Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27186 del 02/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27186 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAZZAGLINI MATTEO N. IL 24/05/1980
avverso la sentenza n. 9543/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 02/03/2016

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di PAZZAGLINI
Matteo per il reato di cui all’art. 186 lett. b) C.d.S. per guida di un’auto in stato di ebbrezza,
con tasso alcolemico rilevato di g\I 0,99 e 1,00 (acc. in Rimini il 28\5\2009).

3. Il ricorso é inammissibile.
Invero le censure mosse sono generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, atteso che
è stata riproposta la medesima tesi già esaminata dalla Corte di merito. Nella giurisprudenza di
legittimità è stato affermato il seguente principio di diritto: “E’ inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza
di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (in termini, Sez. 4, N.
256/98 – ud. 18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 – ud.
15/12/1992 – RV. 193046).
Nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del proprio
convincimento, vagliando analiticamente le questioni sottoposte al suo esame ed evidenziando
come la responsabilità dell’imputato emergesse chiara dal fatto che la condotta criminosa era
caduta sotto la percezione visiva dei verbalizzanti che avevano chiaramente visto l’imputato
alla guida dell’auto in movimento e non solo fermo al posto di guida come sostenuto dalla
difesa.
Le censure sul punto mosse alla sentenza, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla
ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed
invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a
fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non
apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli,
potrebbero qui avere rilievo.
4. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito le ha negate non rilevando
elementi positivi di valutazione. La coerenza della motivazione rende incensurabile la sentenza
sul punto.
a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
4del”. Segue,
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 2 marzo 2016

DEPOSITATA

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo il difetto di
motivazione in relazione alla sua affermata penale responsabilità ed al diniego delle attenuanti
generiche.

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