Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27178 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27178 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASSIMI RODOLFO N. IL 23/02/1970
avverso la sentenza n. 2768/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
21/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F0 0l-ci
che ha concluso per
‘,

Udito, per l arte civile, l’Avv
Uditi difènsoi Avv.

A

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Data Udienza: 26/05/2015

Ritenuto in fatto
1.

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 21.03.2013,

confermava la sentenza di condanna resa dal G.i.p. presso il Tribunale di Ascoli
Piceno il 25.09.2009, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di Massimi
Rodolfo, chiamato a rispondere della violazione della disciplina in materia di
stupefacenti, rispetto alla detenzione del quantitativo di eroina indicato in rubrica.
2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso

Con unico articolato motivo, la parte deduce l’inosservanza di norme
processuali stabilite a pena di nullità. L’esponente denuncia l’omessa notifica del
decreto di citazione relativo al giudizio di appello, sia nei riguardi dell’imputato
Massimi Rodolfo, che del difensore di fiducia domiciliatario, avvocato Paolo
Alessandrini.
Al riguardo, osserva che dall’esame degli atti risulta che la notificazione del
decreto di citazione per il giudizio di appello è stata eseguita a mezzo fax, all’utenza
0736/255778, che non è riferibile né in uso al predetto difensore. Osserva che
nell’atto di appello era chiaramente indicato il numero di fax relativo allo studio
dell’avvocato Alessandrini.
Il ricorrente considera che si è verificata una nullità assoluta, per omessa
citazione dell’imputato e del difensore, rilevante anche rispetto al giudizio camerale
che occupa. Rileva, inoltre, che l’imputato alla data della celebrazione del giudizio di
appello si trovava ristretto all’estero; e che, qualora utilmente notiziato, avrebbe
potuto fare valere detta circostanza.

Considerato in diritto
1. Il ricorso in esame impone le considerazioni che seguono.
Come noto, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato il principio di
diritto in base al quale è da ritenersi legittima la notificazione del decreto di
fissazione dell’udienza all’imputato, eseguita mediante consegna al difensore a
mezzo telefax, il cui impiego è consentito non solo con riguardo alle notifiche al
difensore in quanto tale, ma anche con riferimento a quelle destinate all’assistito ed
effettuate nelle forme di cui all’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 40324 del 24/09/2008 dep. 29/10/2008, Rv. 241704). E deve
osservarsi che, sul tema di interesse, sono intervenute le Sezioni Unite, le quali
hanno affermato che la notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte privata,
in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può
essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma
secondo bis, cod. proc. pen. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 28451 del 28/04/2011,
dep. 19/07/2011, Rv. 250121).
2

per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore.

Ciò posto,
posto, occorre considera che, nel caso di specie, l’esame degli atti
versarti in fascicolo, al quale la Corte regolatrice provvede direttamente a fronte
della natura processuale dell’eccezione in esame, evidenzia che all’udienza
camerale del 21.03.2013, avanti alla Corte di Appello di Ancona, nessuno era
presente per l’imputato; e che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di
appello è stata effettuata, a mezzo fax, ad una utenza non riferibile all’avvocato
Alessandrini, unico difensore di fiducia dell’imputato e domiciliatario. Tanto si

0736.255778, laddove il telefax relativo allo studio del nominato difensore,
chiaramente emergente dagli atti, corrisponde al numero 0736.262672. Si è
pertanto verificata una nullità di ordine generale, che vulnera la citazione in giudizio
dell’imputato e del suo difensore. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito
che l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al
difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità d’ordine generale insanabile
(cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7968 del 06/12/2013, dep. 19/02/2014, Rv.
258615, ove si precisa che, in tal caso, a nulla rileva che la notifica sia stata pure
effettuata al difensore d’ufficio, non potendo l’imputato essere privato del diritto di
affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto
la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la
comparizione).
2. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, a causa
della evidenziata nullità, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Perugia,
per la celebrazione del giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di
Appello di Perugia per la celebrazione del giudizio dì appello.
Così deciso in Roma il 26 maggio 2015
Il Consigliere est.

afferma, posto che la notifica è stata effettuata mediante invio all’utenza

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