Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27146 del 24/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27146 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Abdalla Deyab Ashraf, n. in Egitto il 20/09/1982;

avverso la ordinanza del Tribunale di Bari in data 22/09/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale +2_3O, che ha concluso per il rigetto;
udito il Difensore di fiducia, Avv. V. Giulitto, che ha concluso per l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1.Abdalla Deyab Ashraf ha proposto ricorso nei confronti dell’ordinanza con cui il
Tribunale del riesame di Bari ha rigettato la richiesta di riesame avverso il
decreto di convalida di sequestro probatorio di un trattore stradale, un
semirimorchio, un autocarro ed una betoniera usati oltre a materiale vario
contenuto alla rinfusa nel semirimorchio costituente rifiuti nei confronti della
ditta Truck Sher s.r.l. unipersonale legalmente rappresentata dallo stesso
Abdalla in qualità di esportatrice e della ditta Morfimare S.r.l. in qualità di
spedizioniere doganale in relazione ai reati di cui all’art. 260 del d. Igs. 152 del

Data Udienza: 24/04/2015

2006, per avere allestito un centro di raccolta di rifiuti non autorizzato in totale
assenza dei titoli di legittimazione, e di cui all’art. 483 c.p., per avere attestato
falsamente differente tipologia di merce.

2. Con un unico motivo lamenta la violazione degli artt. 546, lett. e), c.p.p. e
260 del d. Igs. n. 152 del 2006; in primo luogo deduce che al momento dell’atto

nell’immediatezza della contestazione difendersi e depositare documentazione a
sostegno della propria estraneità essendo conseguentemente illogica la
motivazione dei giudici circa la tardività del deposito della fattura emessa dalla
ditta Montaruli con cui si attesta che i pezzi di ricambio usati sono stati bonificati
all’interno dell’impianto di autodemolizione autorizzata. Precisa inoltre come la
ditta Truck non sia un centro di raccolta né abbia mai svolto attività proprie dello
stesso, non essendo del resto mai stata individuata alcuna zona o sito in cui
siano state allestite aree per l’attività di raccolta dei rifiuti; peraltro, poiché
secondo quanto disposto da circolare del ministro dell’ambiente, in caso di
cessione all’estero di parti di ricambio attinenti la sicurezza del veicolo, devono
essere seguite le norme vigenti in materia nel paese di destinazione (nella specie
la Libia), l’indagato sarebbe svincolato da qualsiasi responsabilità penale. Inoltre
la società ha ottemperato a tutte le regole discendenti dal d. Igs. n. 203 del
2009 sia con riferimento alla bonifica dei particolati che con riferimento
all’acquisto regolamentato con immissione di bolle di accompagnamento e
conseguenti fatture; nella specie gli automezzi in sequestro, e specificamente il
trattore stradale e il semirimorchio privato, erano utilizzati per il trasporto di
pezzi di ricambio acquistati già bonificati, e quindi non più costituenti rifiuti, da
rivenditori autorizzati.

2.1. Per quanto riguardante invece il sequestro dell’autoveicolo per trasporto
specifico betoniera tipo Iveco e autoveicolo per trasporto specifico cementi,
entrambi erano stati acquistati dalla Truck Sher rispettivamente in data
23/12/2013 e in data 12/05/2014 mentre la modifica apportata ad entrambi i
mezzi è intervenuta il 4/6/2014 e la relativa fattura non poteva essere
depositata al momento del sequestro perché l’ indagato non era presente; in
ogni caso gli autoveicoli in oggetto non sarebbero veicoli fuori uso e pertanto non
dovevano essere sottoposti alla normativa sui rifiuti posto che dalla
documentazione relativa risulterebbe la destinazione dei veicoli e il destinatario
degli stessi.

2

di sequestro l’indagato non era presente sicché gli era impossibile

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze, articolate peraltro per la gran parte in termini meramente fattuali,
ripropongono infatti esattamente le stesse censure avanzate al Tribunale cui
l’ordinanza impugnata ha diffusamente ed adeguatamente risposto con

od apparente e, quindi, sindacabile nella presente sede.
L’ordinanza impugnata ha infatti posto in evidenza che la Truck Sher, non
autorizzata al trattamento o al recupero di parti di materiali nonché alle
demolizione o allo smontaggio di veicoli, ma unicamente al commercio degli
stessi, stava trasportando ai fini dell’esportazione materiale alla rinfusa
proveniente da attività di autodemolizione, ed in particolare testate di motori,
alberi a camme, assali completi di impianto frenante, in quanto tali costituenti
rifiuti. Ha aggiunto che la mancata dichiarazione per l’esportazione renderebbe
comunque non commerciabile il materiale con conseguente fondatezza del fumus
relativo.
Quanto alla censura relativa alla mancata individuazione di un’area di raccolta,
l’ordinanza ha già evidenziato come, nel corso del controllo eseguito presso la
ditta, si ebbe a constatare la presenza in azienda di tre dipendenti intenti
all’attività di smontaggio di parti meccaniche di veicoli e ad individuare un’area
coperta da lamierato adibita ad attività di demolizione e smontaggio di veicoli
ove erano presenti vari componenti appartenenti ad automezzi pesanti,
raggruppati per tipologia quali pneumatici fuori uso, batterie esauste, olio
motore esausto contenuto in fusti.
Quanto alla betoniera e all’autoveicolo per trasporto specifico di cementi tipo
Iveco, l’ordinanza ha rilevato che gli stessi sono cessati dalla circolazione per
esportazione in paese non appartenente all’Unione europea e sono stati privati, a
mezzo di fiamma ossidrica, dell’intero gruppo di betonaggio aggiungendo che né
nella fatture di acquisto dei mezzi né nei libretti di circolazione si è attestata la
modifica strutturale subita, mentre la generica indicazione dei “lavori di
smontaggio” di cui alla fattura rilasciata dalla B.P.M. successivamente
all’acquisto non è stata in grado di escludere il fumus dei reati contestati.
Né sono fondate le censure relative alla impossibilità di difesa posto che il
Tribunale, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, ha preso in
considerazione la fattura emessa dalla Montaruli S.r.l. e menzionata in ricorso
ma l’ha valutata come, allo stato, irrilevante posto che nel verbale di sequestro
si è dato atto della avvenuta non bonifica dei pezzi di ricambio relativi.
3

motivazione che, in linea con le norme applicate, non può dirsi certo mancante

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con conseguente condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.000 in
favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese
processuali e della somma di denaro di euro 1.000 in favore della Cassa
ammende.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2015.

P.Q.M.

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