Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2719 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2719 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROTTOLA PAOLO N. IL 26/08/1968
avverso la sentenza n. 6419/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 3.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

e
(v,

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Giudice per le indagini
preliminari, che condannava l’imputato per i reati di estorsione e rapina alla pena
di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato che deduceva:

misura in cui non terrebbe in alcuna considerazione la sentenza di assoluzione di
un coimputato del Rottola, prodotta dalla difesa.
2.2. Violazione di legge per mancato inquadramenti del fatto nella fattispecie
prevista dall’art. 393 cod. pen. Si deduceva che l’imputato avrebbe agito per
recuperare un credito che, contrariamente a quanto ritenuto dal collegio
territoriale, ammontava ad euro 16.500, dunque ad una somma prossima a
quella ritenuta provento dell’estorsione.
Si deduceva, inoltre, che le dichiarazioni della persona offesa non avevano
trovato adeguate conferme, con specifico riguardo all’uso delle armi ed alla
sottrazione dei beni.
2.3. Vizio di motivazione. Si deduceva la mancata valorizzazione di alcuni
elementi decisivi come la normalità dei rapporti tra il Rottola e l’offeso successiva
ai fatti contestati emergente dalle intercettazioni, il mancato utilizzo del telefono
sottratto e la sottoscrizione da parte dell’estorsore di una dichiarazione di
definizione dei rapporti civilistici.
Si deduceva altresì la carenza di motivazione in ordine alla attendibilità della
persona offesa. Segnatamente si rilevava che Rottola sarebbe estraneo alla
progettazione dell’azione contestata che sarebbe riferibile solo ai due albanesi.
Si invocava pertanto l’applicazione dell’art. 83 cod. pen. e dell’art. 116 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1. Il motivo che deduce la mancata valorizzazione della sentenza che avrebbe
assolto il coimputato è infondato. La Cassazione con giurisprudenza che si
condivide ha stabilito che L’acquisizione della sentenza irrevocabile di
assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo
il principio del “ne bis in idem”, può rivalutare anche il comportamento
dell’assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità
dell’imputato da giudicare (Cass. sez. 1, n. 18398 del 05/04/2013, Rv. 255879;
Cass. sez. 4, n. 19267 del 02/04/2014, Rv. 259371).
2

2.1. vizio di motivazione. Si deduceva che la motivazione era carente nella

Si rimarca, inoltre, che nel caso di specie la sentenza non veniva prodotta, in
violazione del principio di autosufficienza del ricorso, sìcchè il collegio non è
stato messo nelle condizioni di apprezzare se la motivazione offerta dalla Corte
territoriale circa la mancata incidenza del giudicato assolutorio sul fatto
contestato all’imputato sia coerente con il contenuto della sentenza.
1.2.Anche il motivo di ricorso che mira all’inquadramento del fatto contestato
nella fattispecie dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è infondato.
1.2.1.Le sentenze di merito hanno, in modo conforme, valutato l’attendibilità

minaccia era stata posta in essere con l’uso delle armi. La valutazione di
attendibilità sul punto è legittima anche in assenza di riscontri.
La valutazione di attendibilità risulta, infatti, effettuata nel rispetto delle linee
interpretative tracciate dalla Corte di cassazione in materia di valutazione delle
dichiarazioni degli offesi. Sul punto, il collegio condivide la giurisprudenza della
Corte di legittimità secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma terzo,
cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali
possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di
responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità
soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che in
tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono
sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; la Corte ha altresì precisato
come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere
opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass.

sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214).
Come si evince dal tessuto motivazionale della richiamata pronuncia delle Sezioni
unite, la circostanza che l’offeso si sia costituito parte civile non attenua il valore
probatorio delle dichiarazioni rendendo la testimonianza omogenea a quella del
dichiarante “coinvolto nel fatto”, che soggiace alla regola di valutazione indicata
dall’art. 192 comma 3 cod. proc. pen, ma richiede solo un controllo di
attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la
manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell’interesse patrimoniale
vantato. La Corte di Cassazione, peraltro, anche quando prende in
considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della
testimonianza dell’offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si
esprime in termini di “opportunità” e non di “necessità”, lasciando al giudice di
merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della
attendibilità nel caso concreto. Le sezioni unite hanno infatti affermato che
«può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri
elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia,
3

delle dichiarazioni della persona offesa nella parte in cui lo stesso riferiva che la

perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione
discenda dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato» (nello stesso
senso Cass. Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Cass.
Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755).
Peraltro costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità
l’affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato
rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel
compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede

plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del
22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005,
Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca,
Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).
In aderenza alle linee interpretative tracciate dalla Corte di legittimità nella sua
più autorevole composizione può affermarsi che anche quando la persona offesa
sia costituita parte civile non esiste un obbligo di verifica dell’attendibilità
estrinseca attraverso la individuazione di riscontri esterni. Il ricorso a tale
controllo sì rende tuttavia opportuno ogni volta che l’analisi di attendibilità
intrinseca del dichiarante non si ritenga idoneo, in relazione al caso concreto, a
consentire da sola l’apprezzamento della credibilità dei contenuti della
testimonianza.
Nel caso di specie i collegi di merito

effettuavano la

valutazione di

attendibilità in coerenza con i parametri interpretativi indicati ritenendo
attendibile la dichiarazione dell’offesa che trovava diverse conferme esterne,
seppur non specifiche in relazione all’uso delle armi.
1.2.2. Il fatto che risulti provato che la minaccia sia stata consumata con l’uso
delle armi evidenzia la carica coercitiva della condotta in contestazione,
incompatibile con la invocata riqualifica.
Il collegio, in materia di diagnosi differenziale tra il delitto di estorsione e quello
di esercizio arbitrario delle proprie ragioni condivide l’orientamento secondo cui
i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere
identica, ma per l’elemento intenzionale che, qualunque sia stata l’intensità e la
gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto
qualora miri all’attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all’autorità
giudiziaria (Cass. sez. 2, n. 42940 del 25/09/2014, Rv. 260474; Cass. sez. 2 n.
31224 del 25/06/2014, Rv. 259966; Cass. sez. 2 n. 51433 del 04/12/2013, Rv.
257375).
Tale limpido inquadramento può essere adeguato in coerenza con le
caratteristiche della azione contestata; può integrare infatti
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il delitto di

di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex

estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la minaccia di
esercitare un diritto, in sé non ingiusta, che sia realizzata con tale forza
intimidatoria e sistematica pervicacia da risultare incompatibile con il ragionevole
intento di far valere il diritto stesso (Cass. sez. 1 n. 32795 del 02/07/2014, Rv.
261291).
Si ritiene cioè che anche ove vi sia un credito da fare valere ove la intensità
della minaccia assuma una efficacia tale da operare una “costrizione” della
volontà, il delitto deve essere inquadrato nella fattispecie estorsiva, laddove

rimanere inquadrato nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sempre che
esista un diritto giudizialmente tutelabile. Altro è infatti il ricorso alla minaccia al
fine di far valere un proprio diritto, che si esaurisce in un “uso” non meglio
qualificabile, ed altro è l’azione efficacemente riprodotto dal verbo “costringere”
che caratterizza l’azione estorsiva descritta nella fattispecie astratta prevista
dall’art. 629 cod. pen..
Nel caso di specie l’attività minatoria, come emerge dalle conformi valutazioni
dei giudici di merito, aveva evidenti connotati estorsivi, sicchè la azione
contestata si configura chiaramente come una costrizione della volontà e deve
essere ricondotta alla fattispecie estorsiva
1.2.3. A ciò si aggiungono ulteriori, dirimenti, elementi: ovvero il fatto che
l’azione minatoria veniva posta in essere da persone diverse dal creditori e che
la somma richiesta era superiore a quella relativa al credito vantato.
Sul punto la seconda sezione della Cassazione ha già chiarito che integra il
delitto di tentata estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni con violenza o minaccia alle persone la pretesa (esplicitata in più
occasioni con violenza e minaccia) di ottenere, per conto di terzi creditori,
l’adempimento di un debito dal padre del debitore, poiché essa non è tutelabile
dinanzi l’Autorità giudiziaria, ma è diretta a procurarsi un profitto ingiusto,
consistente nell’ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al
sottostante rapporto contrattuale (Cass. sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Rv.
264967).
Inoltre: la richiesta di una somma di denaro superiore al credito vantato colloca
la condotta in esame fuori dall’area dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni,
evidentemente limitata ai casi in cui vi sia coincidenza tra la somma richiesta ed
il credito che si intende far valere.

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l'”uso” della minaccia, che non si traduca nella costrizione della volontà, può

1.3. Il terzo motivo dì ricorso, nella parte in cui censura la valutazione di
attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa è anch’ esso infondato.
Al riguardo si richiamano le linee ermeneutiche esposte nei precedenti paragrafi
ribadendo la legittimità delle argomentazioni poste a sostegno della valutazione
di attendibilità dai giudici di merito di primo e secondo grado, in modo
conforme
1.4. Manifestamente Infondata è anche la doglianza in ordine alla consistenza

tratta di violazioni di legge non proposte con l’atto di appello, con conseguente
inammissibilità delle relative doglianze.
1.5. Quanto alle doglianze circa la mancata valorizzazione di alcuni elementi
decisivi come la normalità dei rapporti tra il Rottola e l’offeso successiva ai fatti
contestati emergente dalle intercettazioni, il mancato utilizzo del telefono
sottratto e la sottoscrizione da parte dell’estorsore di una dichiarazione di
definizione dei rapporti civilistici.
Il ricorrente offre alla Corte di legittimità una inammissibile lettura alternativa
delle emergenze processuali senza indicare alcuna frattura manifesta e decisiva
del percorso motivazionale. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di
ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione
di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso
difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso
identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile
come carenza od omissione argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella
mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle
prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
E’ noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla
rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi
specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l’area di
competenza della Cassazione alla rivalutazione dell’interno compendio
indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti
devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad
incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di
motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere
diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve
invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico
argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come
illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od
omissione argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in
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dell’elemento soggettivo con ritenuta violazione degli artt. 83 e 116 cod.pen. si

carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno
delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che
rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava ad offrire una interpretazione
degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla Corte di
appello, in contrasto palese con le indicate linee interpretative.
Nel caso di specie la Corte territoriale, confermando le valutazioni già espresse
in primo grado, rilevava la sufficienza degli elementi di prova raccolti a

segnatamente la irrilevanza della scrittura privata di definizione dei rapporti
civilistici compatibile con il rapporto con l’offeso, che quello di un credito sul
quale si è innestata una condotta violenta di tipo estorsivo (pag. 6 della
sentenza appellata).

2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il
ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il giorno 26 novembre 2015

L’estensore

Il Presidente

dimostrare la responsabilità del Rottola in relazione ai reati contestati e,

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