Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27159 del 08/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27159 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
LONGOBARDO Antonino n. 29/11/1974
avverso la sentenza 891/15 della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA del
03/03/2015
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
udito il Procuratore Generale, in persona del don. Massimo GALLI che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’imputato Avv. Trimboli Giuseppe del foro di Bologna
che ha chiesto raccoglimento del ricorso;

Data Udienza: 08/04/2016

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 03 marzo 2015, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale cittadino, appellata dall’imputato LONGOBARDO Antonino, con la
quale costui era stato condannato per il reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c), 2 sexies, 3, 5
e 6 e 187 C.d.S., commesso il 24/09/2010, ha disposto che la pena inflitta al predetto restasse
sospesa per due anni alle condizioni di legge, confermando nel resto la sentenza di primo
grado.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore,

formulando tre separati motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale con
riferimento all’utilizzo dei risultati dell’esame clinico condotto senza il consenso
dell’interessato, al di fuori di un protocollo di pronto soccorso, e dei verbali di
contestazione dei Carabinieri della Stazione di Budrio, rilevando che l’avviso di cui
all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. era stato effettuato dodici giorni dopo il
compimento dell’esame, contestando l’esigenza di condurre l’interessato presso
l’ospedale, non avendo egli riportato conseguenze atte a giustificare interventi di tipo
sanitario, rilevando che gli esami clinici furono finalizzati unicamente alla verifica del
tasso alcolemico e della presenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, senza che
si fosse in presenza di un incidente stradale e che non è stata riferita alcuna ulteriore
sintomatologia.
Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in
relazione alla valutazione degli elementi indiziari, assumendo che la presenza di
benzeoilecgonina non proverebbe lo stato di intossicazione, essendo apodittica
l’affermazione che il LONGOBARDO fosse sotto l’effetto della cocaina, alla luce del
riscontrato valore a tre ore dal fatto, e non essendo stata trovata traccia della
sostanza nel sangue, generandosi la benzeoilecgonina dopo che la cocaina è stata
metabolizzata ed espulsa dall’organismo. Ha peraltro osservato che la presenza di
benzeoilecgonina non dimostrerebbe, comunque, la sussistenza dello stato di
alterazione al momento della guida, ritenendo che – in ogni caso – la condotta andava
inquadrata in favor rei nell’ipotesi di cui alla lett. a) dell’art. 186 C.d.S.
Con il terzo motivo, ha lamentato il diniego delle circostanze attenuanti
generiche.
Con successiva memoria, depositata in data 23 febbraio 2016, la difesa ha
dedotto un ulteriore motivo, con il quale, ad integrazione dei precedenti, ha dedotto
la nullità dei giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata, in relazione agli
artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. e all’art. 6 comma 3 lett. a) Convenzione E.D.U., e in
relazione all’art. 601 commi 1 e 3 c.p.p., per omessa notifica all’imputato del decreto
di citazione a giudizio e per nullità dello stesso per carenza dell’avvertimento di cui
all’art. 429 co. 1 lett. f) c.p.p., rilevando, in particolare che, all’udienza del

2

2.

10/02/2015 davanti alla Corte di Bologna era stata rilevata l’assenza dell’imputato e
la non regolare notifica del relativo decreto di citazione e disposta, dunque, la
rinnovazione di essa, contestualmente eseguita al difensore dì fiducia presente ai
sensi dell’art. 157 comma 8 bis codice di rito, con avviso orale della data della
prossima udienza, senza consegna di copia del decreto ma con la sola lettura ai sensi
dell’art. 148 comma 5 c.p.p., al di fuori dei casi previsti dalla norma da ultimo
richiamata.
Considerato in diritto

2.

La Corte di merito ha respinto il gravame, con il quale la parte aveva

sostanzialmente articolato censure analoghe a quelle riproposte nel ricorso (eccezion fatta per
l’ultimo motivo rassegnato con la memoria successivamente depositata).
In quella sede, il giudice di merito ha ritenuto che, sulla scorta del verbale di
constatazione dei Carabinieri, si era accertato che l’imputato era stato coinvolto in un vero e
proprio incidente stradale ed era stato accompagnato, con il suo consenso, presso il
nosocomio, ove l’indagine clinica di tipo ematico aveva evidenziato la presenza nel sangue di
un metabolita della cocaina. Nell’occorso, si era dato dell’avviso all’interessato di farsi assistere
da difensore di fiducia, facoltà alla quale quegli aveva rinunciato.
La Corte ha disconosciuto rilevanza alla circostanza che il verbale fosse stato poi
materialmente sottoscritto dall’interessato a distanza dì giorni, ciò non incrinando comunque la
sua pubblica fidefacenza.
Quanto al merito, poi, quel giudice ha ritenuto che le argomentazioni difensive, secondo
cui difettava la prova dell’alterazione da stupefacenti al momento della guida, non tenevano in
debito conto la circostanza che il metabolita della cocaina era stato rinvenuto nel sangue e non
nelle urine e che il risultato dell’esame ematico era idoneo a comprovare lo stato di alterazione
da stupefacenti.
Infine, quanto alla gravità della condotta, quel giudice ha ritenuto che l’individuazione
della pena nel medio-minimo edittale, costituisse trattamento sanzionatorio del tutto adeguato
tenuto conto dell’assunzione di una pluralità di sostanze (droga e alcol, quest’ultimo con
elevatissimo superamento del valore soglia) da parte dell’imputato, senza possibilità di ulteriori
adeguamenti (evidentemente invocati con richiesta di prevalenza delle concesse attenuanti
generiche), avendo l’imputato con la sua condotta esposto a rischio l’incolumità pubblica,
stante il coinvolgimento di terzi nell’incidente stradale.
3. A fronte di tale costrutto argomentativo, la parte ha riproposto le censure formulate
con l’appello, senza tuttavia seriamente confrontarsi con esso e proponendo invece una lettura
alternativa degli elementi di prova del tutto inammissibile in questa sede, a fronte della
correttezza della motivazione della sentenza impugnata e del suo allineamento con i principi di
diritto che regolano la materia all’esame e la tutela del diritto di difesa in sede di accertamenti
di tipo alcolemico e/o tossicologico.

3

1. I motivi del ricorso sono tutti infondati con conseguente rigetto dello stesso.

Quanto all’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, che avrebbe inficiato la
validità del verbale di accertamento, rendendolo inutilizzabile, la sua omissione è rimasta
affidata alla tesi assertiva della parte, avendo la Corte espressamente richiamato il verbale di
contestazione dei Carabinieri relativo all’incidente occorso il 24/09/2010 e dato atto che tale
avviso era stato formulato e che, al contempo, l’interessato aveva prestato il suo consenso
all’accompagnamento presso il nosocomio, ove veniva effettuato l’esame clinico che
permetteva di accertare le contravvenzioni contestatagli, così smentendo anche l’assunto
difensivo secondo cui il trattamento sanitario sarebbe avvenuto senza il consenso
dell’interessato.

ribadito. In base ad essi, può affermarsi, in linea generale, che, “In tema di guida in stato di
ebbrezza, il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari
protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un
incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed
indifferibili ex art. 356 cod. proc. pen., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso
all’Indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell’art. 114 disp.
att cod. proc. pen.” (Sez. 4 n. 38458 del 04/06/2013 Cc. (dep. 18/09/2013) Rv. 257573) e
che, pertanto, “La mancanza di consenso dell’imputato al prelievo del campione ematico per
l’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza non costituisce una causa di
inutilizzabilítà patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la
specifica disciplina dettata dall’alt. 186 del nuovo codice della strada – nel dare attuazione alla
riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma secondo Cosi -. – non prevede alcun preventivo
consenso dell’interessato al prelievo dei campioni” (Sez. 4 n. 1522 del 10/12/2013 ud. (dep.
15/01/2014), Rv.258490).
Nel caso di specie, l’accertamento ematico è stato condotto dai sanitari del presidio
ove l’imputato era stato trasportato a seguito dell’incidente che aveva coinvolto il mezzo dal
medesimo condotto, senza che possa dirsi violato alcun principio di natura costituzionale,
tenuto conto del contesto di riferimento (norme contenute nel Nuovo Codice della Strada),
rispetto al quale la Consulta (sentenze 238/96 e 194/96) ha ritenuto legittima la scelta del
legislatore che, nelle fattispecie di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., operando il bilanciamento tra
l’esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà
personale, ha dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell’accertamento (sulla persona del
conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti)
della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi
biologici, (prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell’accertamento, ma
con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità dei conducente ad offrirsi e
cooperare all’acquisizione probatoria (in motivazione sentenza 1522/2014, da ultimo citata).
4. Gli ulteriori motivi sono parimente infondati.
Il tasso di concentrazione alcoolica non ha costituito oggetto di contestazione e
rispetto ad esso il giudice d’appello ha rilevato l’elevatissimo superamento del valore soglia;
quanto allo stato di alterazione da stupefacenti, le censure ripropongono argomenti esamina’
4

Peraltro, la questione resta assorbita dai principi che questa stessa sezione ha più volte

dal giudice d’appello con motivazione esaustiva, logica e del tutto coerente con gli elementi di
prova esposti in sentenza.
Se è vero, infatti, che “Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta
di guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze e non già
dalla condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del
giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze
stupefacenti ma che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione.
(In motivazione, la S.C. ha affermato che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato
di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell’ebbrezza o che il conducente abbia

configurabilità del reato “ex” art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento tecnicobiologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica)” (Sez. 4 n.
41796 dell’11/06/2009, Rv. 245535; in senso sostanzialmente conforme vedi anche n. 39160
del 15/05/2013, Rv.256830), è anche dimostrato, nel caso di specie, che detto accertamento
fu espletato e che proprio sulla scorta dell’accertata presenza del metabolìta della cocaina nel
sangue del LONGOBARDO il giudice di merito ha ritenuto integrata la fattispecie contestata,
elemento questo probatoria mente sufficiente come chiarito da questa stessa sezione (sez. 4 n.
1494 del 09/07/2013 Ud. (dep. 15/01/2014),Rv. 258175, secondo cui il rifiuto a sottoporsi a
prelievi di liquido biologico per l’accertamento dell’uso degli stupefacenti non integra la
violazione di cui all’art. 187 C.d.S. allorché riguardi il prelievo delle urine, ma non anche quello
ematico, ai quale sia prestato consenso, essendo questo, per l’appunto, “…sufficiente, nel caso
concreto, a dimostrare l’assunzione dello stupefacente”.
5. Del tutto infondata è anche la doglianza con la quale il ricorrente ha censurato il
giudizio di bilanciamento tra gli elementi circostanziali, avendo la Corte di merito anche sul
punto fornito esaustiva motivazione e concernendo le doglianze valutazioni di merito estranee
a questo giudizio.
6. Infine, quanto al motivo da ultimo formulato, dagli atti processuali – esaminati da
questo giudice in ragione della natura del vizio denunciato – risulta che all’udienza del
10/02/2015 la Corte d’appello, rilevato che la notifica all’imputato era avvenuta senza il
rispetto del termine dilatorio minimo, ha rinviato all’udienza del 03/03/2015, disponendo al
contempo che la citazione all’imputato fosse rinnovata con diffida al difensore presente ex art.
157 comma 8 bis c.p.p. e presa d’atto da parte di costui.
All’udienza di rinvio, il procedimento è stato definito con la sentenza impugnata, nulla
eccependo il difensore di fiducia presente.
In via preliminare, deve escludersi che, nel caso di specie, si sia in presenza di un
nullità assoluta per omessa citazione, come sostenuto a difesa. Si è, infatti, affermato che, nel
giudizio di appello, “…l’inosservanza del termine di comparizione dell’imputato di cui all’art.
601, comma terzo, cod. proc. pen. costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita
nei termini di cui all’art. 181, comma terzo, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo
l’accertamento della costituzione delle parti” (cfr. Sez. 3 n. 27414 del 04/03/2014,
Rv.259302).
5

superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell’art. 186 cod, strada, per la

Tuttavia, nel caso in esame, in cui la notifica era esistente, pur non essendo stato

rispettato il termine dilatorio minimo, non si è verificata alcuna nullità, sia pure relativa, poiché
il giudice ha rinviato preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo un nuovo
termine senza disporre la notificazione dell’ordinanza all’imputato assente, “…in quanto l’avviso
orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione
all’interessato” (cfr. Sez. 2, n. 52599 del 04/12/2014, Rv. 261630).
Infatti, una volta verificata l’esistenza della citazione, come si dà atto a verbale
dell’udienza del 10/02/2015, correttamente il giudice d’appello ha emesso ordinanza di rinvio
del processo ad altra udienza, una volta constatato il mancato rispetto del termine minimo,

quindi necessario notificare un nuovo decreto di citazione. La successiva notifica dell’ordinanza
di rinvio del procedimento, stante la presenza all’udienza del difensore, cui spetta per legge la
rappresentanza dell’imputato, è stata invece a costui legittimamente notificata ex art. 157
comma 8 bis c.p.p., mediante diffida orale ex art. 148 comma 5 c.p.p., della quale consta
espressa menzione a verbale.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 08 aprile 2016.
Il Consigliere est.

Il President

Gabriella Cappello

Faus v I

CORTE SUPREMA DI CA85,12_1012
IV Sezione Penale

condendo tuttavia un nuovo termine per intero con l’ordinanza di rinvio e senza che fosse

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