Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2717 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2717 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARINONI PIERGIORGIO N. IL 07/10/1961
avverso la sentenza n. 2178/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
i (14-k.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATI-0

1.La Corte di appello di Milano confermava la condanna del Marinoni per i reati
previsti dagli artt. 648 e 707 cod. pen.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato che deduceva:
2.1. violazione della disciplina della prescrizione. Si censurava la sentenza nella

era stata contestata la recidiva specifica reiterata; nella prospettiva del
ricorrente l’aggravante sarebbe stata implicitamente esclusa dai giudici di
merito, sicché la stessa doveva considerarsi non influente sulla determinazione
dei termini di prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata senza in rinvio per estinzione del
reato dovuta alla sopravvenuta morte dell’imputato avvenuta a Como 1’11
novembre 2014.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte
dell’imputato
Così deciso in Roma, il giorno 24 novembre 2015

L’estensore

Il Presidente

parte in cui non dichiarava la prescrizione in ragione del fatto che all’imputato

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