generica e specifica, derivante dalla violazione di norme

In particolare, il Custode si era introdotto nell’area di cantiere ove erano in corso opere di
urbanizzazione in esecuzione della convenzione stipulata tra il comune di Limbiate e la società
Villaggio del Sole s.p.a., proprietaria del terreno, la quale aveva appaltato i lavori di esecuzione
delle opere alla società SE. RI. CO . S.r.l..
Il Mandelli era il legale rappresentante della società Villaggio del Sole s.p.a. nonché datore di
lavoro dell’impresa affidataria SE. RI. CO . S.r.l. mentre il Cocucci era il coordinatore per la
sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.
Il minore Custode Luca si era introdotto nell’area di cantiere ed era precipitato all’interno di una
vasca, della profondità di metri cinque, realizzata dall’impresa per l’accumulo delle acque piovane
e sulla quale erano state appoggiate lastre metalliche a chiusura della stessa. A seguito della
caduta nella vasca, il Custode aveva riportato lesioni personali, consistite in frattura del femore
sinistro e distorsione del rachide cervicale, guarite in un periodo di tempo superiore a 40 giorni. Il
fatto era accaduto in Limbiate il 21.6.2009.
Al Mandelli era ascritto di aver omesso di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sulla
applicazione delle prescrizioni previste dal piano di coordinamento e sicurezza nonché sulla
recinzione del cantiere.
Al Cocucci era ascritto di aver omesso di vigilare sulla recinzione del cantiere e di rilevare la
difformità dell’opera progettuale, che prevedeva la chiusura della vasca con calcestruzzo e
chiusini in ghisa, rispetto a quella realizzata con copertura a mezzo di lastre metalliche facilmente
rimuovibili.
2. Avverso la sentenza della corte d’appello proponevano ricorso per cassazione Mandelli Adolfo e
Cocucci Andrea.
3. Mandelli Adolfo svolgeva quattro motivi di doglianza.

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antinfortunistiche, lesioni personali al minore Custode Luca.

3.1. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui
era stato ritenuto che la recinzione non fosse idonea ad escludere l’intromissione di terzi nel
cantiere mentre il teste Tarabini aveva riferito che era stata rimossa la recinzione riguardante la
vasca ma non quella dell’intero cantiere; inoltre i testi che avevano riferito in merito avevano
visionato i luoghi dopo l’incidente, quando erano intervenuti i mezzi di soccorso, mentre nulla
avevano potuto riferire dello stato dei luoghi preesistente. Con riguardo al sistema di copertura
della vasca, poi, non avevano considerato i giudici di merito che quello realizzato a mezzo di lastre

3.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per aver la corte
territoriale ritenuto che egli non avesse validamente trasferito la responsabilità in ordine alla
vigilanza sul cantiere all’impresa appaltatrice; invero si doveva considerare che la pattuizione sul
punto era da ritenersi valida a condizione che il committente non si fosse ingerito nell’esecuzione
delle opere. Ciò posto, la corte d’appello aveva travisato la prova laddove aveva affermato che il
teste Tarabini aveva riferito in ordine alla presenza assidua in cantiere del Mandelli poiché ciò non
emergeva dal verbale di udienza. Quanto alla posizione di garanzia in ordine alla realizzazione
della vasca, la corte territoriale non aveva considerato che tale manufatto era già divenuto di
proprietà del comune in forza della convenzione urbanistica, essendo già avvenuto il collaudo di
esso ed essendo perfettamente funzionante.
3.3. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, non
essendo stata accertata la dinamica del sinistro ed essendosi solamente presunto che la vittima
fosse salita sulle lastre e queste avessero ceduto, non era certo che la violazione della regola
cautelare avesse cagionato l’evento e non era ravvisabile, dunque, la causalità della colpa.
3.4. Con il quarto motivo deduceva violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle
attenuanti generiche in quanto la corte territoriale aveva erroneamente affermato che non si
poteva tener conto, ai fini della concessione delle attenuanti in parola, degli elementi già valutati
ai fini della quantificazione della pena.
4. Cocucci Andrea svolgeva quattro motivi di doglianza.
4.1. Con il primo motivo deduceva violazione di legge in quanto l’evento verificatosi, consistito
nella caduta del Custode nella vasca, non costituiva concretizzazione del rischio che la norma che
imponeva la recinzione del cantiere era volta ad evitare. Ciò in quanto la vasca era già ultimata e
la proprietà del manufatto doveva ritenersi trasferita al comune sicché era cessato l’obbligo in
capo al coordinatore per la sicurezza del cantiere di interdire l’accesso ad essa.

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metalliche era idoneo, secondo la normativa vigente, alla realizzazione dello scopo.

4.2. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione derivante da travisamento della prova in
quanto la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che esistesse un progetto originario che
prevedeva un diverso sistema di chiusura della vasca poiché dalla deposizione del teste ing.
Bertoldo era dato evincere che l’opera realizzata era sostanzialmente corrispondente a quella
progettata.
4.3. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge in relazione al ritenuto rapporto di causalità
tra l’omissione ascritta e l’evento, tenuto conto che la posizione di garanzia era venuta meno

sostenere che egli avrebbe dovuto ingerirsi nell’attività del progettista che aveva previsto quel
particolare tipo di copertura della vasca.
4.4. Con il quarto motivo deduceva mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello
concernente il concorso di colpa della vittima, di cui si sarebbe dovuto tenere conto ai fini della
graduazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.0sserva la corte che il primo motivo di ricorso svolto da Mandelli Adolfo è infondato. Invero, con
riguardo alla recinzione del cantiere, la corte territoriale ha dato conto delle ragioni che
inducevano a ritenere che essa fosse inesistente o, quanto meno, inidonea ad evitare
l’intromissione di terzi nel cantiere, avendo considerato quanto riferito dal teste Fiori, secondo il
quale non c’era alcuna recinzione ovvero alcuna struttura che lo rendesse inaccessibile agli
estranei, tanto che i mezzi di soccorso avevano potuto raggiungere la vasca agevolmente non
avendo incontrato alcuna transenna o barriera che facesse, quanto meno, capire che si trattava di
un cantiere. Quanto al fatto che la copertura della vasca, secondo il ricorrente, era stata realizzata
in modo conforme alla normativa vigente, correttamente la corte d’appello ha considerato che
l’inidoneità della copertura emergeva in modo palese dal fatto che il minore Custode era caduto
nella vasca.
2. Il secondo motivo è parimenti infondato in quanto la corte d’appello ha fatto corretta
applicazione del principio più volte espresso dalla corte di legittimità secondo cui l’appaltatore
subappaltante non perde automaticamente la sua qualifica di datore di lavoro con i correlati
obblighi antinfortunistici a condizione, però, che continui a esercitare una concreta ingerenza
nell’effettuazione dell’opera, così non integralmente subappaltata; dalla responsabilità
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trattandosi di un manufatto, la vasca di raccolta dell’acqua piovana, ormai terminato né si poteva

prevenzionale che da tali obblighi discende, invero, il subcommittente è sollevato soltanto ove i
lavori siano subappaltati per intero, cosicché non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello
stesso nei confronti del subappaltatore (Sez. 3, n. 50996 del 24/10/2013, Gerna, Rv. 258299;
Sez. 4, n. 27965 del 05/06/2008, Riva e altro, Rv. 240314; Sez. 3, n. 15927 del 12/01/2006,
Sassi, Rv. 234311 ). Ha rilevato, invero, la corte d’appello che i lavori non erano stati subappaltati
per intero poiché sia dalla convenzione con il comune che dal contratto di subappalto emergeva
come la società Villaggio del Sole, di cui il Mandelli era il legale rappresentante, si era riservata

opere di urbanizzazione, riservandosi anche la direzione dei lavori. Quanto al fatto che, secondo la
prospettazione del ricorrente, la sua posizione di garanzia con riguardo alla vasca era già cessata
per essere stato il manufatto trasferito al comune, la corte territoriale ha dato congrua
motivazione dell’infondatezza dell’assunto sul rilievo che il collaudo definitivo dell’opera non era
ancora avvenuto, che la dichiarazione di fine lavori non era stata resa e che, inoltre, dopo il
sinistro era stata richiesta dalla società proprietaria una concessione in sanatoria che riguardava
anche la vasca realizzata in difformità dal progetto originario, per il che tale manufatto faceva
ancora parte dell’insieme delle opere costituenti il cantiere. Non rileva, poi, al fine di affermare
che il manufatto era già di proprietà del comune, il fatto che le acque convogliate nella vasca
trovassero già sfogo nella rete idrica comunale, non potendosi logicamente ipotizzare che l’opera
stessa, ancor prima del suo completamento, non fosse dotata di un sistema di svuotamento.
3. Il terzo motivo è infondato, posto che, come rilevato dalla corte territoriale, è incontestato il
fatto che il minore è precipitato nella vasca e che, dunque, ancorché la dinamica del fatto non sia
stata precisamente accertata, o la copertura non aveva retto il peso dello stesso, il quale vi era
salito sopra, o, in ogni caso, egli aveva agevolmente rimosso le lastre, per ciò solo da ritenersi
inidonee alla funzione loro propria.
4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Invero la graduazione della pena, anche in relazione
agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in
aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la
censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità
della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia
sorretta da sufficiente motivazione ( Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Ferrario,
Rv. 259142 ). La corte d’appello ha dato congrua motivazione della gravità del fatto cui andava
commisurata la pena concretamente irrogata, avendo con ciò escluso la concessione delle
generiche in quanto, in ogni caso, la pena non avrebbe potuto essere mitigata.

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una serie di opere e non aveva, quindi, delegato alla SE. RI. CO . l’esecuzione della totalità delle

5. Il primo motivo di ricorso svolto da Cocucci Andrea è infondato per le ragioni esposte con
riguardo al secondo motivo di ricorso svolto da Mandelli Adolfo. Dunque la mancata recinzione del
cantiere era da considerare una delle cause del sinistro poiché tale omissione aveva consentito
l’ingresso del minore nell’area del cantiere.
6. Il secondo motivo svolto dal Cocucci è parimenti infondato. Invero dalla sentenza di primo
grado e da quella di appello si evince che la difformità dell’opera di copertura realizzata ( lastre
metalliche in luogo dei chiusini in ghisa incernierati ) era ravvisabile dalla tavola n. 14 del

progetto originario e dall’elaborato 17, afferente l’istanza di concessione in sanatoria depositata il
29.1.2010, la quale rendeva evidente la diversità dell’opera realizzata rispetto a quello progettata
non solo per la dimensione della vasca ma proprio in quanto il progetto prevedeva la copertura in
cemento con chiusini in ghisa. Peraltro lo stralcio della deposizione dell’ing. Bertoldo riportata nel
ricorso non supera il vaglio dell’autosufficienza in quanto non è stata trascritta l’intera deposizione
del teste e, dunque, non è possibile apprezzarne le dichiarazioni nella loro completezza.
7. Il terzo motivo è infondato essendosi già considerato come la corte d’appello abbia ritenuto,
con motivazione esaustiva ed esente da vizi logici, che la vasca di raccolta dell’acqua piovana era
opera non ancora terminata e che, dunque, permaneva l’obbligo di garanzia in capo al
committente ed al coordinatore per la sicurezza.
8. Il quarto motivo è infondato in quanto dalla sentenza della corte d’appello, che ha considerato
l’esclusiva responsabilità degli imputati nella causazione del sinistro per non aver recintato il
cantiere e per non aver dotato la vasca di copertura idonea ad evitare la caduta accidentale nella
stessa del minore Custode, è dato evincere come il concorso colposo della vittima sia stato
escluso dato che la ritenuta sussistenza di esso si porrebbe in contrasto logico con tutto l’iter
argomentativo della sentenza.
I ricorsi vanno, dunque, rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali.

P. Q. M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 11.6.2015.

gennaio 2006 allegata alla consulenza Bertoldo, dall’elaborato grafico n. 16 che costituiva il

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