Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27165 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27165 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERANI MAURO N. IL 30/10/1976
avverso la sentenza n. 2784/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
16/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del
che ha concluso per

GUut, UtitA eQ.0.0-A-U-e-Ca)

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor.Avv.
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tVIA. (14:12 (‘‘O

Data Udienza: 28/04/2015

41217/2014

1. Con sentenza del 16 aprile 2013 la Corte di appello di Brescia ha
confermato la sentenza del tribunale di Mantova che ha ritenuto Perani Mauro
responsabile del reato di cui all’articolo 589 co.2 codice penale in relazione
all’incidente stradale avvenuto il 18/6/2003 a seguito del quale, in data
31/7/2003, decedeva Spaggiari Carlo. La Corte riconosceva il concorso di
colpa di Spaggiari Carlo che, con il proprio trattore, ebbe ad iniziare manovra
di svolta a sinistra in un momento non prudenziale allorché alle spalle
sopraggiungeva, a velocità elevata e accingendosi al sorpasso, il
semirimorchio guidato dal Perani, il quale tamponava violentemente il
trattore facendolo ribaltare in mezzo alla carreggiata; lo Spaggiari, a seguito
dell’urto, veniva ricoverato in ospedale con diagnosi di politrauma; dimesso e
rientrato al proprio domicilio, il giorno successivo veniva nuovamente
ricoverato; sottoposto ad intervento chirurgico di evacuazione dell’ematoma e
ricoverato in ospedale, ivi decedeva il 31 luglio. Ridotta la pena inflitta, la
corte respingeva la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena
pecuniaria della specie corrispondente, come richiesto dall’imputato, in
considerazione dell’intensità della colpa e di un precedente penale
dell’imputato; riteneva altresì non concedibile l’attenuante del risarcimento
del danno in quanto effettuato da parte dell’assicurazione, circostanza che
secondo parte della giurisprudenza varrebbe ad escludere la positiva
connotazione della personalità dell’imputato.
2.Ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputato. Con il primo
motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 606
lettere c) cod.proc.pen. in relazione agli articoli 360 e 178 lettera c) cpp.
Lamenta che non è stato dato avviso all’imputato e al suo difensore della
data fissata per l’espletamento della consulenza tecnica irripetibile consistente
nell’ accertamento autoptico sulla persona offesa, nonostante fossero già note
le generalità dell’autore dell’investimento e sussistessero gravi elementi di
responsabilità nei suoi confronti, così mortificando il diritto a partecipare
all’accertamento qualificato ed irripetibile nel corso del quale avrebbe ben
potuto formulare riserva di incidente probatorio. Eccepisce che tanto la
sentenza di primo grado quanto quella di secondo grado, nel ritenere
infondata l’eccezione, appaiono lesive del diritto di difesa. Non coerente con il
sistema di diritto penale sarebbe la motivazione del giudice di secondo grado
che ha ritenuto utilizzabile la prova dichiarativa del consulente e non quella
documentale, in relazione alla circostanze che la difesa del Perani aveva
potuto contro interrogare il teste. Incongruo anche l’assunto secondo cui
detto avviso non andava notificato al Perani in quanto non raggiunto da
elementi oggettivi e soggettivi che ne indicassero una responsabilità nella
verificazione del sinistro, in quanto era ben nota la dinamica dell’incidente e il
nome dell’investitore; la nullità era stata regolarmente eccepita e riproposta
dal difensore nei motivi di gravame. Con un secondo motivo deduce nullità
della sentenza per violazione dell’articolo 606 lett. b) in relazione all’articolo
62 n.6 codice penale. Il difensore si duole dell’omessa concessione

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo ricorso è infondato.
Qualora il P.M. abbia proceduto ad accertamento tecnico irripetibile ex art.
360 c.p.p., senza dare avviso alla persona sottoposta alle indagini, sussiste
un’ipotesi di nullità di cui all’art. 178 c.p.p., lett. c) da qualificarsi generale a
regime intermedio, e che pertanto va dedotta non oltre la conclusione del
giudizio di primo grado (sez. III n. 46715 del 11/10/2012 Rv. 253992).Già
sotto questo profilo la censura è infondata atteso che, a quanto risulta,
l’eccezione è stata proposta per la prima volta con l’appello.
Sussiste inoltre un ulteriore motivo per il quale l’eccezione non può essere
accolta. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che la inutilizzabilità
degli accertamenti tecnici disposti dal pubblico ministero è sancita per il solo
caso della violazione dell’art. 360 c.p.p., comma 4 relativo alla espressa
riserva dell’indagato di richiedere l’incidente probatorio e all’assenza del
presupposto della indifferibilità. Negli altri casi la relazione del consulente è
legittimamente inserita nel fascicolo come atto irripetibile ex art. 431 c.p.p.,
ed è onere della parte eccepire che non si tratta di un atto di tale natura,
formulando la relativa eccezione nel termine di cui all’art. 491 c.p.p.; in
mancanza, resta fermo l’inserimento nel fascicolo e l’atto è valutabile ed
utilizzabile ex artt. 511 e 526 c.p.p.. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 5863 del
12.4.2000 dep. 19.5.2000 rv 216474,cfr. 14859/2003, 14912/2004).
2. Anche il terzo motivo è infondato. Come si è detto, la corte di appello ha
respinto
la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena
pecuniaria della specie corrispondente, ritenendo che non ne non
sussistessero i presupposti legittimanti il potere discrezionale del giudice in
considerazione dell’intensità della colpa e di un precedente penale
dell’imputato. E’ stata dunque fornita una motivazione giuridicamente corretta
e non illogica della decisione adottata, con ciò escludendosi la sindacabilità
dello stesso in sede di legittimità (di recente, sez. 2 n.13929 del 20/02/2015
Rv. 263300).
3. E’ invece fondato il secondo motivo. Giova al riguardo ricordare che è
ormai costante la giurisprudenza di questa Corte che, richiamandosi alla
sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 1998 e a quella delle Sezioni

dell’attenuante del risarcimento del danno per essere avvenuto il risarcimento
ad opera della compagnia di assicurazione, ritenuto non significativo di
resipiscenza dell’imputato e rileva che tale argomento non è aderente all’
orientamento espresso in epoca non recente dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 138 del 1998); fa presente che sussiste in atti la prova
dell’avvenuta integrale risarcimento dei danni prima delle formalità di
apertura del dibattimento. Con un terzo motivo deduce nullità della sentenza
per violazione dell’articolo 606 lettere b) ed e) in relazione agli articoli 53 e 58
della legge n.689/81 e 133 codice penale per la mancata sostituzione della
pena detentiva con la pena pecuniaria.

4. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata per effettuare la
detta valutazione, oltre che, ovviamente, controllare che il risarcimento sia
stato tempestivo ed integrale. Nel resto il ricorso deve essere rigettato con
conseguente irrevocabilità del capo della sentenza relativo alla affermazione di
responsabilità, peraltro neppure impugnato.
p.q.m.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di
appello di Brescia.
Così deciso in Roma il 28 aprile 2015.

Unite della Cassazione n. 5941/2009, afferma che il risarcimento, anche
quello eseguito dalla società assicurativa, deve ritenersi effettuato
personalmente dall’imputato tutte le volte in cui questi ne abbia coscienza e
mostri la volontà di farlo proprio (da ultimo, sez.4 n.23663 del 24/01/2013
Rv. 256194). In tema, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 138/1998 c.d. manipolativa di rigetto – ha accolto la tesi del carattere oggettivo della
circostanza in questione, per argomentare la riferibilità all’assicurato contro la
responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli del
risarcimento operato dall’ente assicuratore. In particolare, la Corte
Costituzionale ha osservato che l’interpretazione dell’attenuante in chiave
meramente soggettiva, che ravvisasse in essa una finalità rieducativa,
contrasterebbe con l’art. 3 Cost., giacché da tale assunto seguirebbe
un’arbitraria svalutazione dell’istituto dell’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile ex L. n. 1990 del 1969, istituto che svolge nel nostro
ordinamento una insostituibile funzione riequilibratrice, in attuazione di
quanto previsto appunto dall’art. 3 Cost.. Le S.U. della Corte di Cassazione sent. 22-1-2009 n. 5941/2009 -, pur mettendo in rilievo la ricorrenza
comunque di un profilo “volontaristico” nell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 2 nel
senso che l’intervento risarcitorio deve essere riferibile all’imputato, hanno
concordato con la Corte Costituzionale nel ravvisare la volontà di riparazione
anche nell’avere stipulato un’assicurazione o nell’avere rispettato gli obblighi
assicurativi per salvaguardare la copertura dei danni derivanti dall’attività
pericolosa. Ne discende che il risarcimento, anche quello eseguito dalla
società assicurativa, deve ritenersi effettuato personalmente dall’imputato
tutte le volte in cui questi ne abbia coscienza e mostri la volontà di farlo
proprio.

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