Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27175 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27175 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IONESCU DUMITRU N. IL 10/11/1972
avverso la sentenza n. 2168/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

F1

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)1 C-0 flAx2-

Udito, per la pFte civile, l’Avv
Uditi difens ‘Avv.

6b2-0

Data Udienza: 26/05/2015

Ritenuto in fatto
1. Ionescu Dunnitru ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Milano in data 8.10.2014, con la quale è stata confermata
la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Monza in data 29.11.2013, in
relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.
La parte, con unico motivo, deduce il vizio motivazionale, in riferimento alla
affermazione di responsabilità penale. L’esponente reitera la doglianza relativa alla

considera che il prevenuto neppure venne avvisato ritualmente della facoltà di farsi
assistere da un difensore. Si duole, infine, della entità della pena.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è destituito di fondamento.
Con riguardo alla eccezione che involge la ritualità della procedura adottata
dai verbalizzanti al momento in cui ebbero ad effettuare il controllo nei confronti
dell’odierno esponente, preme evidenziare che la Corte di Appello ha sviluppato un
conferente percorso argomentativo, che risulta immune da aporie logiche e
saldamente ancorato all’acquisito compendio probatorio. Il Collegio, invero, ha
osservato che dal verbale di accertamento risulta chiaramente che il prevenuto,
avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ebbe a dichiarare
di non voler farsi assistere; e che, nell’ulteriore verbale di accertamento urgente ex
art. 354 cod. proc. pen., del pari risulta che Ionescu ebbe a rendere la predetta
dichiarazione. Preme poi considerare che la Corte di Appello ha specificato che
l’indicazione dell’orario riportata sui predetti verbali non deve trarre in inganno,
rispetto alla descritta sequenza degli incombenti espletati dai verbalizzanti, giacché
detto orario riguarda – unicamente – la circostanza relativa al momento di
redazione del verbale. Come si vede, nel caso di specie, non assumono alcun rilievo
i principi di diritto, pure evocati dall’esponente, affermati dalle Sezioni Unite della
Corte regolatrice, afferenti alla diversa questione relativa alla individuazione del
termine per la deducibilità della eccezione relativa al mancato avviso della facoltà
di farsi assistere da difensore di fiducia, prima della effettuazione del test
etilometrico (Cass. Sez. U, sentenza n. 5396, del 29.01.2015, dep. 5.02.2015, in
motivazione). In tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che

la

“nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da
sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore
di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere
tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182,
comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione
della sentenza di primo grado”.
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prova dello stato di ebbrezza. La parte si sofferma sulle modalità del fatto e

Tanto considerato, deve poi osservarsi che le ulteriori doglianze si pongono
ai limiti della inammissibilità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione
del fatto, come pure l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio
rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua
e adeguata motivazione, immune da incongruenze di ordine logico. Come è noto la
giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,

risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di
verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass.
24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999;
n. 6402/1997). Più specificamente si è chiarito che “esula dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza
che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e
per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass.
sezioni unite 30.4.1997, Dessinnone). Ed invero, in sede di legittimità non sono
consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono
nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal
giudice di merito (ex nnultis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. VI
sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Del resto, la
Corte di Appello si è espressamente soffermata sulla questione relativa
all’apprezzamento degli esiti del test strumentale effettuato, chiarendo che le prove
si erano svolte regolarmente e che i dati relativi alla accertata concentrazione
alcolemica, pari a 1,51 g/I e 1,63 g/I, erano pienamente attendibili.
E’ poi appena il caso di osservare che la giurisprudenza di legittimità ha da
tempo chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto alcoltest,
eseguito con le procedure e gli strumenti di cui all’art. 186 del codice della strada e
all’art. 379 del relativo regolamento – come nel caso di specie – costituisce prova
della sussistenza dello stato di ebbrezza e che è onere dell’imputato fornire
eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di
strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’espirazione, non essendo
sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata
omologazione dell’apparecchio (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 17463 del
24/03/2011, dep. 05/05/2011, Rv. 250324). E si è pure affermato che in tema di
guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere
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comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da

della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale,
ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una
errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non potendo la parte limitarsi a
richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro
(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 42084 del 04/10/2011, dep. 16/11/2011, Rv. 251117).
Si osserva, infine, che la sentenza impugnata risulta immune dalle dedotte
censure, anche in riferimento al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale,

irrogata dal primo giudice non era mitigabile, tenuto conto della entità del fatto e
delle già concesse attenuanti generiche nella massima estensione.

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26 maggio 2015
Il Consigliere est.

infatti, soddisfacendo lo specifico obbligo motivazionale, ha osservato che la pena

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