Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2717 del 06/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2717 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PEDRETTI GIOVANNI N. IL 09/09/1957
avverso la sentenza n. 225/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
08/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 06/12/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.La Corte di Appello di Brescia, con sentenza emessa 1’08/04/2013, in
parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Bergamo, in data
18/10/2012 – appellata dal PG e da Giovanni Pedretti, imputato dei reati di cui
agli artt. 8, 10 d.lgs. 74/2000 (come contestati in atti) e condannato alla pena di
anni due e mesi sei di reclusione – rideterminava, ritenuta la continuazione tra i
fatti ascritti all’appellante con il fatto di cui alla sentenza del Gup del Tribunale di
carico dell’imputato in anni due e mesi dieci di reclusione; applicava al Pedretti,
ex art. 12 d.lgs. 74/2000, le pene accessorie come da dispositivo in atti.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato ed alla
mancata concessione delle attenuanti generiche.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché ripetitive di quanto
esposto in sede di appello e già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale.
Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e
congruamente motivato dai giudici di merito (vedi sentenza 2° grado pagg. 2 3).
4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Giovanni
Pedretti, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 06 Dicembre 2013
Il Componente estensore
Il Presidente
Bergamo in data 09/06/2009 (irrevocabile 24/09/2009), la pena complessiva a