Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27185 del 28/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27185 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 28/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOTTINO ALESSANDRO N. IL 21/02/1959
avverso la sentenza n. 2157/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore G nprale in persona del Dott.
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che ha concluso per

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4.1

Ritenuto in fatto

BOTTINO Alessandro ricorre avverso la sentenza che, riformando quella di primo grado,
che lo aveva riconosciuto corresponsabile del reato di omicidio colposo in danno di
NOTO Maria, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Trattavasi di ipotesi di responsabilità professionale medica.

Per quanto interessa,

deceduta, dopo essere stata sottoposta ad intervento chirurgico, a seguito di shock
anafilattico gravissimo provocato dalla somministrazione di antibiotico [Amplital] con
compromissione polmonare e cardiaca, conseguente arresto cardio-circolatorio e coma
cerebrale atossico. L’ addebito di colpa al sanitario [medico che aveva eseguito
l’intervento chirurgico e disposto successivamente per il decorso post-operatorio] era di
aver somministrato un farmaco, notoriamente allergizzante, pur sapendo che la
paziente era un soggetto allergico, senza avere proceduto, nel pre-operatorio, ad alcun
approfondimento, essendosi limitata la raccolta anamnestica a quanto riferito dalla
paziente, senza il riscontro di adeguata documentazione sanitaria e sussistendo,
comunque, tutto il tempo necessario per i dovuti approfondimenti, visto che l’intervento
non era urgente. In primo grado, conclusosi con pronuncia di condanna, si riscontrava,
attraverso la disamina degli esiti della consulenza dei consulenti del PM, non solo il
profilo della colpa [definita imprudenza grave] ma anche il tema del nesso causale tra la
somministrazione dell’antibiotico e l’evento mortale, con esplicita e motivata esclusione di
ipotesi alternative.

Ai fini che interessano, la Corte di merito riteneva di pronunciare la sentenza di non
doversi procedere per intervenuta prescrizione condividendo appieno il ragionamento
sviluppato dal primo giudice. Ciò con riferimento all’individuazione della causa della
morte [lo shock anafilattico da assunzione di antibiotici] ed alla sussistenza del nesso
eziologico tra questa e la condotta dell’imputato [che il farmaco aveva prescritto], ma
anche con riferimento al profilo della colpa [imprudenza e negligenza] da addebitare al
sanitario che non aveva proceduto alle necessarie verifiche pur in presenza di paziente
sicuramente allergica a taluni antibiotici e nonostante l’assenza di situazioni di urgenza.

Per l’effetto, secondo il giudicante, non vi era spazio per un proscioglimento nel merito.

Con il ricorso si invoca l’annullamento senza rinvio delle residue statuizioni civili.

2

l’imputato era stato chiamato a rispondere della morte della paziente Noto Maria,

Sul punto vengono posti in risalto argomenti tipicamente di fatto, perché tesi ad
accreditare una diversa lettura degli elementi probatori valorizzati in sede di merito [tra
l’altro in modo sostanzialmente conforme in primo e secondo grado]. Si riportano
letteralmente brani parziali di deposizioni rese in sede di merito, sì da farne
asseritamente discendere una opinabile diversa ricostruzione del fatto, vuoi in punto di
sussistenza e conoscenza della condizione di persona allergica della paziente, vuoi in
punto di accertamento della causa della morte, vuoi sui profili di colpa [con riguardo a
tale ultimo profilo, richiamandosi sia pure in modo assertivo il disposto dell’articolo 3 della

Sono state depositate conclusioni scritte nell’interesse delle costituite parti civili.

Considerato in diritto

Come è noto, la presenza di una (già avvenuta) declaratoria di improcedibilità per
intervenuta prescrizione del reato, non esclude che debba esaminarsi l’eventuale
fondatezza del ricorso, anche laddove evoca un difetto di motivazione della sentenza
gravata, essendovi le statuizioni civili su cui occorre provvedere, onde l’auspicato [dal
ricorrente] proscioglimento nel merito dovrebbe essere adottato ex articolo 129,
comma 2, c.p.p., per il principio del favor rei, anche allorquando si vertesse in ipotesi
di contraddittorietà o insufficienza della prova della responsabilità (cfr. Sezioni unite, 28
maggio 2009, Tettamanti).

Ciò premesso, il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata non ammette censure, anche a fronte di un ricorso meramente
assertivo, in cui ci si limita a richiamare brani di deposizioni testimoniali per fondare
una diversa versione dei fatti.

E’ una situazione che non consente certamente l’adozione della invocata decisione, non
potendo questa Corte rinnovare una valutazione di merito, logicamente e congruamente
motivata, secondo la quale l’imputato non aveva proceduto alle necessarie verifiche,
pur in presenza di paziente sicuramente allergica a taluni antibiotici e nonostante
l’assenza di situazioni di urgenza.

Va solo soggiunto che è – oltre che immotivato- anche erroneo il richiamo all’articolo
3 legge n. 189 del 2012, per l’assorbente rilievo che qui l’addebito di colpa è
essenzialmente basato sulla imprudenza e negligenza [il sanitario ha omesso di

3

legge n. 189 del 2012].

coltivare la scelta prudenziale di verificare le allergie della paziente, pur in presenza
di una dimostrata situazione di rischio].

Basta ricordare, allora, che l’articolo 3 della legge 8 novembre 2012 n. 189 [la c.d.
legge “Balduzzi”, in tema di responsabilità del medico], secondo cui “I”esercente la
professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita’ si attiene a linee
guida e buone pratiche accreditate dalla comunita’ scientifica non risponde

responsabilità del medico esclusivamente nelle ipotesi in cui questi abbia rispettato le
linee guida e le best practices: nel senso che potrebbe pur sempre essere riconosciuta
la responsabilità penale del medico per omicidio e lesioni personali che si sia attenuto
ad esse, ma ciò solo allorché invece avrebbe dovuto discostarsene in ragione della
peculiare situazione clinica del malato e questo non abbia fatto per “colpa grave”,
quando cioè la necessità di discostarsi dalle linee guida era macroscopica,
immediatamente riconoscibile da qualunque altro sanitario al posto dell’imputato. La
disposizione limitativa della responsabilità è applicabile, peraltro, solo limitatamente
ai casi nei quali si faccia questione di essersi attenuti a linee guida e, quindi, può
operare solo allorquando si discuta della “perizia” del sanitario, non estendendosi alle
condotte professionali “negligenti” ed “imprudenti”, anche perché è concettualmente
da escludere che le linee guida e le buone prassi possano in qualche modo prendere in
considerazione comportamenti professionali connotati da tali profili di colpa. Ciò che
significa anche che il medico imprudente e negligente non potrebbe invocare una
pretesa adesione alle linee guida per eludere la propria responsabilità (Sezione IV,
20 marzo 2015, Rota).

Ciò che esime dal dover anche rilevare che in sede di merito si è sottolineata la
gravità della colpa del sanitario: ulteriore elemento ostativo all’applicabilità della
richiamata regola.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesima al
pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina
in mille euro, in favore della cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese
sostenute dalle parti civili, sotto indicate, liquidate come in dispositivo.

4

penalmente per colpa lieve”, pone un limite alla possibilità per il giudice di sancire la

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre
alla rifusione delle spese in favore delle parti civili IMBURGIA Giovanni, IMBURGIA
Stefania, IMBURGIA Fortunato, IMBURGIA Francesca, IMBURGIA Myriam, NOTO Rosario e
LIBERTI Francesca che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori come per
legge .

Il Consigliere estensore

Il Preside

Così deciso in data 28 maggio 2015

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