Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27177 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27177 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLITANO ALESSANDRO N. IL 10/07/1984
RIVIEZZI DOMENICO N. IL 07/01/1973
avverso la sentenza n. 87/2014 CORTE APPELLO di POTENZA, del
22/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dot
che ha concluso per

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Data Udienza: 26/05/2015

4702/2015

1.La corte di appello di Potenza , con sentenza in data 22.5.2014, ha confermato
quella del Tribunale con cui Napolitano Alessandro e Riviezzi Domenico sono stati
ritenuti responsabili del reato di cui agli articoli 113 e 423 bis, co. 2, cod.pen.
perché, in concorso tra loro ma con condotte indipendenti, per colpa — consistita
nel bruciare, ciascuno di loro, dei residui di vegetazione senza premurarsi che le
fiamme fossero spente al momento del loro allontanamento dal luogo,
cagionavano un S incendio che interessava una superficie di mq. 7911 di area
boschiva del Comune di Pignola, sottoposta a tutela paesaggistica ed inserita nel
sistema montuoso della Sella-Volturino f dichiarata di notevole interesse pubblico
nonché sottoposta a vincolo idrogeologico. In Pignola in data 18.4.2007
3. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso per cassazione I difensori degli
imputati. Napolitano con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione sull’accertamento della responsabilità a titolo di cooperazione colposa
senza alcuna specificazione sulle condotte poste in essere e sulla consapevolezza
dell’altrui condotta, unico dato certo essendo la presenza dell’imputato sul luogo
dell’incendio. Con un secondo motivo si duole del mancato accoglimento delle
richieste formulate in tema di quantificazione della pena, attenuanti generiche e
sospensione condizionale della pena. Anche Riviezzi contesta la motivazione sulla
ritenuta responsabilità sotto il profilo dell’assenza di prova che l’incendio fosse
stato cagionato dal ricorrente; contesta altresì la sussistenza del reato mancando
un incendio di vaste proporzioni dal momento che il fuoco si spense da solo
contro un muretto; l’assenza di ogni indagine sul nesso di causalità; l’eccessività
del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio risultando il reato
ascritto agli imputate estinto per intervenuta prescrizione e non
manifestamente infondati i motivi di ricorso.
Trattasi infatti del reato di cui all’art. 423 bis, co. 2. cod.pen. commesso in data
18.4.2007 per cui il termine massimo di prescrizione del reato è da
individuarsi in sette anni e mezzo in base alla disciplina della prescrizione
intervenuta con la c.d. legge ex Cirielli, applicabile nella specie; termine
decorso alla data del 18.10.2014.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la
manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non
deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare
l’intervenuta prescrizione. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla
intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per

RITENUTO IN FATTO

2. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
per essere il reato estinto per prescrizione.

p.t.m.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
intervenuta prescrizione.
Così deciso il 26.5.2015.

rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza
impugnata .
E’ poi appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al
riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a
prescindere dunque dalla fondatezza o meno dell’assunto dei ricorrenti, è solo il
caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza
di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la
sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o di vizi di
motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con
il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria
di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle
valutazioni rese dai giudici del gravame, in ordine all’affermazione di penale
responsabilità dei due imputati. Come noto, ai fini della eventuale applicazione
della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della
estraneità ad esso dell’imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e
delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nella
sentenza della Corte di Appello non sono riscontrabili elementi di giudizio
indicativi della prova evidente dell’innocenza degli attuali ricorrenti, ma sono
contenute, anzi, valutazioni di segno opposto.

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