Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27186 del 28/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27186 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CITERNESI LORENZO PAOLO N. IL 03/05/1944
avverso la sentenza n. 6106/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
26/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Geeerale in persona del Dott.
che ha concluso per .) ./(‘
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Udito, per la parte civile, l’Avv

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Data Udienza: 28/05/2015

Ritenuto in fatto

CITERNESI Lorenzo Paolo

ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che,

parzialmente riformando quella di primo grado [con il riconoscimento del giudizio di
prevalenza delle già concesse attenuanti generiche e conseguente riduzione della pena],
ha confermato il giudizio di colpevolezza per il reato di omicidio colposo aggravato dalla
violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di GIULIANA Felice,

a seguito di manovra irregolare posta in essere dall’imputato, alla guida del proprio
autoveicolo.

L’addebito era articolato valorizzandosi, da parte del giudice di appello,
conforme a quanto apprezzato dal primo giudice,

in modo

gli esiti della consulenza del CT del

PM, ritenuta supportata da adeguate verifiche tecniche e da sopralluogo, e quindi da
preferire rispetto alle diverse conclusioni del CT della difesa.

Da tale ricostruzione tecnica, secondo il giudice di appello, anche volendo prescindere
dalle deposizioni testimoniali che pure secondo il primo giudice ne confermavano gli esiti,
se ne doveva far discendere un giudizio positivo in ordine ai profili di colpa contestati
all’imputato, il quale, alla guida del proprio veicolo, nell’intraprendere una manovra di
svolta a sinistra, pur procedendo ad una velocità non elevata, non aveva prestato la
dovuta attenzione ai veicoli che sopraggiungevano da tergo, come impostogli dall’articolo
154, comma 1, lettera a), del codice della strada, secondo cui i conducenti che intendono
eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione
o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a
sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a
pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono assicurarsi di poter effettuare la
manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della
posizione, distanza, direzione di essi.

Per l’effetto, anche in ragione della velocità non adeguata [anzi definita eccessiva] del
motoveicolo sopraggiungente, il conducente di tale mezzo non riusciva ad evitare
l’urto, daticonseguivano la caduta, le lesioni e la morte.

Nessun rilievo interruttivo aveva avuto la velocità del mezzo coinvolto nell’icidente
perché, osservava il giudice, da un lato “causa” dell’incidente era stata comunque la
condotta colposa dell’imputato, vuoi perché, come sostenuto in particolare nella
sentenza di primo grado, la condotta “inosservante” da parte di altro utente della strada

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conducente di un motoveicolo che si assumeva caduta in terra, con conseguente decesso,

non costituisce di per sé contingenza imprevedibile, tenuto anche conto che una velocità
elevata da parte di altro veicolo doveva considerarsi evento “particolarmente prevedibile”
in una strada a tre corsie quale quella ove si era verificato l’incidente.

Con il ricorso si ripropongono censure già non condivise in sede di appello.

In primo luogo, si contesta l’addebito di colpa specifica [articolo 154 del codice della
strada] posto a base della condanna, sostenendosi, attraverso rilettura della vicenda,

PM, considerata dal giudice come convincente, e alle dichiarazioni rese dai testi escussi
in primo grado, l’insussistenza in fatto di un comportamento violativo di tale prescrizione
comportamentale.

Si valorizza il dato della velocità del motoveicolo, considerata tale da recidere il nesso
causale tra la condotta dell’imputato e il decesso della vittima.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

Vale osservare che si è in presenza di una duplice affermazione di responsabilità,
adeguatamente motivata, che non può essere qui sindacata, avendo i giudici del merito
fatta satisfattiva applicazione dei principi vigenti in materia. Tra l’altro, il giudice di
secondo grado, pur confermando la sentenza di primo grado, ha sottoposto a complessiva
rivisitazione il compendio probatorio, valorizzando in modo particolarmente significativo il
portato della CT del PM, anche rispetto alle dichiarazioni testimoniali pur convergenti
raccolte in primo grado.

In questa prospettiva, soccorre utilmente il principio pacifico secondo cui, ovviamente,
la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle
relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente- è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che
sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sezione IV,
5 dicembre 2007, Proc. Rep. Trib. Forlì in proc. Benelli; nonché, Sezione IV, 12 dicembre
2008, Spinelli).

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basata sulla valorizzazione degli esiti della CT della difesa, preferita rispetto alla CT del

Con la conseguenza che, a fronte di una disamina ampiamente argomentata, soprattutto
corredata dall’analisi dell’elaborato tecnico ritenuto convincente, le diverse prospettazioni
del ricorrente si risolvono in censure sull’apprezzamento del compendio probatorio,
opinabili, sicuramente improponibili in sede di legittimità.

Quanto poi alla questione della proposta interruzione del nesso causale, vale certamente
il principio generale secondo cui, ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale interruzione del
nesso causale tra la condotta e l’evento (articolo 41, comma 2, c.p.), il concetto di causa

processo causale del tutto autonomo, giacchè, allora, la disposizione sarebbe pressochè
inutile, in quanto all’esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base
del principio condizionalistico o dell’equivalenza delle cause (condicio sine qua non) di cui
all’articolo 41, comma 1, c.p. La norma, invece, si applica anche nel caso di un processo
non completamente avulso dall’antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale
completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un
evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa
presupposta.

L’apprezzamento sulla natura eccezionale ed imprevedibile del fatto sopravvenuto è
comunque accertamento devoluto al giudice di merito che deve logicamente motivare il
suo convincimento sul punto.

Ciò che qui il giudicante ha fatto, valorizzando sia il dato della manovra eseguita dal
conducente del veicolo sia la velocità del motoveicolo che sopraggiungeva da tergo,
rispettando il principio pacifico in forza del quale non può ritenersi causa totalmente
autonoma ed imprevedibile il fatto di altro utente della strada che sia inosservante delle
regole che disciplinano la circolazione stradale, giacchè, al contrario, sono sempre
prevedibili e tutt’altro che eccezionali le altrui imprudenze o negligenze anche gravi (cfr.
per riferimenti, Sezione IV, 20 settembre 2012., Montanaro).

Del resto, neppure va trascurato di considerare, avendo riguardo all’apprezzata violazione
cautelare addebitata all’imputato, che, in materia di responsabilità da circolazione
veicolare, l’utente della strada (nel caso di infortunio subito da terzo) va esente da penale
responsabilità solo se provi che la sua condotta fu immune da qualsiasi addebito, sia
sotto il profilo della colpa specifica (osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline),
che della colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia), presentandosi in tal caso la
condotta medesima quale semplice occasione dell’evento ( v. Sezione IV, 19 settembre
2006, Minim).

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sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento non si riferisce solo al caso di un

E va ancora soggiunto, per corrispondere alla doglianza, che il giudice, nell’argomentare
la condanna, non si è limitato a considerare la violazione colposa addebitata al
conducente del veicolo, ma ne ha considerato adeguatamente il ruolo efficiente,
riscontrando positivamente il fatto che la violazione cautelare suddetta aveva in effetti
determinato il concretizzarsi proprio del rischio che essa mirava a prevenire (c.d.
“causalità della colpa”): ergo, il rischio conseguente al sopraggiungere di veicoli, magari
procedenti a velocità non adeguata, tali da rendere inevitabile un incidente, proprio del

Ampiamente motivato è quindi il giudizio sulla condotta colposa e sul rilievo efficiente di
questa ai fini della verificazione dell’incidente.

gome detto, infgti, la Corte di merito ha analizzato e affrontato il tema della
Ttr

azJl della colpa”, nel senso che ha esaminato la condotta colposa tenuta

dall’imputato, ma anche ha apprezzato il ruolo efficiente avuto da tale condotta nella
verificazione dell’evento, pur a fronte della concorrente condotta colposa tenuta dal
conducente del motoveicolo. E’ un giudizio qui non rinnovabile, perché assistito da
adeguata motivazione.

Non ci si è limitati, quindi, ad un generico e aspecifico giudizio sulla violazione delle
norme di cautela, ma si è verificato il ruolo efficiente di tale violazione nella eziologia
dell’occorso.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 28 maggio 2015

Il Consigliere estensore

tipo di quello verificatosi.

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