Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2718 del 06/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2718 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IVANOV GEORGI N. IL 28/06/1973
avverso l’ordinanza n. 251/2013 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 06/12/2013
Ritenuto:
-che con provvedimento del 5/4/2013, il Gip presso il Tribunale di
Brindisi, quale giudice dell’esecuzione, rilevato che con la sentenza, resa
dal Tribunale di Brindisi, ex art. 444 cod.proc.pen., in data 21/1/2013,
irrevocabile il 17/2/2013, nei confronti di Georgi lvanov, imputato del
Transit trg. M6965BA, utilizzato per il trasporto, dopo essere stato
adeguatamente alterato al fine di occultare la merce, ne ha ordinato la
confisca;
-che la difesa dell’Ivanov ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
inosservanza o errata applicazione della legge penale in punto di notifica
della ordinanza di confisca, in quanto eseguita in luogo diverso dal
domicilio eletto dal prevenuto; nonché l’omessa notifica del detto
provvedimento al reale ed effettivo proprietario del veicolo, Naydenov
Tsvetel i n;
-che avverso il provvedimento di confisca, emesso dal giudice
dell’esecuzione, senza formalità, non è ammesso il ricorso per cassazione,
ma l’opposizione davanti allo stesso giudice. Ne consegue che, in
applicazione dell’art. 568, co. 5, cod.proc.pen., il ricorso per cassazione
irritualmente proposto va qualificato come opposizione, con trasmissione
degli atti al giudice competente ( ex multis Cass. 4/11/2008, n. 41078);
qualificato il ricorso quale opposizione, dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma il 6/12/2013.
reato di contrabbando, non si era provveduto in relazione la veicolo Ford