Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27176 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27176 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ENDERLIN DAVIDE DOMENICO N. IL 10/01/1972
avverso la sentenza n. 3020/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott
che ha concluso per

A uo

Data Udienza: 26/05/2015

2862/2015
RITENUTO IN FATTO

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge, ex art. 606 c.p.p., lett. c) deducendo che la sentenza era stata
illegittimamente emessa de plano, in violazione della norma ex art. 469 cod.
proc. pen., non applicabile nel giudizio di 2^ grado.
3. La Corte di Cassazione annullava senza rinvio la predetta sentenza, in
adesione all’orientamento di questa Corte secondo cui
la disciplina del
proscioglimento predibattimentale, ex art. 469 cod. proc. pen., non è
applicabile nel giudizio di appello, come si ricava dal combinato disposto degli
artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen., con conseguente nullità assoluta di ordine
generale della relativa sentenza emessa in sede di appello giurisprudenza
consolidata e costante: sez. 2″ sent. n. 42411 del 04710/2012; sez. 3^ sent.
n.
8831
del
27/02/2009;
sez. 2^ sent. n. 47432 del 14/02/2009; sez. 4^ sent. n. 12001 del
22/03/2007; sez. 4^ sent. n. 44619 del 16/1272005.
4. La Corte di Appello, con sentenza in data 9.12.2014, dichiarava estinti i
reati ascritti a Enderlin Domenico Davide per intervenuta prescrizione. Veniva
richiamato, in diritto, l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la
formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di
improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia
rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di
colpevolezza a carico dell’imputato ovvero la prova positiva della sua
innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della
prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. (sez.
VI 22.1.2014 n. 10284 Rv. 259445); veniva escluso, in fatto, la sussistenza di
una situazione di evidenza della prova di innocenza dell’imputato atteso che
dalla sentenza di primo grado era stato accertato che Enderlin risultava
coinvolto in ben 12 società e la documentazione esibita, specie le fatture
relative agli anni 2003 e 2004, registrava importi consistenti rispetto al
volume di affari, avendo come destinatari società spesso riconducibili
all’imputato e che grazie a quelle fatture avevano certificato delle passività .

5. Ha proposto nuovo ricorso per cassazione il difensore dell’imputato
deducendo l’illegittimità della sentenza per mancata assunzione di prova
decisiva consistente nell’acquisizione di alcune sentenze passate in giudicato

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa ex artt. 129 e 469 cod.
proc. pen., in riforma della sentenza del Tribunale di Como, in data
05/06/2009 – appellata da Enderlin Davide Domenico, imputato dei reati di cui
al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8 e condannato alla pena di anni quattro di
reclusione – dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato
perché i reati erano estinti per prescrizione.

6. In prossimità dell’udienza di discussione, l’avvocato Giordano Balossi ha
inviato a questa Corte dichiarazione di rinuncia alla impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rileva preliminarmente il Collegio che non è possibile tenere conto della
intervenuta rinuncia alla impugnazione dal momento che la stessa è stata
presentata e sottoscritta dall’avv.to Giordano Balossi nella qualità di semplice
difensore dell’imputato e non, come necessario, di procuratore speciale
dell’imputato.
2. Il ricorso è comunque inammissibile.
I motivi dedotti dal ricorrente propongono una serie di censure che non
tengono conto del fatto che la sentenza di appello ha già dichiarato
l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, richiamandosi al pacifico
principio secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato il
proscioglimento nel merito può derivare solo dall’evidenza dell’innocenza
dell’imputato, così come richiesto dall’art. 129 c.p.p., comma 2. La medesima
Corte ha altresì fornito congrua motivazione in ordine alla mancanza di
evidenza di una causa di proscioglimento nel merito.
Trova dunque applicazione il principio, anche di recente ribadito da questa
Corte secondo cui nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha
dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine
generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata (sez. F. 4.9.2014
n.50834 Rv. 261888).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di 1000,00 euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 26.5.2015.

relative a soggetti imputati per reati speculari a quelli contestati all’Ederlin;
per non aver valutato i motivi di appello (che vengono riportati nel ricorso,
insistendosi per la loro fondatezza) e per non aver tenuto conto che
l’imputato aveva sollecitato in via principale il proscioglimento con formula
piena, e solo in via subordinata l’applicazione dell’art. 530 cpv cod.pen.; per
aver seguito la stessa impostazione del Tribunale, basata su una vera e propria
inversione dell’onere della prova; per omessa motivazione sull’elemento
soggettivo del reato, tenuto conto che si tratta di reato a dolo specifico.

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