Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27147 del 24/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27147 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Baldo Antonio, n. a Vibo Valentia il 21/05/1962;

avverso la ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia in data 10/02/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale S. Spinaci, che ha concluso per il rigetto;
udito il Difensore di fiducia, Avv. F. Izzo, che ha concluso per l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1.Baldo Antonio ha proposto ricorso nei confronti dell’ordinanza con cui il
Tribunale del riesame di Vibo Valentia ha rigettato la richiesta di riesame avverso
il decreto di sequestro preventivo delle disponibilità liquide fino ad un
ammontare pari ad euro 305.395,51 in relazione alla omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi.

2. Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 309 e 324 c.p.p. e 5 del
d.lgs. n. 74 del 2000 nonché degli artt. 125 c.p.p., 546 lett. e) c.p.p. e 260 del

Data Udienza: 24/04/2015

d. Igs. n. 152 del 2006; deduce che dinanzi al Tribunale del riesame erano stati
prospettati elementi indicativi dell’esclusione della coscienza e volontà di evadere
le imposte e dunque del dolo specifico caratterizzante la fattispecie ovvero : la
intervenuta formale delega al commercialista dottor Orfanò della regolare tenuta
delle scritture contabili e della compilazione e trasmissione delle dichiarazioni dei
redditi ed Iva; la assoluta regolarità risultata all’esito della verifica fiscale in

registrazioni, alla riconciliazione delle fatture passive e all’esame della
documentazione extracontabile, il regolare espletamento di ogni adempimento
contabile di propria competenza da parte della ricorrente e, al contrario, il
mancato rinvenimento di adeguata prova documentale circa il regolare
espletamento degli adempimenti delegati al commercialista, in particolare con
riguardo alla tenuta delle scritture contabili e alli inoltro delle dichiarazioni dei
redditi tramite il sistema telematico.
Tali circostanze però non sono state valutate dal Tribunale che si è limitato ad
una verifica meramente burocratica della riconducibilità del fatto alla fattispecie
criminosa, anzi rinviando espressamente l’esame e la valutazione di tali
argomenti ad altre sedi.

3. Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 309, 324, 125 c.p.p e
220 disp. att. c.p.p. avendo il Tribunale omesso ogni valutazione in ordine alla
doglianza che lamentava l’inutilizzabilità del processo verbale di contestazione
poiché i verificatori, avendo riscontrato indizi di reato già in data 09/07/2014,
ovvero quando erano emerse, presso il commercialista, l’omessa presentazione
delle dichiarazioni, avrebbero dovuto proseguire il controllo a norma dell’art. 220
disp. att. c.p.p.. In particolare era stata eccepita, quindi, l’inutilizzabilità del
processo verbale di contestazione nella parte redatta successivamente
all’emersione degli indizi e in particolare di tutte le indagini bancarie e finanziarie
dirette ad accertare l’effettivo superamento della soglia di punibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I motivi di ricorso sono fondati.
Va puntualizzato che è approdo ormai stabile nella giurisprudenza di questa
Corte quello per cui, nella valutazione del

fumus commissi delicti

quale

presupposto di misure cautelari reali, il giudice del riesame non può avere
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relazione al riscontro di coerenza, alla riconciliazione delle fatture con le

riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in
modo puntuale e coerente, delle confutazioni e degli elementi offerti dagli
indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del

fumus stesso (tra le altre, Sez. 3, n. 27715 del 20/05/2010, Barbano, Rv.
248134; Sez. 3, n. 26197 del 05/05/2010, Bressan, Rv. 247694); in altri
termini, si è anche detto, ai fini dell’individuazione del fumus commissi delicti,

P.M., in quanto il giudice, nella motivazione dell’ordinanza, deve rappresentare le
concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti
dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell’ipotesi di reato
prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (Sez. 5, n.
28515 del 21/05/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921).
Allo stesso tempo va ricordato che rientra nel fumus commissi delicti anche la
valutazione dell’elemento soggettivo del reato, sia pure di immediato rilievo
(Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337; Sez. 2, n. 2808 del
02/10/2008, Bedino e altri, Rv. 242650).

5. Ciò posto, nella specie, la difesa dell’indagato, sul corretto presupposto della
necessità, per la configurazione del reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del
2000, del dolo specifico rappresentato dal fine di evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, aveva rilevato la inconfigurabilità di un tale elemento
soggettivo stante il costante adempimento da parte di Baldo, risultante dallo
stesso verbale di constatazione, di tutta una serie di oneri fiscali anche
propedeutici alla regolare presentazione della dichiarazione (regolare emissione
degli scontrini fiscali, regolare conservazione e registrazione delle fatture,
regolare registrazione dei corrispettivi, addirittura in eccedenza rispetto a quelli
realmente percepiti) e, di contro, la omessa presentazione della dichiarazione da
parte di colui cui tale incarico era stato professionalmente conferito, ovvero
Orfanò Francesco.
A fronte di ciò, il Tribunale si è limitato ad affermare che l’asserita estraneità al
reato del ricorrente sarebbe rimasta sfornita di qualunque elemento indiziario, e
che tale argomento, attenendo al merito della contestazione, esulerebbe dalla
sede cautelare.
Ma, così opinando, i giudici non hanno fatto corretta applicazione dei principi
enunciati da questa Corte : innanzitutto per avere erroneamente addossato
all’indagato l’onere di dimostrare l’inesistenza di uno degli elementi costitutivi del
reato (se, infatti, è vero che la mancanza dell’elemento soggettivo del reato può
essere apprezzata, come appena ricordato sopra, anche in sede cautelare
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non è sufficiente la mera “postulazione” dell’esistenza del reato, da parte del

unicamente ove percepibile ictu °culi, è altrettanto indubitabile che debba
restare sempre, e dunque anche in tal caso, in capo alla Pubblica Accusa l’onere,
sia pure sotto il solo profilo del fumus, di provare la sussistenza del dolo), e, in
secondo luogo, per avere comunque solo apparentemente motivato sui rilievi
difensivi rimandando ogni valutazione sul punto dedotto alla fase del merito.
Analoga assenza di motivazione deve poi registrarsi con riguardo ai rilievi di

alla lamentata utilizzabilità di una serie di elementi acquisiti, secondo la
prospettazione del ricorrente, successivamente all’avvenuta emersione degli
indizi di reato, non risultando alcuna risposta dell’ordinanza sul punto.

6. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Vibo
Valentia per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Vibo Valentia.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2015.

ordine processuale riferiti alla violazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p. in relazione

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