Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2719 del 06/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2719 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Lo Conti Tindaro Antonio, nato ad Antillo il 16.11.42
imputato artt. 18, 36, 37 ed 80 d.lgs 81/08
avverso la sentenza del Tribunale di Messina, sez. dist. Taormina, del 5.11.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Il Tribunale ha condannato il ricorrente alla pena di 800 € di ammenda per la violazione
di norme sulla sicurezza nel lavoro. In particolare, si trattava di impiego di due persone come
manovali senza la previa visita medica nonché l’adozione di un piano per la eliminazione dei
rischi e la informazione dei lavoratori sul punto.
Avverso tale decisione, il condannato, datore di lavoro e titolare della impresa edile, ha
proposto appello, convertito in ricorso, sostenendo che l’attività svolta dalle due persone si era
risolta in un intervento spontaneo e gratuito ad adiuvandum per fronteggiare l’emergenza
determinata dall’allagamento del locale cantinato.
Egli obietta, quindi, che la normativa del d.lgs 81/08 si applica ai rapporti di lavoro a
tempo indeterminato e non ai rapporti di impiego in attività occasionali. Inoltre la posizione
dell’imputato rispetto ai lavoranti non è stata quella di un imprenditore visto che le due
persone, di cui il Lo Conti è padrino, avevano agito temporaneamente ed in modo spontaneo
per fronteggiare una emergenza.

Data Udienza: 06/12/2013

Il ricorso è inammissibile perché in fatto e manifestamente infondato.
Come si intuisce anche dalla lettura della sentenza impugnata, le ragioni qui svolte sono
le medesime prospettate al giudice di merito che, però, vi ha replicato in modo più che
congruo e corretto. Ed infatti, dopo avere ricordato che sono stati gli stessi lavoratori a riferire
di essere stati chiamati estemporaneamente dal Lo Conti e di avere iniziato i lavori senza
regolare assunzione, il giudice sgombra il campo dal dubbio sui limiti di applicazione della
normativa sulla sicurezza nel lavoro puntualizzando che la materia di sicurezza di cui al d.lgs
81/08 si estende «ad ogni tipologia di rapporto lavorativo, sia esso occasionale o momentaneo,
piuttosto che duraturo, a titolo gratuito, piuttosto che oneroso, avente ad oggetto prestazioni
manuali piuttosto che intellettuali, sia che sussista un rapporto di subordinazione tra
committente e lavoratore, sia che questa relazione manchi sia che ne siano parte committente
semplici soggetti privi di partita IVA o in pensione (come nel caso in esame) piuttosto che
titolari di grandi imprese».
In buona sostanza, la sentenza puntualizza bene come sia sufficiente l’instaurazione di
un qualsiasi rapporto di lavoro per determinarne l’insorgenza dei presupposti l’assoggettabilità
alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori.
Alla stregua di quanto precede, non solo è un fuor d’opera, da parte del ricorrente
cercare di minimizzare i fatti come se rientrasse nelle competenze di questi giudici una loro
valutazione, ma, per di più è del tutto erroneo sostenere che il tipo di prestazione chiesta ed
ottenuta dal ricorrente non fosse da ricomprendere nella normativa di cui si contesta la
violazione.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 6 dicembre 2013

Il Consigli

tensore

obk

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA