Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27144 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27144 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Luccisano Salvatore, n. a Rizziconi il 23/10/1969;

avverso la ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria in data 14/11/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale S. Spinaci, che ha concluso per il rigetto;
udito il Difensore di fiducia, Avv. P.Foti, che ha concluso per l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1.Luccisano Salvatore ha presentato ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del
riesame di Reggio Calabria che ha confermato il decreto di sequestro preventivo
della società Italspeedy Logistic S.r.l. e del relativo patrimonio aziendale in
quanto ritenuta bene pertinente e comunque strumentale alla commissione delle
ipotesi di reato di cui agli artt. 2 e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, 2 della I. n. 638
del 1983 e 7 del d.l. n. 152 del 1991 convertito in I. n. 203 del 1991 contestate a
Stilo Bruno, Valerioti Domenico e Franco Domenico.

Data Udienza: 22/04/2015

2. Con un unico motivo lamenta la violazione dell’art. 321, comma 1, c.p.p. e la
mancanza assoluta di motivazione.
Deduce che, a fronte delle contestazioni sollevate con riguardo alla mancanza di
addebiti nei confronti di Franco Caterina, socia ed amministratore unico dal 2008
della Italspeedy e alla mancanza di un collegamento diretto tra l’unica
imputazione di contrabbando rivolta a Luccisano e la società sottoposta a

d’imputazione 12), 13) e 14) che non riguardano nessuno dei soggetti appena
menzionati.
Quanto, più in particolare, agli elementi da cui sia possibile desumere la effettiva
disponibilità dei beni sequestrati, ovvero della Italspeedy Logistic, da parte degli
indagati, in nessun passo dell’ordinanza si assume che la società sia una
compagine fittiziamente intestata ai Luccisano – Franco; né alcun rapporto
intercorre tra il ricorrente e gli altri indagati; l’ordinanza si diffonde invece in
ordine alle risultanze a carico di tutt’altra società, ovvero la Truck Drivers soc.
coop. a r. I. In ogni caso i fatti evidenziati, comunque non concernenti la
Italspeedy, risalgono a molti anni prima, ovvero al periodo ricompreso tra il 2007
ed il 2010, con conseguente mancanza di attualità del pericolo alla base del
vincolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso appare fondato in relazione ad entrambi i profili sollevati.
Sotto un primo profilo relativo al

fumus commissi delicti,

il ricorrente ha

sostanzialmente lamentato come la società Italspeedy oggetto di sequestro
sarebbe sostanzialmente estranea alle condotte illecite poste in essere attraverso
la società cartiera Truck Drivers difettando alcun collegamento tra le stesse e
non risultando in alcun passo dell’ordinanza del G.i.p. che la Italspeedy stessa
sia una compagine solo fittiziamente intestata a Luccisano Salvatore e Franco
Caterina, e quindi, in realtà, nella disponibilità effettiva dei fratelli Franco cui
sarebbe riconducibile anche la Truck Drivers.
Ciò posto, premesso che, come evincibile dal provvedimento impugnato, il
sequestro appare essere stato adottato al fine di evitare l’aggravamento o la
protrazione delle conseguenze del reato, il Tribunale ha richiamato, a
fondamento del sequestro dell’intero patrimonio societario, il principio per cui
ben è possibile porre in essere il sequestro di un’intera azienda, ove sussistano
indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione
2

sequestro, il Tribunale ha collegato in maniera sommaria la società ai capi

strumentale, sia utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando la
circostanza che l’azienda svolga anche normali attività imprenditoriali (tra le
altre, Sez. 6, n. 27340 del 16/04/2008, P.M. in proc. Cascino, Rv. 240574;
Sez.3, n. 6444 del 07/11/2007, Donvito, Rv. 238819).
E, nella specie, l’ordinanza impugnata ha ritenuto legittimo il sequestro fondando
il fumus della strumentalità della società rispetto ai reati in oggetto sulla

“cartiera”, di contratti simulati di locazione di mezzi di trasporto al fine di
consentire a quest’ultima di assumere fittiziamente forza lavoro e così di
consentire ulteriormente alle imprese di trasporto riconducibili ai fratelli Franco
(in particolare la Meridional Trasporti s.n.c. e la Mediterranea Trasporti s.n.c.), di
evadere le somme di denaro da corrispondere all’Erario e all’Inps a titolo di
ritenute fiscali e contributive dovute sui lavoratori assunti solo formalmente dalla
cooperativa medesima ma in realtà amministrati e gestiti dalle società suddette.
Sennonché, non è consentito comprendere, come è invece necessario perché le
affermazioni appena riportate non restino su un piano di mera apparenza,
sindacabile nella presente sede di legittimità, quali elementi, in alcun modo
indicati nel provvedimento, siano indicativi, da un lato, della simulazione dei
contratti di locazione stipulati e, dall’altro, della riconducibilità effettiva della
società in sequestro agli stessi titolari di fatto della cartiera Truck Drivers.
Ciò tanto più che, come appena ricordato in principio, la strumentalità della
società alla realizzazione dei reati contestati (o, quanto meno, di quello ex art. 2
della I. n. 638 del 1983 specificamente preso in considerazione sul punto
dall’ordinanza) è, nella motivazione del provvedimento, il presupposto fondante
del sequestro stesso.

4. Come già anticipato, il ricorso è fondato anche con riguardo all’aspetto del
periculum.
Questa Corte ha già affermato che può essere oggetto di un provvedimento di
sequestro preventivo anche un’intera azienda utilizzata per traffici illeciti che si
affianchino alla normale attività, purché siano individuati precisi e concreti
elementi indicativi di una prognosi di pericolosità derivante dal mantenimento
della disponibilità della cosa (Sez. 6, n. 36773 del 18/06/2003, Pepe, Rv.
226820).
Ora nella specie, nessuna motivazione al riguardo risulta fornita dall’ordinanza
impugnata pur essendo la stessa ancor più necessaria considerando che, come
puntualmente argomentato dal ricorrente, a fronte di misura emessa nell’anno

3

intervenuta stipulazione, con la cooperativa Truck Drivers, ritenuta mera

2014, i fatti risultano, come da contestazione, posti in essere non oltre l’anno
2010.

5. L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Reggio Calabria.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2015.

P.Q.M.

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