Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2715 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2715 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEONARDO ELISEO N. IL 20/09/1968
avverso la sentenza n. 3821/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 06/12/2013

1) Con sentenza del 13.6.2013 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza
del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, resa in data 10.2.2012, con la
quale Leonardo Eliseo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, era stato condannato alla pena di
mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa per i reati di cui all’art.44 lett.b) DPR
380/2001 (capo a), 83,93,95 DPR 380/2001 (capo b), 94 e 95 DPR 380/01 (capo c),
349 co.2 c.p. (capo d), unificati sotto il vincolo della continuazione.
Ricorre per cassazione Leonardo Eliseo, denunciando l’inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale, nonché l’ insufficienza ed illogicità della motivazione in
relazione alla ritenuta riferibilità all’imputato della costruzione abusiva (non essendo
egli proprietario del terreno e dell’opera realizzata) e della violazione dei sigilli.
2) Il ricorso è generico e, per di più, manifestamente infondato.
3) Ai fini dell’accertamento di responsabilità per violazioni edilizie, secondo la
giurisprudenza di questa Corte “…occorre considerare la situazione concreta in cui si
è svolta l’attività incriminata, tenendo conto non soltanto della piena disponibilità,
giuridica o di fatto, del suolo e dell’interesse specifico ad effettuare una costruzione
(principio del “cui prodest”), bensì pure di rapporti di parentela ed affinità tra
l’esecutore dell’opera abusiva ed il proprietario, dell’eventuale presenza “in loco” di
quest’ultimo, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza dell’esecuzione dei
lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; del regime
patrimoniale tra coniugi e, in definitiva, di tutte quelle situazioni e quei comportamenti
positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa
la compartecipazione anche morale all’esecuzione delle opere” (così Cass.pen. Sez. 3
n.216 dell’8.10.2004; conf. Cass. Sez. 3 n.5476 del 29.4.1999, Zarbo; Cass. Sez. 3 n.
31130 del 10.8.2001, Gagliardi ; cass. Sez. 3 n. 25.2.2003, Cafasso ed altro).
Più di recente questa Corte, nel richiamare tutti tali principi, ha sottolineato che
grava inoltre sull’interessato l’onere di allegare circostanze utili a convalidare la
tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la
sua volontà” (Cass.pen. Sez. 3 n.25669 del 30.5.2012 che richiama anche Cass. Sez. 3
n.35907 del 19.9.2008 e tutte le precedenti pronunce).
3.1) La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che
il Leonardo aveva la disponibilità del suolo su cui erano stati realizzati i manufatti
abusivi, in forza del preliminare di vendita del 4.12.2008; il prevenuto era inoltre
presente sul posto mentre erano in corso i lavori ed aveva continuato gli stessi anche
dopo essere stato nominato, a seguito del sequestro, custode.
4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
1

OSSERVA

bichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 6.12.2013

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