Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2716 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2716 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SARHIR ABDELJABAR N. IL 03/07/1975
avverso la sentenza n. 693/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
26/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore GRnerale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Catania confermava la condanna del Sarhir alla pena di
anni due di reclusione ed euro 400 di multa per ì reati di lesioni, tentata rapina,
danneggiamento e minaccia. La Corte territoriale utilizzava le dichiarazioni della
persona offesa acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. ritenuta
l’imprevedibilità della sopravvenuta irreperibilità del testimone.

dell’imputato che deduceva:
2.1. Violazione dell’art. 512 cod. pen. Si deduceva che l’irreperibilità dell’offeso
era prevedibile in quanto era persona che non aveva fissa dimora e che non era
stabilmente domiciliato in Rosolini, dove alloggiava solo saltuariamente. Si
deduceva altresì che non erano state effettuate approfondite ricerche nella
vicina contrada San Paolo della città di Noto, dove l’offeso aveva dichiarato di
dimorare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il collegio in materia di acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali e
del loro utilizzo ai fini dell’accertamento di responsabilità ribadisce la consolidata
giurisprudenza secondo cui l’acquisizione in dibattimento dei verbali di
dichiarazioni per sopravvenuta impossibilità di ripetizione è subordinata al
rigoroso accertamento sia dell’irreperibilità del testimone, previo espletamento di
accurate ricerche, sia dell’imprevedibilità dell’irripetibilità dibattimentale durante
la fase delle indagini preliminari, sulla base del criterio della prognosi postuma,
sia infine dell’estraneità dell’irreperibilità ad una volontaria e libera scelta del
testimone di sottrarsi all’esame in contraddittorio (Cass. sez. 2, n. 43331 del
18/10/2007 Rv. 238198).
1.2.11 ricorrente censurava sia la

valutazione della

imprevedibilità

dell’irreperibilità che l’accuratezza delle ricerche.
Quanto alla valutazione della imprevedibilità della irreperibilità i collegi di merito
evidenziano come all’epoca della acquisizione delle dichiarazioni delle
dichiarazioni predibattinnentali non fosse prevedibile l’allontanamento dell’offeso
considerato che lo stesso abitava e lavorava da anni a Rosolini, sicchè «non era
prevedibile che si allontanasse dal paese nel quale si era integrato» (secondo
foglio della sentenza impugnata). L’imprevedibilità dell’allontanamento risultava

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore

confermata anche dal fatto che era emerso che l’offeso si era allontanato solo
nel 2006, ovvero circa sette anni dopo l’audizione.
Si tratta di una valutazione che non si presta a censure in sede di legittimità in
quanto è aderente alle emergenze processuali e non manifestamente illogica.
Deve quindi ritenersi che i collegi di merito hanno effettuato la prognosi
postuma in ordine alla prevedibilità dell’irreperibilità in modo coerente con le
linee ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità, valutando se nel corso
del procedimento, e fino all’epoca della acquisizione delle dichiarazioni, fossero

testimone (con conseguente attivazione dell’onere di acquisire le dichiarazioni
accusatorie in contraddittorio incidentale). L
e allegazioni difensive circa l’emergere di una dimora non fissa del dichiarante
non scalfiscono la solidità del compendio probatorio alla base della valutazione
di imprevedibilità dell’allontanamento, ovvero il fatto che l’offeso avesse stabilito
nel territorio siciliano il suo centro di interessi, emergenza confermata da un
allontanamento assai tardivo rispetto all’epoca della dichiarazione.
1.3. Con riguardo all’accuratezza delle ricerche necessarie per ritenere
integrata la condizione di irreperibilità necessaria per acquisire le dichiarazioni
ai sensi dell’art. 512 cod. pen. il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui
ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede
predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile non è sufficiente
l’infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen.,
ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla
peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle
deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall’esito
dell’istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero dia conto, con motivazione
non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria,
dell’apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori
ed efficaci ricerche del dichiarante (Cass. sez. 6, n. 24039 del 24/05/2011, Rv.
250109; Cass. sez. 6, n. 16455 del 06/02/2014, Rv. 260155; Cass. sez. 1, n.
46010 del 23/10/2014, Rv. 261265).
Nel caso di specie emergeva dalle sentenze di merito che l’offeso si era
allontanato dal comune di Rosolini «senza lasciare tracce di sé» come risultava
dalla nota del 24 agosto 2006 ei carabinieri» (foglio 1 della sentenza di primo
grado). La assenza di riferimenti attuali dove cercare l’offeso (l’indicazione della
dimora alternativa di San Paolo era risalente al 1999 e non trovava alcuna
conferma) inibiva di fatto ogni ulteriore accertamento. Né indicazioni specifiche
venivano fornite dalle parti: sicchè in assenza di ogni indicazione ed allegazione
in merito ai luoghi ove attivare le eventuali ulteriori ricerche deve ritenersi
3

emersi elementi che potessero indicare un probabile allontanamento del

sufficiente la ricerca effettuata dai carabinieri di cui ha dato atto la sentenza di
primo grado
Anche le ricerche propedeutiche all’accertamento della condizioni di irreperibilità
risultano, dunque, conformi al dettato legislativo nell’interpretazione di esso
fornito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità.

2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

somma che si determina equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 24 novembre 2015

L’estensore

Il Presidente

processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una

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