Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27167 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27167 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRISPIANI GIUSEPPE N. IL 30/10/1973
avverso la sentenza n. 1958/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
10/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2015 la relazi
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del
che ha concluso per
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Data Udienza: 28/04/2015

5056/2015
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione l’ imputato, per il tramite del difensore di fiducia,
lamentando la mancanza di motivazione, e comunque la violazione di legge,
sul punto relativo al mancato rispetto della procedura di cui all’art. 186 cds per
l’espletamento dell’accertamento; con l’appello si era contestata la regolarità
della procedura perché l’invito a sottoporsi alla prova con l’etilometro non era
stata preceduta da accertamenti qualitativi non invasivi o prove attraverso
apparecchi portatili (c.d. precursori). La sentenza sarebbe illegittima anche nel
punto in cui è stato rigettato il secondo motivo di appello, di inattendibilità
delle risultanze dell’etilometro, di cui – sostiene il ricorrente – si era data prova
rilevando come i valori riscontrati erano incompatibili con il fatto che il Crispiani
stesse guidando un mezzo a due ruote, per sua natura fortemente precario
nell’equilibrio. Col terzo motivo si deduce illegittimità della sentenza nel punto
in cui è stato rigettato il motivo di appello relativo al mancato avviso della
facoltà di farsi assistere da difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4,II ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Il quarto comma dell’art. 186 cds,
nel testo vigente all’epoca del commesso reato, prevedeva, analogamente
peraltro all’attuale testo, la possibilità per gli organi di Polizia di invitare
l’automobilista a sottoporsi al test con etilometro non solo all’esito di eventuali
accertamenti preliminari con i c.d. precursori, ma in ogni caso in cui si
avesse “altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in
stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool”, e cioè,
esattamente come nella specie avvenuto, sulla base dei sintomi riscontrati ed
elencati nel verbale consistenti in alito vinoso, difficoltà di espressione e
equilibrio precario.
Quanto al funzionamento deVetilometro, la sentenza della Corte di appello ha
del tutto congruamente osservato che il dispositivo utilizzato effettua prima di
ogni misurazione un autotest che riscontra la presenza delle condizioni di
operatività della macchina, e che nella specie il controllo deve ritenersi corretto
come attestato dagli scontrini. E’ pertanto evidente la manifesta infondatezza
del motivo proposto essendo nozione di comune esperienza che i sintomi dell’
alterazione da alcol dipendono da numerosi fattori anche soggettivi e avendo
comunque il verbale dato atto dell’equilibrio precario del Crispiani.
Neppure il terzo motivo merita accoglimento dal momento, che pur dovendosi
ritenere l’eccezione tempestivamente presentata alla luce della sentenza delle

1. Con sentenza in data 2.12.2011 il giudice monocratico del Tribunale di
Ancona condannava Giuseppe Crispiani alla pena di 6 mesi di arresto ed euro
6000 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, co.2,Iett. c e co. 2 sexies
c.d.s., fatto commesso il 30.6.2010.
In appello la pena veniva convertita i 204 giorni di lavoro di pubblica utilità.

Z, Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al
pagamento della spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente condannato al pagamento della
spese processuali.

Così deciso in Roma il 28 aprile 2015.

Sezioni Unite di questa Corte n.5396 del 2015, la sentenza ha correttamente
osservato che nel verbale di accertamenti urgenti, necessariamente redatto
solo dopo le operazioni materiali e solo in caso di esito positivo dell’alcoltest,
debitamente sottoscritto dallo stesso Crispiani, si dava atto che tale avviso era
stata dato prima dell’effettuazione del test, come peraltro confermato dal test
secondo quanto risulta dalle dichiarazioni riportate dallo stesso ricorrente.

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