Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27141 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27141 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Ancona,
nel procedimento nei confronti di : Ysis da Silva Pereira, n. a Brasilia il
19/06/1981;

avverso la ordinanza del Tribunale di Ancona in data 28/10/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale S. Spinaci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per carenza
di interesse;

RITENUTO IN FATTO

1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona ha proposto
ricorso avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Ancona, su istanza di riesame
di Ysis da Silva Pereira, ha annullato il decreto di sequestro probatorio dei beni
contenuti all’interno di una cassetta di sicurezza emesso dal P.M. il 10/10/2014

Data Udienza: 22/04/2015

nei confronti di Mazzieri Gianluca per i reati di cui agli artt. 2 e 11 del d. Igs. n.
74 del 2000.

2.

Premette il ricorrente che, disposto il sequestro preventivo del patrimonio

dell’indagato fino a concorrenza della somma pari al contestato profitto
illecitamente conseguito e di ogni altro bene a lui riconducibile, essendo emersa

emesso, ex art. 153 c.p.p., decreto di sequestro dei beni contenuti all’interno
della cassetta formalmente intestata al coniuge essendovi fondati motivi per
ritenere che ivi potessero trovarsi proprio quei beni nella disponibilità
dell’indagato cui si estendeva il provvedimento cautelare; all’interno della stessa
erano poi stati rinvenuti orologi di valore e la somma in contanti di euro 155.000
circa.
Ciò posto, con un primo motivo denunciante violazione di legge, censura il
provvedimento impugnato (che ha ritenuto che il decreto impugnato,
formalmente probatorio, in realtà fosse finalizzato a sottoporre beni a sequestro
preventivo) giacché lo stesso sarebbe incorso nell’errore di avere escluso la
natura di corpo del reato o di cosa pertinente al reato in capo al profitto del reato
che era invece proprio oggetto del sequestro preventivo e quindi anche del
sequestro probatorio ad esso collegato; infatti,

ex art. 253, comma 2, c.p.p., è

corpo del reato, tra l’altro, proprio il profitto di esso.
Con un secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione.
Infatti, a seguire il ragionamento del Tribunale, non potrebbe che concludersi
che i beni che possono essere sottoposti a sequestro preventivo sono solo quelli
immediatamente e facilmente disponibili e rinvenibili essendo vietata ogni altra
possibilità di reperimento ed acquisizione; poiché infatti il decreto di sequestro
del G.i.p. non consente di operare perquisizioni, sarebbe inibito all’autorità
giudiziaria il sequestro, previa perquisizione domiciliare, di opere d’arte, gioielli e
altri valori detenuti presso l’abitazione dell’indagato.

3. Ha presentato memoria la ricorrente deducendo in primis la inammissibilità
del ricorso per carenza di interesse, essendo stato emesso nuovo decreto di
sequestro arnpliativo del contenuto di quello impugnato e che allega; in secondo
luogo deduce poi l’assenza completa nel provvedimento di sequestro di
qualunque motivazione circa una relazione di immediatezza tra la “res”
sequestrata ed il reato oggetto di indagine; e, trattandosi di reati tributari, deve
escludersi che le somme di denaro sui conti correnti od in cassetta di sicurezza
costituiscano o possano costituire corpo del reato o cose pertinenti al reato.
2

l’esistenza di una cassetta di sicurezza nella disponibilità dello stesso, aveva

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.
Risulta infatti che, ancor prima di proporre il ricorso de quo, il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Ancona, prendendo significativamente atto dei

nuovo decreto di sequestro avente ad oggetto i medesimi beni già sequestrati e
ampliativo, nelle motivazioni a supporto, del contenuto dell’originario decreto.
Ne consegue che, al momento della proposizione del ricorso, era già mancante in
capo al Procuratore della Repubblica un interesse all’impugnazione dell’ordinanza
del Tribunale da intendersi, secondo la costante interpretazione di questa Corte,
nel senso del perseguimento di un risultato non solo teoricamente corretto ma
anche praticamente e concretamente favorevole (tra le altre, Sez. 1, n. 3083 del
23/09/2014, P.M. in proc. Stracuzzi, Rv. 262181; Sez. 6, n. 49879 del
06/12/2013, P.G. in proc. Leskaj, Rv. 258060).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2015

Il Co

re est.

Il Presidente

rilievi mossi dal Tribunale del riesame con l’ordinanza qui impugnata, ha emesso

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