Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2718 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2718 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAVALLO ROBERTO N. IL 15/01/1983
avverso la sentenza n. 205/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
09/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in person del Dott. -:3i . frj
che ha concluso per
co-u\P
O

Udito, per la,p/arte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce in parziale riforma della sentenza di primo grado
condannava l’imputato alla pena di un anno, otto mesi di reclusione ed euro
600 di multa per il reato di tentata estorsione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato che deduceva:
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed

inutilizzabilità; travisamento della prova. Si deduceva che il riconoscimento
fotografico veniva effettuato senza alcuna rispetto delle garanzie previste in
materia di ricognizione formale, essenziali nella prospettiva del ricorrente per
garantire la genuinità dell’atto anche quando il riconoscimento sia su immagini
ed extradibattimentale;
2.2. violazione di legge. Si deduceva che

la Corte

territoriale aveva

illegittimamente valorizzato i precedenti vantati dall’imputato al fine di denegare
le circostanze attenuanti generiche, senza tenere in adeguata considerazione
altri elementi positivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. La censura relativa alla asserita illegittimità della ricognizione fotografica è
inammissibile.
L’individuazione di un soggetto è infatti una manifestazione riproduttiva di una
percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di
dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità
formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla
stessa stregua della deposizione testimoniale (Cass.

Sez. 2, n. 50954 del

03/12/2013, Rv. 257985; Cass. sez 4, n. 1867 del 21/02/2013, Rv. 258173).
1.2. Può dunque essere affermato che l’individuazione fotografica è una prova
atipica che non ha uno statuto legale proprio, ma ripete quello della prova
dichiarativa attraverso la quale entra a far parte del compendio probatorio
utilizzabile per l’accertamento di responsabilità.
Non rileva pertanto che l’individuazione fotografica non sia stata eseguita con il
rispetto delle garanzie formali tipiche della ricognizione essendo le stesse
pertinenti allo statuto processuale della ricognizione di persona; dunque non
applicabili, in modo obbligatorio, al riconoscimento atipico “per immagini”.

2

2.1.

La valutazione di attendibilità del dichiarante che ha effettuato il riconoscimento
è, invece, essenziale per la individuazione del valore da assegnare alla
identificazione. Nel caso di specie entrambi i collegi di merito ritenevano
attendibile il riconoscente in quanto, nonostante la semplicità dei contenuti la
sua deposizione (e dunque il riconoscimento) risultavano logiche e coerenti.
1.2. le doglianze relative alla carenza di motivazione della parte della sentenza
che respinge la richiesta di concessione delle attenuanti generiche devono
essere considerate manifestamente infondate e dunque inammissibili.

necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli
faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.(Cass. Sez. 6, n. 34364 del
16/06/2010 Rv. 248244 ;Cass. Sez. 1^ sent. n. 3772 del 11.01.1994 dep.
31.3.1994 rv 196880).
La concessione delle attenuanti generiche richiede infatti l’apprezzamento di
elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella
definizione del trattamento sanzionatorio verso la attribuzione di una sanzione
meno afflittiva.
Nel caso di specie la corte di appello considerava ostativa la natura dei
precedenti vantati alla concessione delle attenuanti generiche in coerenza con le
linee ermeneutiche sopra indicate
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 26 novembre 2015

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è

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