Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27156 del 13/03/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27156 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

MARTIN FABIO

n. il 25.10.1980

avverso la sentenza n. 2302/2014 della Corte d’appello di Torino delL’8-05.2014
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza pubblica del 13 marzo 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott.
Claudio D’Isa
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Aldo Policastro che ha concluso
per l’annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui all’art. 624 bis cod. pen.

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Data Udienza: 13/03/2015

RITENUTO IN FATTO

MARTIN Fabio ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in
epigrafe, della Corte d’appello di Milano di conferma della sentenza di condanna
emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Mondovì il 12.04.2013 in ordine al delitto
di furto aggravato.
Si denuncia violazione di legge per erronea applicazione dell’aggravante di
cui all’art. 624 bis cod. pen. in riferimento al furto contestato al capo A) relativo
alla sottrazione di C 500,00 avvenuto in una macelleria, in orario di chiusura,

La censura riguarda la carenza di prova della permanenza delle persone
nell’esercizio pubblico in cui è stato commesso il reato al di fuori del suo orario di
apertura. Si sostiene che, pur aderendo a quella giurisprudenza che allarga il
campo dì operatività dell’aggravante della violazione della privata dimora, oltre che
alle abitazioni, anche ai luoghi di lavoro, è necessario, però, che in questi ultimi si
svolgano altre attività di diversa natura, anche preparatorie a quella lavorativa. Nel
caso di specie non emerge che nella macelleria nell’orario di chiusura si
esplicassero tali attività.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto conformemente alle richieste del Procuratore generale.
Invero, sul punto della doglianza, la Corte d’appello si è espressa che, pur
richiamando correttamente la giurisprudenza di legittimità in tema di nozione del
“luogo destinato a privata dimora”, non ha tenuto in conto di alcuni dati di fatto
emergenti dagli atti.
L’orientamento giurisprudenziale, secondo cui il furto commesso all’interno di
esercizi commerciali, in orario di chiusura, integra il delitto di furto in abitazione, di cui
all’art. 624 bis c.p., configurabile nell’ipotesi di fatto commesso “mediante introduzione
in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle
pertinenze di essa”, citato dalla sentenza impugnata, è certamente condivisibile, ma
non è aderente alla fattispecie in esame (V. tra le altre, Sezione 4, 10 giugno 2009,
Caglioni, rv. 244243, che ha ravvisato il reato di cui all’art. 624 bis c.p. nella condotta
del soggetto che, per commettere un furto, si introduca all’interno di un ristorante
durante l’orario di chiusura, poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello
di abitazione, ricomprendendo tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si
trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita
privata).
Dunque, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624 bis c.p.
(analogamente a quanto si verifica con riguardo al reato di violazione di domicilio di
cui all’art. 614 c.p.) nella nozione di “privata dimora”, più ampia di quella di
“abitazione”, devono riconnprendersi tutti quei luoghi, non pubblici, nei quali le persone
si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, attività della

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mediante effrazione della porta di ingresso.

loro vita privata, ovvero attività di carattere culturale, professionale e politico.
Dovendosi, a tal fine, ritenere “non pubblici” gli edifici o gli altri luoghi in cui l’ingresso
sia in vario modo selezionato ad iniziativa di chi ne abbia la disponibilità (cfr. Sezione
4, 30 settembre 2008, PM Santa Maria Capua Vetere, che, pertanto, ha ritenuto
“privata dimora”, ai fini del disposto dell’art. 624 bis c.p., la sagrestia, in quanto
funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, servente non
solo edificio sacro, ma alla stessa casa canonica; nonché, Sezione 4″, 16 aprile 2008,
Castri, che, parimenti, ha ritenuta corretta la qualificazione ex art. 624 bis c.p. del
furto commesso all’interno di un palazzo di giustizia, in un locale adibito a spogliatoi

soltanto temporaneamente, per compiere atti della propria vita quotidiana, e che non
poteva definirsi come pubblico o aperto al pubblico per il solo fatto che fosse
accessibile a più di un avvocato).
Le caratteristiche sopra delineate non sono rilevabili nel caso di specie; infatti
dal verbale di ispezione dei luoghi, redatto dai carabinieri dopo la commissione del
furto, emerge che il locale adibito a macelleria è unico, cioè privo di un retrobottega.
Pertanto, tutta l’attività lavorativa non poteva che svolgersi in quell’unico locale ove è
stato perpetrato il furto; con la conseguenza che, essendo il reato stato commesso in
ora notturna, è da escludere che nel locale vi permanessero persone dedite alla attività
lavorativa di preparazione delle carni da porre in vendita o di altra natura.
La sentenza va, pertanto, annullata limitatamente alla ritenuta fattispecie di cui
all’art. 624 bis cod.pen. con rinvio alla Corte d’appello di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A)
dell’imputazione (art, 624 bis cod. pen.) e rinvia per nuovo esame ad altra sezione
della Corte d’appello di Milano.
Così deciso in Roma il 13 marzo 2015.
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