Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27166 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27166 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TEFFAHI YOUSSEF N. IL 23/03/1981
avverso la sentenza n. 6567/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del
LeQQ
che ha concluso per

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olsLesAA-u2.

I.cL.tì-011.

Data Udienza: 28/04/2015

6177/2014
Motivi della decisione

Lamenta la mancata applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale del 12.2.2014.
Con successiva memoria il difensore chiede che si tenga conto dei limiti
edittali della pena in relazione alla nuova formulazione del reato ex art. 73 dpr
309/90 quale reato autonomo.

2.11 ricorso deve essere accolto nei limiti appresso specificati.
La disposizione di cui all’art. 73 co. 5 dpr 309/90 è stata modificata una prima
volta con il D.L. 23.12.2013 n. 146, convertito con modificazioni nella Legge
21.2.2014 n. 10, con cui il fatto reato “lieve” è stato configurato come ipotesi
autonoma di reato (e non più come attenuante a effetto speciale) e punito, per
ogni tipo di sostanza stupefacente (“pesante” o “leggera”), con la pena della
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000.
Su tale norma ha, poi, inciso la nota sentenza n. 32/2014 (decisione del
12.2.2014, pubblicata il 25.2.2014) con cui la Corte Costituzionale ha
dichiarato incostituzionali le norme della L. 49/2006 modificative della
disciplina penale degli stupefacenti, ripristinando il previgente regime
precettivo e punitivo e così reintroducendo le preesistenti differenziate pene
previste per le droghe c.d. pesanti e le droghe c.d. leggere. Regime che
stabiliva ex art. 73 co. 5 L.S. per i fatti di lieve entità le pene detentive da uno
a sei anni di reclusione per le droghe pesanti e da sei mesi a quattro anni di
reclusione per le droghe leggere.
L’art. 73 co. 5 L.S. è stato, infine, ulteriormente modificato, in sede di (sola)
conversione con modificazione del D.L. 20.3.2014 n. 36 (non recante alcuna
previsione al riguardo), dalla L. 16.5.2014 n. 79 (art, 1, co. 24-ter) che ha così
definitivamente interpolato il comma 5 dell’art. 73 L.S.: “Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal
presente articolo che, per I mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione
ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le
pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a
euro 10.329”
. L’art. 73 co. 5 L.S., ipotesi autonoma di reato, è tornato ad essere applicabile
-come già statuito dalla citata legge n. 10/2014- sia a droghe pesanti che a
droghe leggere con una pena inferiore nel minimo e nel massimo rispetto a
quella prevista da detta legge n. 10/2014.
La sentenza qui impugnata è stata emessa il 9.1.2014, dopo il primo
decreto legge e prima della sentenza della Corte costituzionale. Con essa sono
state concesse all’imputato le attenuanti generiche e la pena è stata
determinata come segue: pena base anni tre di reclusione e 9000 euro di

1. Teffahi Youssef ricorre avverso la sentenza in data 9.1.2014 con cui
la Corte di appello di Roma ha confermato quella di primo grado di condanna
per la detenzione illecita di ca. gr.23 di marijuana, fatto ritenuto lieve,
commesso il 24.4.2012.

3. Deve pertanto annullarsi la sentenza impugnata per tenere conto
della minore forbice edittale stabilita attualmente per il reato di cui all’art. 73
quinto comma, precisandosi che l’annullamento interviene solo con riguardo
al trattamento sanzionatorio e pertanto, ai sensi dell’art. 624 cod.proc.pen., il
capo concernente la penale responsabilità è divenuto irrevocabile.
p.q.m.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia sul punto alla Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma il 28.4.2015

multa, ridotta per la concessione delle attenuanti generiche ad anni due di
reclusione ed euro 6000 di multa, ridotta infine per il rito abbreviato alla pena
finale di un anno e quattro mesi ed euro 4000. E’ del tutto evidente, stante il
calcolo della pena con la riduzione per le attenuanti generiche, che la Corte ha
fatto applicazione della novella del dicembre 2013 con cui l’ipotesi considerata
era stata qualificata come titolo autonomo di reato. Non certamente potuto
tenere conto né della sentenza della Corte costituzionale né della legge
n.79/2014 che hanno ulteriormente ridotto la pena nella misura da sei mesi a
quattro anni.

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