Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27140 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27140 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Agave S.p.A. in persona del liquidatore Castellano
Giuseppe, n. a Napoli il 10/01/1964;

avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli in data 12/02/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale S. Spinaci, che ha concluso per l’inammissibilità per rinuncia;

RITENUTO IN FATTO

1.La società Agave S.p.a. in persona del liquidatore Castellano Giuseppe, ha
presentato ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che ha
confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente del G.i.p. del
Tribunale di Napoli di beni immobili, automezzi, imbarcazioni, crediti, polizze
assicurative e delle partecipazioni societarie detenute dagli indagati Padovani
Vittorio, Francesco e Giovanni nonché dalla società Padovani holding S.r.l. in
relazione al delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di
frodi fiscali nonché in relazione ad ulteriori reati scopo.

Data Udienza: 22/04/2015

Premesso che la Agave S.p.A. in liquidazione è società del gruppo Padovani le cui
azioni sono interamente detenute dalla Padovani holding S.r.l. e che la Agave a
propria volta detiene partecipazioni nella Comesa s.a., società di diritto spagnolo,
deduce che il sequestro ha interessato tra l’altro la partecipazione detenuta da
Agave S.p.A. nella Comesa s.a..

particolare ricorda che in sede di riesame si era rilevato che il P.M. aveva
autonomamente esteso il sequestro preventivo, limitato alle partecipazioni della
Padovani in Agave, alle partecipazioni a propria volta detenute da Agave in
Comesa in tal modo ampliando illegittimamente il contenuto dispositivo
dell’ordinanza del G.i.p. ma il Tribunale non ha in alcun modo confrontato
rispettivamente tra loro l’ordinanza di sequestro del G.i.p. e l’ordine di
esecuzione del P.M. al fine di verificare se il secondo provvedimento fosse o
meno rispondente al dettato del primo.

3. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell’articolo 292 c.p.p. in ordine
alla competenza a disporre la misura cautelare reale posto che, in relazione a
quanto già detto sopra, il P.M. avrebbe ampliato indebitamente il contenuto
dell’ordinanza del giudice individuando nuovi ed ulteriori beni da sottoporre a
misura; né si potrebbe fare riferimento, secondo quanto affermato dall’ordinanza
impugnata, al fatto che l’ordinanza del G.i.p. avrebbe richiamato tutte le
partecipazioni societarie in qualsiasi forma detenute anche per il tramite di
società fiduciarie, posto che in tal modo il giudice, non indicando in maniera
analitica i beni da sottoporre a sequestro, rimetterebbe l’individuazione degli
stessi ad una discrezionale determinazione del P.M.

4.

Con un terzo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione in

relazione all’art. 321 c.p.p.; deduce che il giudice, nel sottoporre beni a
sequestro preventivo, deve verificare se gli stessi siano o meno nella disponibilità
degli indagati ovvero terzi; ciò posto l’istante aveva rilevato in sede di richiesta
di riesame che gli indagati non avevano alcuna disponibilità delle partecipazioni
in Connesa s.a. mentre il Tribunale del riesame ha evidenziato il tentativo di
utilizzare le partecipazioni detenute in Comesa s.a. al fine di estinguere l’
esposizione debitoria di altra società del gruppo ovvero la Mercantile acciai
S.p.A; in tal modo ha però confuso rapporti pregressi, tra cui l’effettiva
destinazione di parte del patrimonio di Agave a supporto di altre società del
gruppo, con il presupposto della libera utilizzabilità da parte degli indagati delle
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2. Con un primo motivo lamenta l’assoluta mancanza di motivazione; in

partecipazioni in Connesa e non ha considerato che il curatore della Padovani,
dichiarata fallita, e il liquidatore di Agave, sono soggetti del tutto distinti dagli
indagati (senza che il Tribunale abbia minimamente cercato elementi da cui
desumere l’esistenza di direttive o ordini impartiti agli stessi) oltreché autonomi
nell’esercizio dei propri poteri decisionali.

con cui si rappresenta che il compendio oggetto del provvedimento impugnato è
stato dissequestrato con ordinanza, allegata, in data 14/01/2015

“con

conseguente cessazione della materia del contendere e rinuncia”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Infatti il provvedimento di sequestro impugnato è stato revocato
successivamente alla presentazione del ricorso con conseguente sopravvenuta
mancanza di interesse all’impugnazione.
Va aggiunto che il venir meno dell’interesse, sopraggiunto alla proposizione del
ricorso, non configura un’ipotesi di soccombenza sicché il ricorrente non deve
essere condannato ne’ alle spese processuali ne’ al pagamento della sanzione in
favore della Cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013,
Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez.3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv.
252910; Sez. U., n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e altro, Rv.208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2015.

5. In data 21/04/2015 è pervenuta missiva del Difensore di fiducia del ricorrente

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