Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27143 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27143 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Noviello Massimo, n. a Ercolano il 22/03/1969;

avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli in data 11/11/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale S. Spinaci, che ha concluso per il rigetto;
udito il Difensore di fiducia, Avv. M. Virgilio, che ha concluso per raccoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1.Noviello Massimo, quale legale rappresentante della Bluride S.r.l., quale terza
interessata, ha proposto ricorso nei confronti del decreto di sequestro preventivo
dell’imbarcazione denominata Martina per il reato di cui all’art. 11 del d. Igs. n.
74 del 2000, contestato a Cannavaro Fabio, Tuccillo Eugenio e Fiorentino
Giuseppe, in quanto proprietaria dell’imbarcazione stessa.

2. Premette il ricorrente che, in tesi accusatoria, il sequestro preventivo ha avuto
ad oggetto in via diretta l’imbarcazione venduta, per l’importo di euro 180.000,

Data Udienza: 22/04/2015

al fine di eludere la riscossione dei consistenti debiti tributari maturati, dalla F.d.
Service S.r.l. alla Bluride, società neocostituita con capitale sociale di soli euro
12.000.

2.1. Ciò posto, con un primo motivo deduce violazione dell’art. 11 del d. Igs.
n.74 del 2000; dopo avere svolto una ricostruzione dei fatti storici all’origine del

simulata, è effettivamente avvenuta giacché l’acquirente ne ha realmente pagato
il prezzo attraverso uno scoperto di conto corrente poi ripianato con un mutuo
ottenuto; né la rimessa di euro 4.000 operata da Cannavaro in favore della
Bluride sarebbe rilevante in quanto effettuata un anno dopo la vendita
dell’imbarcazione e rappresentante un importo del tutto irrisorio rispetto al
valore del bene. Deduce poi in particolare come l’ordinanza, erroneamente, nel
considerare irrilevante il fatto che il prezzo di vendita dell’imbarcazione sia stato
utilizzato per il pagamento di debiti tributari, abbia ritenuto che tali debiti fossero
diversi da quelli in contestazione e che comunque l’esposizione tributaria
complessiva della F.d. Service sarebbe stata ben maggiore.
Quanto al primo assunto l’F 24 prodotto testimonierebbe infatti come lo stesso
fosse finalizzato al versamento dell’Iva, ossia di un’imposta il cui versamento
sarebbe stato in tutto o in parte omesso; quanto al secondo, la documentazione
prodotta con la memoria difensiva avrebbe smentito totalmente le dichiarazioni
del dirigente dell’Agenzia delle entrate secondo cui nessun pagamento sarebbe
stato effettuato.
Lamenta poi l’omessa motivazione del Tribunale quanto alla fattispecie di cui
all’art. 11 in particolare evidenziando come il prezzo di vendita del bene non
sarebbe stato affatto incongruo ma addirittura superiore al valore di mercato
dell’epoca con deprezzamento rispetto al valore originario di acquisto dovuto a
vari fattori; su tale punto l’ordinanza del Tribunale del riesame si è limitata infatti
ad affermare che l’imbarcazione avesse” un certo valore”.

2.2. Con un secondo motivo lamenta la violazione di legge in ordine all’assenza
della individuazione della condotta tipica di cui all’art. 11 mancando del tutto la
descrizione della condotta richiesta dalla norma, ovvero l’alienazione simulata o il
compimento di altri atti fraudolenti; in ogni caso la natura simulata non potrebbe
certo trarsi dal fatto che i fondi per pagare le rate del mutuo sarebbero stati
corrisposti dallo stesso alienante Cannavaro con bonifici mensili giacché è la
stessa ordinanza a riconoscere che questi avrebbe in realtà corrisposto

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procedimento, precisa che l’alienazione del natante, lungi dall’essere stata

unicamente euro 4.000 su 180 mila complessivi comunque non ricollegabili alla
rata di mutuo.

2.3. Con un terzo motivo deduce la violazione dell’art. 11 del d. Igs. 74 del 2000
in ordine alla posizione del terzo estraneo ricorrente anche in relazione
all’assenza del periculum in mora e alla totale omessa motivazione rispetto a

Nelle deduzioni difensive si sottolineava, secondo la stessa impostazione
accusatoria, che Noviello risultava del tutto estraneo al supposto reato tanto da
non essere neppure citato dal decreto impugnato e che dunque il sequestro
aveva colpito un soggetto che deteneva un bene in perfetta buona fede, essendo
tra l’altro egli divenuto amministratore della società acquirente I’ 1 giugno 2011
mentre l’imbarcazione era stata venduta il 27 aprile 2011. Sul punto, l’ordinanza
impugnata si è limitata a rilevare come del tutto indifferente che il ricorrente sia
raggiunto da gravità indiziaria o piuttosto che il reato sia stato commesso da altri
soggetti senza dunque valutare in alcun modo, come anche richiesto dalla
giurisprudenza di legittimità sul punto, il tema posto dal ricorrente, ovvero la
legittimità del sequestro in capo al proprietario esclusivo di buona fede
dell’imbarcazione, e senza indicare una qualche ragione per la quale si dovesse
ritenere che l’imbarcazione in sequestro fosse nella effettiva disponibilità di
Cannavaro e non della Bluride. Del resto, è risultato, come confermato sia dal
G.i.p. che dal Tribunale del riesame, che l’ imbarcazione è stata realmente e
continuativamente utilizzata dalla Bluride per i noleggi e mai finalizzata
all’utilizzo da parte dell’indagato Cannavaro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato nei limiti di cui subito oltre.
L’ordinanza impugnata, dopo avere logicamente spiegato le ragioni per le quali
la vendita dell’imbarcazione in sequestro dovrebbe ritenersi fraudolenta,
fondamentalmente ricondotte, da un lato, alla avvenuta costituzione della società
Bluride appena venti giorni prima che alla stessa fosse venduta l’imbarcazione
stessa, e, dall’altro, alle condotte dimostrative di una ingerenza negli affari della
società acquirente da parte dei soggetti cui è riconducibile la società alienante
(ed in particolare di Cannavaro che avrebbe garantito un mutuo di 180.000 euro
alla Bluride, di cui amministratore è il cognato Noviello, collegato all’acquisto
dell’imbarcazione), con conseguente infondatezza anche della tesi della
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quanto dedotto dalla difesa.

estraneità del terzo, ha ritenuto non rilevante, nel senso di una esclusione del

fumus del reato, l’intervenuta destinazione della somma di denaro ricavata dalla
vendita all’assolvimento di oneri tributari.
L’ordinanza, infatti, pur dando atto, a pag. 12, che, effettivamente, con modello
F 24, sarebbero stati pagati oneri tributari per l’importo di euro 180.000, ha
puntualizzato tuttavia che i debiti tributari in tal modo pagati sarebbero diversi

4. Ciò posto, va però ricordato che il reato di cui all’art. 11 del d. Igs. n. 74 del
2000 è caratterizzato dal dolo specifico posto che la alienazione simulata o il
compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di
riscossione coattiva nei quali la condotta sanzionata consiste, devono essere
finalizzati alla sottrazione “al pagamento di imposte sui redditi o sul valore
aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte”;
sicché, attesa la formulazione della norma, deve ritenersi che una condotta il cui
risultato economico fosse destinato ad andare, anziché a detrimento, addirittura
a beneficio dell’Erario, non potrebbe dirsi accompagnata dal dolo specifico de

quo, indipendentemente dal fatto che le imposte in tal modo pagate fossero
quelle per le quali sia eventualmente pendente un’azione di riscossione o altre;
e, del resto, se, per costante indirizzo di questa Corte, un’azione di recupero o
riscossione (nella fattispecie de qua non risultante come intrapresa) nemmeno è
necessaria per la configurazione del reato attesa la natura di pericolo dello stesso
(cfr., tra le altre, da ultimo, Sez. 3, n. 39079 del 09/04/2013, Barei e altro, Rv.
256376), diverrebbe evidentemente problematica, se non arbitraria, la stessa
individuazione di debiti tributari da privilegiare rispetto ad altri.
Ne consegue che, a fronte di tale principio, sarebbe stato necessario che il
Tribunale, per potere legittimamente ritenere irrilevante, sul piano del

fumus,

l’intervenuto versamento dei 180.000 euro all’Erario, desse conto degli elementi
indicativi del fatto che la vendita dell’imbarcazione sia consapevolmente stata
posta in essere per un valore inferiore a quello reale; solo così, infatti, pur in
presenza di un versamento del corrispettivo ricavato al fine di pagare un debito
tributario, potrebbe in astratto ritenersi ugualmente perseguita la finalità di
ledere le legittime aspettative del fisco ovviamente volte ad incamerare
l’effettivo valore del bene compravenduto..
E solo così, del resto, potrebbe legittimamente qualificarsi come fraudolento, così
come previsto dall’art. 11 cit., l’atto posto in essere.

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da quelli in contestazione.

Sennonché, su tale punto, l’ordinanza impugnata non ha in alcun modo
motivato, essendosi limitata ad affermare, come esattamente lamentato dal
ricorrente, che l’imbarcazione aveva “un certo valore”.

5. L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Napoli

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2015.

per nuovo esame sullo specifico punto evidenziato.

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