Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27163 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27163 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OSTONI MARCO N. IL 24/02/1952
avverso la sentenza n. 932/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/201 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del ott.
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 28/04/2015

37710/2015

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 20 febbraio 2013, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano appellata da Ostoni
Marco, concedeva all’imputato la non menzione della condanna e confermava
nel resto la sentenza di primo grado condannando l’imputato alla rifusione
delle spese di rappresentanza assistenza e difesa a favore della costituita parte civile.
Ostoni era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’ art.
590 comma 3 codice penale commesso in data 13 gennaio 2006, perché in
qualità di datore di lavoro di Santa Caterina Massimo, cagionava al medesimo
lesioni personali consistenti nella frattura e lussazione del piede destro, con
incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40
giorni . Nello scaricare un camion che aveva portato dei macchinari necessari
al proprio laboratorio di pasticceria, Ostoni si poneva alla guida di un muletto
sul quale caricava il predetto macchinario e alcune cassette, incaricando il
Santa Caterina di affiancarsi al mezzo durante il breve tragitto da compiere,
reso necessario dal fatto che il camion, per la sua lunghezza non era potuto
entrare nell’apposito cortile; compito del dipendente era controllare che nulla
cadesse durante il percorso; Ostoni a un certo punto accelerava, il dipendente
cadeva e il muletto gli passava sopra il piede, provocando le dette lesioni.
Si riteneva responsabile l’imputato per violazione delle norme di prevenzione
che impongono al datore di lavoro di disporre tutte le misure atte a ridurre i
rischi connessi all’uso delle attrezzature mobili semoventi, assicurando la stabilità del mezzo ed il suo carico.
2. Ha presentato ricor\sawr Cassazione il difensore dell’ imputato. Con un
primo motivo deducetz.12,a,-ÌILit. evralsa applicazione dell’ articolo 649 cpp in quanto per le violazioni alla normativa antinfortunistica richiamate nel capo di imputazione, articolo 35 comma 2 decreto legislativo 626 del 94, articolo 35
comma 4 bis lettera B decreto legislativo 626 del 94, articolo 169 DPR 547 del
1955, sarebbe intervenuta sentenza di assoluzione per prescrizione da parte
del Tribunale di Milano con sentenza 1736 del 2012 di cui si allega copia. Con
il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 606 lett b e c cpp in relazione
alle deposizioni dei testi Amarasinge, Asiri e Petillo sostenendo che nonostante
che nessuno dei testi abbia visto quanto era accaduto in quanto si trovavano
all’interno del cassone del camion, tuttavia la corte desume dalle loro testimonianze elementi di conoscenza dei fatti e di accertamento della responsabilità dell’imputato, in particolare ritenendo non attendibile il test Asiri. Con il
terzo motivo deduce violazione dell’articolo 606 lett. b) ed e) per erronea e
falsa applicazione di norme abrogate. Sostiene che le norme contestate e di
cui si è ritenuta la violazione sono state tutte abrogate in epoca anteriore alla
celebrazione del processo e addirittura alla data di commissione del reato e
che la Corte di Appello non ha fornito adeguata motivazione sulla eccezione
che al riguardo era già stata formulata limitandosi a rilevare che le norme abrogate sono state sostituite da altri provvedimenti legislativi che prevedono

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile essendo i motivi proposti non consentiti o manifestamente infondati.
1.1. Sul primo motivo, osserva il Collegio che l’eccezione contrasta con il rilevo che le contestazioni formulate nella sentenza di prescrizione di cui si è allegata copia risultano accertate 1’1.6.2006, laddove i fatti di cui al presente
procedimento sono del 13.1.2006; tale sentenza peraltro non contiene alcuna
indicazione che consenta di ritenere con certezza che si tratta dello stesso episodio e non di fatti analoghi verificatisi in due occasioni diverse.
1.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato: lo svolgimento dei fatti,
peraltro assai semplice, è stato ritenuto provato sulla base della testimonianza
dello stesso infortunato confermata da quella del teste Petillo, estraneo alle
parti in causa. Il teste Asiri è stato ritenuto ininfluente in quanto non presente
al trasporto del macchinario.
1.3.11 terzo motivo è destituito di fondamento non essendovi stata alcuna
applicazione analogica di norme di legge . Sussiste infatti continuità normativa
tra le disposizioni contestate all’Ostoni e le disposizioni del Decreto Legislativo
n.81 del 2008, avendo la Corte di appello già richiamato gli artt. 3.1.4 e 3.1.5
dell’ Allegato 5, disposizioni che disciplinano le cautele per assicurare la stabilità dei carichi sui mezzi di sollevamento e di trasporto in modo del tutto equivalente all’ 169 dpr n.547 del 1955. Quanto all’art.35,co. 2 e co. 4 bis, D.
L.vo 626/1994, relative al pericolo di investimento, le disposizioni equivalenti
sono contenute nei punti da 1.8 a 1 dell’allegato 4. .8.5.
1.4. Con riguardo alle attenuanti generiche le censure del ricorrente in ordine
a pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata sono manifestamente infondate. Corretti, e pertanto insindacabili in sede di legittimità, sono
i rilievi fattuali del giudice di merito; in particolare non è censurabile il riferimento alla mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto e del risarcimento del danno dal momento che nella valutazione che sostiene tale
giudizio possono concorrere tutti gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen. e
pertanto anche il comportamento dell’imputato successivo al reato.

obblighi analoghi per il datore di lavoro; si è fatto dunque ricorso all’ analogia
e non è soddisfacente e il richiamo all’articolo 167 del Decreto Legislativo 81
del 2008 che non è sostitutivo delle norme richiamate nel capo di imputazione. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione
in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche; la motivazione della Corte ha fatto riferimento alla mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto e di alcun risarcimento del danno non è idonea secondo il ricorrente a sostenere la la negativa valutazione trattandosi di fatti ampiamente successivi alla condotta dell’imputato e indipendenti dalla commissione del reato.

p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende
della somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 28.4.2015

2. Deve pertanto dichiararsi la inammissibilità del presente ricorso e da ciò
deriva la impossibilità di tenere conto della intervenuta prescrizione, come
sollecitato dal ricorrente, atteso che l”inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude,
pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. Un. 22.11.2000 n. 32 rv 217266). Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00
(mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

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