Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27161 del 17/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 27161 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
QUARTARONE DANILO, nato il 09/09/1983

avverso la sentenza n. 2035/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
22/09/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALDO POLICASTRO che
ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alle attenuanti generiche
e il rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/9/2014 la Corte d’appello di Catania confermava la
sentenza con la quale il Tribunale di Modica, in data 3/12/2012, aveva dichiarato
Danilo Quartarone responsabile del reato di cui dell’art. 186, comma 2, lett. b),
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato in stato di ebbrezza dovuto
all’assunzione di bevande alcoliche, con l’aggravante di avere cagionato un
incidente stradale, e lo condannava alla pena di venti giorni di arresto e di
800,00 euro di ammenda nonché alla sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi. La pena detentiva
veniva sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità per giorni 24.

1

Data Udienza: 17/04/2015

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’imputato, per
mezzo del proprio difensore, sulla base di tre motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione anche per
travisamento di prova, in relazione alla ritenuta aggravante di aver cagionato un
incidente stradale.
Rileva che trattasi di affermazione incomprensibile non avendo egli causato

d’imputazione. Soggiunge che nemmeno corrisponde al vero, e costituisce
verosimilmente frutto di confusione con un altro processo, il riferimento a una
asserita attività istruttoria, in realtà mai compiuta essendosi svolto il giudizio con
il rito abbreviato.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione
in relazione all’affermata ascrivibilità a colpa dell’imputato dell’essersi egli posto
alla guida dell’autovettura poco dopo aver assunto un farmaco in grado di
determinare l’aumento della concentrazione dell’alcol nel sangue.
Premesso di aver assunto tale farmaco poco prima dell’accertamento per
contrastare un violento attacco d’asma e che non conosceva i suddetti effetti del
prodotto, lamenta che immotivatamente la Corte d’appello ha disatteso la tesi
difensiva secondo cui tale ignoranza non era attribuibile a condotta negligente o
comunque colposa e non escludeva la buona fede di esso ricorrente: buona fede
desumibile anche dal fatto che, informato dei princìpi attivi contenuti nel farmaco
assunto, egli si era premurato subito di presentare un reclamo in autotutela al
comando dei carabinieri.

2.3. Con il terzo motivo infine deduce vizio di motivazione in relazione alla
mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonché alla
quantificazione della stessa.
Sotto il primo profilo, rileva che non risulta esaminato lo specifico motivo di
gravame proposto.
In ordine, poi, alla dosimetria della pena lamenta che per giustificare il
rigetto della doglianza sul punto pure svolta la Corte d’appello ha fatto
riferimento alla presunta causazione di incidente stradale, in realtà mai
verificatosi.

2

alcun incidente, né essendo stata tale circostanza contestata nel capo

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. È infondato il secondo motivo di ricorso da cui conviene muovere per
ordine di priorità logica.
Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto infondata la tesi difensiva
dedotta dall’imputato osservando che anche il porsi alla guida dopo l’assunzione
di un farmaco, del quale si conoscono o possono comunque secondo ordinaria
diligenza conoscersi gli effetti da esso determinati sulla concentrazione di alcol

che con riferimento a quello soggettivo, il reato contestato.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, invero, l’art. 186 cod.
strada vieta la guida in stato di ebbrezza e non puramente e semplicemente la
guida dopo l’ingestione di bevande alcoliche, discendendone che deve essere
cura del conducente, nel caso in cui assuma farmaci con contenuto alcolico, di
non guidare veicoli e, in ogni caso, di accertare preventivamente la composizione
delle medicine che assume e di non ingerire poi ulteriori sostanze alcoliche,
idonee a determinarne lo stato di ebbrezza (v. ex aliis Sez. 4, n. 14054 del
18/03/2015, Baiguera, non massimata; Sez. 4, n. 22250 del 14/03/2014,
Celotto, non mass.; Sez. 4, n. 19386 del 05/04/2013, De Filippo, Rv. 255835).

4. È altresì infondato il primo motivo nella misura in cui il riferimento a una
istruttoria in realtà mai compiuta (essendosi il giudizio svoltosi nelle forme del
rito abbreviato) e alla aggravante di cui all’art. 186 comma 2-bis cod. strada (in
effetti mai nemmeno contestata né ritenuta dal primo giudice) possono ritenersi
imputabili a mero errore materiale privo di conseguenze in punto di affermazione
della penale responsabilità per il reato quale effettivamente contestato e ritenuto
dal giudice di primo grado (guida in stato di ebbrezza aggravato dall’essere stato
commesso in ora notturna).

5. È invece fondato il terzo motivo di ricorso con il quale si denuncia il
fallace utilizzo di tale erroneo riferimento alla insussistente aggravante di cui
all’art. 186, comma 2-bis cod. strada a giustificazione della commisurazione della
pena in concreto inflitta e più in generale del trattamento sanzionatorio.
In tale errore in effetti la Corte territoriale incorre dal momento che, al detto
fine, fa espresso riferimento ad una ritenuta «estrema pericolosità e offensività
della condotta penalmente rilevante (guida in stato di ebbrezza alcolica,
cagionando un incidente stradale)», a sua volta desunta «dalla gravità del
sinistro» asseritamente emergente «dalle risultanze processuali ed in primis dai
referti medici», tale che «solo fortuitamente non causava vittime e conseguenze
3

nel sangue, sia condotta idonea a integrare, sia quanto all’elemento oggettivo

assai gravi»:

riferimenti evidentemente avulsi dal fatto quale contestato in

imputazione e giudizialmente accertato, occorrendo al riguardo ribadire che
all’imputato non è stata contestata l’aggravante di cui al comma 2-bis dell’art.
186 cod. strada ma quella di cui al comma 2-sexies della stessa disposizione
(guida in ora notturna), né la prima è stata ritenuta dal giudice di primo grado.
Non può dubitarsi che tali affermazioni rendano contraddittoria la
motivazione resa in punto di dosimetria della pena e, più in generale di
trattamento sanzionatorio, e debbano pertanto condurre all’annullamento sotto

Corte d’appello di Catania per nuovo’ esame sul punto – rimanendo assorbito
l’esame di ogni ulteriore doglianza.
Il ricorso va invece rigettato nel ‘resto, con la conseguente declaratoria, ai
sensi dell’art. 624, comma 2, cod. pr:oc. pen., di irrevocabilità della sentenza
impugnata in ordine all’affermazione szti responsabilità dell’imputato per il reato
quale ritenuto nella sentenza di primo grado.

Annulla la impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio
fermo restando l’accertamento di responsabilità. Rigetta nel resto.
Così deciso il 17/4/2015

tale limitato profilo della sentenza impugnata – con rinvio ad altra sezione della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA