Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27152 del 05/03/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27152 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIORELLA GABRIELE N. IL 05/07/1971
avverso la sentenza n. 946/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
07/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. galo eo UC-eArel-‘3
che ha concluso per i (1)
(Io Otu? (k) c,91,-g)

Udito, per la parte civil , ‘Avv
Uditi difensor A

Data Udienza: 05/03/2015

Ritenuto in fatto

1.La Corte d’Appello di Brescia, confermava la sentenza del giudice di primo
grado che aveva ritenuto Fiorella Gabriele responsabile del delitto di cui all’art.
189 c. 1 e 6 C.d.S. Al predetto era addebitato di avere determinato un sinistro
stradale da cui derivavano lesioni a Furlan Paolo e di non avere ottemperato
nella circostanza all’obbligo di fermarsi. Con la medesima sentenza lo stesso

attribuito.
2.In fatto era stato accertato che alle 7 del mattino del 1 maggio 2007 il Furlan,
mentre percorreva alla guida di un furgone l’autostrada del Brennero ed era in
prossimità dell’uscita di Mantova nord, nel rientro da una manovra di sorpasso,
era urtato nella parte posteriore da un Suv e perdeva di conseguenza il controllo
del veicolo, andando a urtare la barriera di protezione e riuscendo poi a
riguadagnare la propria corsia di marcia. Si avvedeva, così, che il veicolo che
l’aveva urtato, che descriveva, usciva dall’autostrada servendosi dello svincolo
dedicato ai veicoli muniti di telepass. Le indagini svolte dopo la denuncia
portavano a verificare sulla base delle indicazioni di orario fornite dal Furlan, che
il telepass corrispondeva ad un’autovettura di proprietà di snc Artigiani Profilati,
di cui era socio l’imputato. Le indagini consentivano di accertare che al telepass
era associata una vettura della quale era stato da tempo denunciato il furto,
ancorché il telepass fosse stato utilizzato regolarmente dalla ditta con il regolare
pagamento dei canoni e dei pedaggi. Si accertava, inoltre, che un mese prima il
Fiorella era stato contravvenzionato mentre era alla guida di un veicolo dello
stesso tipo di quello segnalato dalla persona offesa. Rilevavano i giudici del
merito, a fondamento del giudizio di responsabilità, che il conducente si era
accorto di avere urtato il furgone del Furlan, e che, inoltre, non poteva essere
passata inosservata la circostanza che dopo l’urto il furgone fosse rimbalzato dal
guardrail di destra a quello di sinistra.
3.Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il quale aveva
affermato che il veicolo intestato alla Artigiana Profilati (società personale di cui
l’altro socio era la moglie del Fiorella) era quello che cagionò l’incidente,
nonostante la differenza di colore (grigio chiaro) rispetto al colore nero indicato
dal denunciante, la Corte territoriale pervenne alla condanna dell’imputato sulla
scorta delle indagini effettuate in base delle stringenti indicazioni fornite dal
denunciante (orario e passaggio al seguito di veicolo pesante), della circostanza
che dal casello transitò nei tempi indicati un veicolo che utilizzava il telepass in
uso alla società, nonché della circostanza accertata, sulla scorta della
deposizione del teste Sist che aveva diretto le operazioni di polizia giudiziaria,

imputato era assolto dal reato di cui all’art. 189, c. 1 e 7 C.d.S., allo stesso pure

che il Fiorella era possessore di un Suv nero, coincidente per caratteristiche con
il mezzo notato dal Furlan.
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Fiorella, formulando due
motivi di ricorso.

Considerato in diritto

in punto di inutilizzabilità, con riferimento alla deposizione dell’ispettore Sist, ai
sensi dell’art. 195 c. 7 e dell’art. 195 c. 4 c.p.p., non essendo stata indicata la
fonte dalla quale il teste escusso aveva appreso le riferite circostanze. Osserva
che la Corte territoriale, al fine di escludere la suddetta inutilizzabilità, aveva
rilevato che la fonte delle informazioni fornite dal teste era da ravvisare nello
stesso Furlan, ma ciò rimaneva una mera ipotesi o congettura, utilizzata dalla
Corte per individuare, sul piano meramente logico, la fonte che il testimone
aveva omesso di indicare.
2. La censura è infondata in forza del principio costantemente affermato da
questa Corte in materia di utilizzabilità della testimonianza del relato: “Le
dichiarazioni “de relato” sono utilizzabili ove nessuna delle parti si sia avvalsa del
diritto di chiedere che sia chiamato a deporre il teste di riferimento, essendo
l’ipotesi di inutilizzabilità circoscritta, per legge, solo al caso in cui il giudice abbia
omesso la citazione dei testimoni diretti, nonostante l’espressa richiesta di parte”
(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 28029 del 03/06/2009, Rv. 244415; nello stesso
senso Sez. 5, Sentenza n. 50346 del 22/10/2014, Rv. 261316, Sez. 4,
Sentenza n. 35913 del 17/01/2012, Rv. 254071 ).
3. Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in relazione all’obbligo
previsto dall’art. 192 c. 1 c.p.p. Rileva che, in violazione della suddetta norma
che impone al giudice nella valutazione della prova di dare conto non solo dei
risultati acquisiti ma anche dei criteri adottati, la Corte ha totalmente omesso di
indicare le ragioni che l’hanno indotta a ritenere la deposizione del teste circa il
possesso da parte dell’imputato di un Suv di colore nero dotata di forza
persuasiva idonea a sostenere l’ipotesi accusatoria, in quanto genuina e
attendibile, non essendo stata tale deposizione oggetto di adeguato vaglio
critico. Anche la censura testé illustrata è infondata. Invero la Corte ha dato
conto del complessivo quadro probatorio connotato da molteplici elementi, tutti
convergenti nel senso di riconoscere nella persona dell’imputato il soggetto che,
nella circostanza indicata dal denunciante, omise di fermarsi a seguito del
sinistro stradale che aveva coinvolto il veicolo condotto da quest’ultimo. La
testimonianza su cui si appunta la censura rientra nell’ambito di tali plurime
3

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia inosservanza delle norme processuali

risultanze, rispetto alle quali non assume, peraltro, efficacia essenziale sotto il
profilo della decisività. Con riferimento ad essa, inoltre, sono formulate soltanto
generiche critiche dirette a metterne in dubbio l’attendibilità, sostanzialmente
fondate sulla circostanza della distanza temporale dai fatti. In definitiva il quadro
probatorio complessivo posto a fondamento della decisione non risulta in alcun
modo scalfito dalle richiamate critiche.
4. In forza delle svolte argomentazioni in ricorso va rigettato. Ne discende a

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 5/3/2015
Il Con igliere relatore

Il Presidente

carico del ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali.

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