Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27188 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27188 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRICARICO DANIELE N. IL 06/11/1990
avverso la sentenza n. 292/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 07/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Massimo Galli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Dastoli, che ha concluso riportandosi ai
motivi di ricorso;

11 ito,p

Data Udienza: 09/06/2015

e

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Lecce – Sez. Distaccata di Taranto, con sentenza
del 7/04/2014, ha confermato la pronuncia emessa il 20/12/2012 dal Giudice
dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto, che aveva condannato
Tricarico Daniele alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro
12.000,00 di multa per avere illecitamente detenuto a fini di spaccio, in
violazione dell’art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, gr.94,256 di sostanza

nonché gr.13,157 di sostanza stupefacente del tipo cocaina con principio attivo
pari a gr.6,322 (42 dosi).

2.

Daniele Tricarico propone ricorso per cassazione avverso la sentenza

impugnata per manifesta illogicità della motivazione in quanto le conclusioni che
i giudici di merito hanno tratto sono assolutamente incompatibili con le premesse
di fatto, così come le massime di esperienza adottate sono assolutamente
contrastanti con il senso comune. In particolare, il ricorrente assume l’illogicità
della deduzione che la sostanza stupefacente rinvenuta nello slip dell’imputato
fosse di sua esclusiva appartenenza laddove sarebbe stato, invece, logico
ritenere che, tra tutti i soggetti che si trovavano nell’autovettura e che stavano
per subire un controllo di polizia, il più pronto di loro avesse occultato la droga
nel proprio slip, tanto più che la quantità e la qualità dei due involucri era la
logica rappresentazione che gli stessi fossero destinati al consumo di gruppo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che, in replica ad analogo motivo di
appello, la Corte territoriale aveva esaminato le emergenze istruttorie,
deducendo la destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio dalla qualità
diversificata delle droghe, dalla quantità detenuta e dalle modalità di
occultamento. I giudici di merito avevano, quindi, espressamente escluso
l’attendibilità della versione difensiva per cui la droga fosse destinata all’uso di
gruppo, sia in ragione del fatto che nessuno degli occupanti l’autovettura avesse
sostenuto tale versione, sia in considerazione del fatto che i movimenti repentini
di occultamento della sostanza effettuati dal Tricarico non fossero indicativi del
prelievo di essa dall’abitacolo ma dell’appartenenza di tale sostanza in via
esclusiva all’imputato. Nella sentenza erano state espresse anche le ragioni per

2

stupefacente del tipo hashish con principio attivo pari a gr.4,854 (194 dosi),

le quali il compendio istruttorio acquisito e le circostanze dell’azione non
rendessero decisivo il mancato rinvenimento di strumenti idonei a dividere e
pesare la sostanza (pag.6).

3.

Ed è ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di

Cassazione il principio secondo il quale il ricorso deve dichiararsi inammissibile
qualora l’atto difetti di specificità del motivo (art.581 cod.proc.pen.) ovvero sia
sostanzialmente tendente ad una rivalutazione in fatto, non consentita in sede di

difensive qui proposte fanno generico riferimento al contenuto della decisione
impugnata e costituiscono, nella sostanza, eccezioni in punto di fatto, poiché non
inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata ovvero a
travisamento della prova, ma dirette a censurare le valutazioni operate dal
giudice di merito. Va rimarcato, in proposito, che l’illogicità della motivazione,
come vizio denunciabile, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile

ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente
confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché
siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza
vizi giuridici (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n.
24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). A tal riguardo, deve tuttora escludersi la
possibilità di «un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i
singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte
circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» (Sez. 2, n. 18163 del
22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di
una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione
dei fatti (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

4. Tenuto conto della sentenza Corte Cost. n.186 del 13 giugno 2000 e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che , alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art.616
cod.proc.pen. l’onere delle spese del procedimento e del versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione
delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 1.000,00.

3

legittimità (art.606 cod.proc.pen.). Deve rilevarsi, in particolare, che le doglianze

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 9/06/2015

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