Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27155 del 12/03/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27155 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARBARINO GIACOMO N. IL 21/06/1980
avverso la sentenza n. 4644/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tr, GoUr r
che ha concluso per ./ tyuytilivvv Pil)t7) ,-,A..– fJj

Udito, per la nade’ civile, l’Avv
Uditi difensrXvv.

Data Udienza: 12/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Barbarino Giacomo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la
quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna
emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Noia, che lo ha giudicato colpevole del
reato di guida in stato di ebbrezza alcolica [articolo 186, comma 2 lett. c) Cod.
str. commesso il 28 dicembre 2009].
Deduce l’esponente violazione di legge e vizio motivazionale per aver la
Corte di appello ritenuto la responsabilità dell’imputato nonostante il prelievo

distanza dall’momento in cui il ricorrente era stato fermato e quindi nonostante
non sia stato possibile accertare l’entità effettiva dell’intossicazione alcolica in cui
versava il Barbarino nel momento in cui si era posto alla guida del veicolo. La
motivazione data al riguardo dalla Corte di appello si presenta illogica e in
violazione di legge perché colloca il momento del prelievo ematico nella fase
discendente dei valori, senza indicare da quali elementi abbia desunto tale
conclusione e soprattutto senza aver conoscenza del valore di determinazione
della velocità di incremento e di decremento del metabolismo dell’alcol, dal quale
desumere che all’atto del prelievo il tasso alcolico si trovasse già nella curva
discendente. Vizio motivazionale si ravvisa anche laddove la Corte d’appello ha
ritenuto la guida in stato di ebbrezza anche sulla base di quanto riferito dal teste
verbalizzante circa gli evidenti segnali di recente assunzione di sostanze alcoliche
mostrati dall’imputato all’atto dell’accertamento. Infatti la Corte distrettuale ha
indicato in maniera del tutto generica tale dato, da solo insufficiente a
dimostrare con certezza il reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. In primo luogo va rilevato che risulta decorso il termine di prescrizione
del reato, che, commesso il 28.12.2009, conosce un termine prescrizionale
massimo pari a cinque anni, del quale non risultano sospensioni.
Tuttavia non è possibile addivenire all’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per estinzione del reato conseguente a prescrizione, perché
il ricorso è inammissibile.

3. Infatti, il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. In via di principio non può essere aprioristicamente esclusa la rilevanza
di fattori in grado di sottrarre forza dimostrativa all’accertamento del tasso
alcolico presente nell’organismo umano condotto attraverso l’apparecchio
denominato etilometro o mediante analisi del sangue. Da un canto possono darsi
difetti della strumentazione (per la loro incidenza cfr. ), dall’altro, occorrendo la
correlazione tra la guida di veicolo e stato di alterazione psico-fisica dovuta

2

ematico sulla persona del medesimo sia stato effettuato a circa 40 minuti di

,

all’assunzione di sostanze alcoliche, possono darsi fattori in grado di porre in
dubbio tale correlazione. Di ciò é avvertita la giurisprudenza di questa Corte, la
quale ha formulato il principio di diritto secondo cui il decorso di un intervallo
temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del
test alcolemico rende necessario, verificare, ai fini della sussunzione del fatto in
una delle due ipotesi di cui all’art. 186, comma secondo, lett. b) e c) C.d.s., la
presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014 – dep.
17/11/2014, Ciminari, Rv. 261573).

se, dato un accertamento strumentale a distanza di un tempo non breve dall’atto
di guida (durata invero difficile da determinare una volta per tutte), fosse
necessario aggiungere elementi indiziari per ottenere il risultato di ‘prova
sufficiente’ dell’accusa. Occorre tener conto anche della distribuzione degli oneri
probatori. Non v’è alcun dubbio che l’accusa sia tenuta a dare dimostrazione
della avvenuta integrazione del reato, offrendo la prova di ciascuno e tutti gli
elementi essenziali dell’illecito (fermo restando che nella realtà della dialettica
processuale, oggetto di prova è solo ciò che risulta controverso). Ma tale prova,
per espressa indicazione normativa (e per radicata interpretazione
giurisprudenziale), è già data dall’esito di un accertamento strumentale che
replichi le cadenze e le modalità previste dal Codice della strada e dal relativo
regolamento. La presenza di fattori in grado di compromettere la valenza
dimostrativa di quell’accertamento non può che concretizzarsi ad opera
dell’imputato, al quale compete di dare dimostrazione, ad esempio, di aver
assunto bevande alcoliche successivamente alla cessazione della guida; di essere
portatore di patologie che alterano il metabolismo dell’alcol; di un difetto degli
strumenti di misurazione utilizzati dagli accertatori e così seguitando.
Anche l’incidenza della cd. curva alcolimetrica – prescindendo dalla
valutazione dei suoi fondamenti scientifici – non può essere predicata in astratto,
perché va concretamente dimostrato che, per aver assunto la sostanza alcolica
in assoluta prossimità al momento dell’accertamento o per altra ragione, il tasso
esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non
rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida.
Ne risulta il seguente principio di diritto:

“in tema di guida in stato di

ebbrezza, in presenza di un accertamento del tasso alcolico nel sangue mediante
prelievo eseguito in conformità alla previsione normativa, grava sull’imputato
l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare
quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato; a tale
riguardo non è sufficiente il solo lasso temporale intercoirente tra l’ultimo atto di
guida e il momento dell’accertamento”.

3

Va comunque escluso che valga una sorta di aritmetica delle prove: come

3.2. Ne consegue la genericità delle doglianze, non rappresentative di
concrete evenienze in grado di privare di valenza dimostrativa l’accertamento
strumentale.
Nel caso di specie la Corte di appello ha accertato che il test ematico – con
prelievo eseguito dopo 36 minuti dal fermo del Barbarino – aveva individuato un
valore pari a 2,05 g/I ed ha fondato il proprio convincimento, espresso tenendo
conto del rilievo operato dall’appellante in relazione al lasso temporale intercorso
tra il prelievo ed il fermo, evidenziando che tale periodo, in considerazione del

in un dato favorevole all’imputato e che il dato del test era corroborato
dall’osservazione compiuta dalla polizia giudiziaria, la quale aveva avuto modo di
notare, nel corso dell’accertamento, che l’imputato presentava evidenti segnali di
recente assunzione di sostanze alcoliche. Motivazione puntuale e non
manifestamente illogica, che pone in risalto l’esistenza di un indizio della
conduzione del veicolo in stato di ebbrezza alcolica e la robusta conferma che di
quello é venuta dall’esame del reperto biologico.
A fronte di ciò generica é la critica rivolta alla valorizzazione della
testimonianza della p.g. e mancante nel processo di merito é la dimostrazione da
parte dell’imputato che egli aveva assunto sostanze alcoliche in un tempo tanto
prossimo al fermo da rendere concretamente possibile che solo a quaranta
minuti da tal momento i valori fossero ascesi alla soglia rilevante ai sensi dell’art.
186, co. 2 lett. c) Cod. str.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore
della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla
determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/3/20115.

fatto che il tasso alcolemico viene a decadere con il passare delle ore, si risolve

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