Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27149 del 12/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27149 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
BERTOLI LUCA EFREM N. IL 18.06.1966

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA del 21/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona del dott. Aldo Policastro che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, pronunciata a seguito di giudizio di rinvio la Corte d’Appello
di Brescia in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo del 15 o y
t bre
2009, dichiarava n.d.p. nei confronti di Bertoli Luca Efrem in ordine ai delitti di cu i ai
capiF) e G) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione e per l’e etto
rideterminava la pena con riferimento alla residua imputazione di cui al capo A) in un
anno di reclusione.
(

La sentenza di primo grado aveva ritenuto gli imputati Bertoli e Monaco (non ricorrente)
responsabili dei reati loro ascritti e, in particolare: A) del reato di cui all’art. 416 c.p.,
perché, allo scopo di commettere frodi fiscali nel commercio di autovetture
d’importazione intracomunitaria mediante l’interposizione apparente tra il venditore
estero e l’acquirente italiano di un soggetto economico cui imputare obbligazioni
tributarie destinate a essere inadempiute, promuovevano, costituivano e organizzavano
un’associazione tra loro e insieme ad altri soggetti, nella quale il Monaco svolgeva le
funzioni di acquirente nazionale e il Bertoli di soggetto interposto; B) del reato di cui al
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 1, in quanto, quali legali rappresentanti (Bertoli
dal 17 novembre 2003 al 9 gennaio 2004 e Monaco dal 23 luglio 2001 al 17 novembre
2003), nonché amministratori di fatto (dal 23 luglio 2001 al 17 novembre 2003) della
A.M.S. s.r.I., al fine di consentire ad altri di evadere le imposte sui redditi e sul valore

Data Udienza: 12/12/2014

Con sentenza del 9 gennaio 2012 la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere a carico degli
appellanti in ordine al reato di cui al capo B, nonché, nei confronti del solo Bertoli, in
ordine al reato di cui al capo E, per i fatti commessi fino all’il. aprile 2004, perché
estinti per prescrizione; aveva, inoltre, assolto Monaco del reato di cui al capo H, per
non avere commesso il fatto; aveva, per il resto, confermato la sentenza di primo
grado, rideterminando conseguentemente le pene in diminuzione.

2. Avverso tale decisione gli imputati Bertoli e Monaco avevano proposto, tramite il
difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento sotto diversi profili
Questa Corte con sentenza in data 20 dicembre 2012 ha respinto il ricorso del Monaco,
mentre ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso del Bertoli, quanto alla prescrizione,
dei reati di cui ai capi B, C, D, E dell’imputazione, in quanto, “tenuto conto dei 2 mesi e
29 giorni di sospensione della prescrizione maturati e tenuto conto che il termine
prescrizionale complessivo è di 7 anni e 6 mesi, trattandosi di soggetto gravato da
recidiva semplice, devono ritenersi prescritti, alla data odierna, sulla base di quanto
emerge dal capo di imputazione, i fatti commessi precedentemente al 22 marzo 2005 e,
dunque: quelli di cui al capo B, riferito a fatture per operazioni inesistenti emesse nel
2003; quelli di cui al capo C, riferito all’occultamento e distruzione di scritture contabili

aggiunto, emettevano, nell’anno 2003, le fatture per operazioni inesistenti elencate
nell’imputazione nei confronti della International Trading s.r.I.; C) del reato di cui all’art.
81 c.p., comma 2, e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, in quanto, nella qualità indicata al
capo precedente, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere o
consentire ad altri di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultavano e
distruggevano parte considerevole delle scritture e documenti da conservare
obbligatoriamente, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume
d’affari; D) il solo Bertoli, del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 1,
perché, nella sua qualità di legale rappresentante dal 2 aprile 2004 al 1 luglio 2004,
nonché di amministratore di fatto fino al 30 giugno 2005, della Effegi & Co. s.r.I., al fine
di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva e
rilasciava nell’anno 2004 le fatture per operazioni inesistenti nei confronti
dell’International Trading s.r.l. elencate nell’imputazione; E) il solo Bertoli, per analoga
condotta commessa nella veste di amministratore di fatto e legale rappresentante della
M.N. Trading s.r.I., quanto a fatture per operazioni inesistenti emesse nell’anno 2004
nei confronti dell’International Trading s.r.I.; F) il solo Bertoli, del reato di cui all’art. 81
c.p., comma 2, e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, perché, quale rappresentante e
amministratore di fatto della Effegi & Co. s.r.I., in esecuzione di un medesimo disegno
criminoso, al fine di evadere e consentire di evadere ad altri le imposte sui redditi,
occultava o distruggeva parte considerevole delle scritture contabili da conservare
obbligatoriamente; G) il solo Bertoli, del reato di cui all’art. 81 c.p., comma 2, e D.Lgs.
n. 74 del 2000, art. 10, per analoga condotta di occultamento e distruzione, nella sua
veste di legale rappresentante e amministratore di fatto della M.N. Trading s.r.I.; H) il
solo Monaco, per il reato di cui all’art. 81 c.p., comma 2, e D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
5, perché, in qualità di amministratore unico della International Trading s.r.I., in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, a fini di evasione fiscale, ometteva di
presentare la dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi dell’anno 2004; I) il
solo Monaco, per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, in quanto, in concorso
con altro soggetto, in qualità di amministratore unico della International Trading s.r.I.,
al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava, nella
dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per l’anno
2003, elementi passivi fittizi, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti
elencate nell’imputazione ed emesse dalla A.M.S. s.r.l. Il Tribunale, aveva ritenuto: la
qualificazione degli imputati come semplici partecipanti all’associazione a delinquere di
cui al capo A; la recidiva semplice per Bertoli e la recidiva ex art. 99, commi 2 e 4, nn.
1), 2) e 3), cod. pen. per Monaco; la concessione al solo Bertoli delle attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva stessa; la continuazione, considerato più grave il
reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4.

Il ricorso è infondato. Quanto al diniego del rinvio per legittimo impedimento la Corte
territoriale lo ha motivato in relazione alla mancata documentazione da parte del
difensore dell’impossibilità di avvalersi di sostituti. Sul punto il proposto motivo è privo
di specificità essendosi limitato il ricorrente a sostenere che trattandosi per entrambi i

processi dell’udienza di discussione, questo difensore non poteva inviare sostituti o farsi
sostituire da colleghi presenti. Di contro la motivazione adottata dalla Corte è in linea
con l’orientamento di questa Corte di legittimità che ha affermato che perché possa
ritenersi sussistente l’impossibilità assoluta a comparire per legittimo impedimento la
quale costituisce condizione per il rinvio dell’udienza, è necessario che il difensore
indichi le ragioni che non hanno consentito la nomina di un sostituto, atteso che
provvedere alla propria sostituzione non è facoltà discrezionale del difensore medesimo
e che anzi integra un suo preciso dovere indicare le ragioni per cui gli è impossibile farlo
(Sez. 3, Sentenza n. 308 del 28/11/2000,Salmoni V., Rv. 218157); cosicché è onere del
difensore che presenta istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dare
giustificazione della mancata nomina di un sostituto (da ultimo Sez. 6 n. 47584 del
15/10/2014,Rv. 261251; Sez. 3, n. 26408 del 02/05/2013, Rv. 256294) la cui necessità
è desumibile, oltreché da ragioni d’ordine sistematico, dall’ultimo periodo dell’art. 420
ter c.p.p., comma 5 (Cass. Sez. 5, n. 44299 del 04/07/2008, Buscemi e altro, Rv.
241571).
5. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene l’erroneità della decisione impugnata in
ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del residuo reato di associazione per
delinquere. Sul punto la Corte territoriale ha affermato che trattandosi di reato
permanente la sua interruzione, ai fini del decorso della prescrizione, doveva essere
calcolata alla data della sentenza di condanna di primo grado (15 ottobre 2009).
Secondo il ricorrente, invece, tale cessazione doveva essere collocata in un momento
antecedente, dovendo ritenersi cessato il sodalizio criminoso con l’avvenuto
trasferimento in Senegal delle tre società che costituivano il messo per commettere i
reati fine. Il motivo è infondato: da un lato trattasi infatti di deduzione nuova avanzata
solo in questa sede, dall’altro corre comunque obbligo di precisare che la stessa è priva
di giuridico pregio. E’ infatti decisiva la considerazione dell’elemento strutturale della
fattispecie associativa e dell’oggetto giuridico del reato. Il delitto è tipizzato in funzione
del requisito essenziale e caratterizzante della proiezione indeterminata, verso il futuro
e senza alcuna limitazione temporale, della progettualità delittuosa dei compartecipi. In
ciò risiede, peraltro, il discrimen della associazione rispetto alla ipotesi della
compartecipazione organizzata di più soggetti nel delitto continuato. L’oggetto giuridico
peculiare del reato associativo non consiste, poi, nella repressione dei reati fine, ne’ di
particolari, positive condotte degli associati, costituenti espressione della socíetas
sceleris; è, invece, costituito dalla esigenza di tutelare l’ordine pubblico in relazione alla
situazione di mero pericolo che insorge per il solo fatto del pactum sceleris e della pura
e semplice disponibilità degli associati alla perpetrazione delle concorsuali attività
delittuose.
Da tali premesse discende la conclusione che la permanenza è perfettamente

3.

fino al 2004; quelli di cui al capo D, riferito all’emissione di fatture per operazioni
inesistenti nell’anno 2004; quelli di cui al capo E, anch’essi riferiti a fatture per
operazioni inesistenti nell’anno 2004. Conseguentemente annullava la sentenza
impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi B, C, D, E, dell’imputazione contestati a
Bertoli Luca Efrem, per essere gli stessi estinti per prescrizione, con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Brescia per la rideterminazione della pena per Bertoli
Luca Efrem.
Avverso tale decisione ricorre il Bertoli denunciando la violazione degli artt. 178 co 1
lett. c), 179, 484 e 420 ter comnn 5 cod. proc. pen. in relazione al mancato rinvio del
processo
nonostante
l’assoluta
impossibilità
di
comparire
del
difensore
tempestivamente segnalata e la intervenuta prescrizione anche del residuo reato di
associazione per delinquere

6. Il ricorso va pertanto rigettato; ne consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

A

IL PRESIDENTE

compatibile con la inattività degli associati, nella perpetrazione dei reati fine e, pure,
con lo stato silente della associazione; sicché ha termine solo nel caso (oggettivo) della
cessazione della consorteria criminale (scioglimento, incorporazione o debellamento
della compagine) ovvero nei casi (soggettivi), concernenti i singoli associati, (oltre che
della morte) del recesso o della esclusione del compartecipe, positivamente acclarati. E
nulla, pertanto, rileva la carenza “di ulteriori comportamenti omogenei alle finalità del
sodalizio” da parte dell’associato (Cass., Sez. 2, 15 ottobre 2004, Andreotti, pp. 129 131 e 154 – 155, cui adde: Sez. 5, n. 22897 del 27 aprile 2001, Riina, Rv. 219436; Sez.
6, n. 3089 del 21 maggio 1998, Caruana, Rv. 213570; Sez. 5, n. 4380 del 10 ottobre
1997, Latella, Rv. 208825; Sez. 1, n. 3319 del 5 luglio 1994, Contempo, Rv. 199274 e
Sez. 1, n. 1896 del 13 giugno 1987, Abbate, Rv. 177584).

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