Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2714 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2714 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udienza: 19/11/2015

Ardiri Gina nata il 6/12/1972
avverso la sentenza n. 61/2015 della Corte d’Appello di Messina del 28/1/2015;
visti gli atti , la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza del 19/11/2015 la relazione del Consigliere dott.ssa Lucia Aíelli ;
udito il Sostituto Procuratore generale dott. ssa Paola Filippi che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
udito il difensore avv. Filippo Maria Barbera che si è riportato ai motivi di ricorso.

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’v

Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 28/1/2015, la Corte di appello dì Messina confermava la sentenza
del Tribunale di Patti del 5.7.2011 che condannava Ardiri Gina alla pena di anni uno e
mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui all’art. 648 c.p..
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputata, per mezzo del suo difensore di
fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame: erronea applicazione delle norme in
materia di competenza per territorio, sostiene la ricorrente che la Corte d’Appello di

c. 2 c.p.p., quando invece era pacifica la competenza del Tribunale di Messina e non
del Tribunale di Patti, atteso che l’assegno, oggetto di ricettazione, era stato smarrito
in Messina; illogicità della motivazione e travisamento della prova atteso che il
commerciante Tavella aveva riferito che l’assegno denunciato smarrito, gli fu
consegnato non già dall’imputata, ma da una signora presentatagli come moglie di tale
Magarieerronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 62 n. 4 c.p., in
quanto la Corte d’Appello non avrebbe considerato la tenuità del danno avuto riguardo
al fatto che nessun addebito venne effettuato sul conto del correntista Passeri.
Eccepiva infine l’intervenuta maturazione del termine di prescrizione avuto riguardo
alla data di smarrimento dell’assegno (14.1.2003) o anche al momento della sua
successiva negoziazione con conseguente decorso della prescrizione nel marzo 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati .
Il ricorso riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte
d’appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che
il ricorrente non considera né specificatamente censura.
Il giudice di appello ha innanzi tutto affrontato la questione della eccepita incompetenza
territoriale, già risolta dal giudice di primo grado ed ha correttamente ritenuto la competenza
del Tribunale di Patti in applicazione del criterio sussidiario di cui all’art. 9 c. 2 c.p.p.. Questa
Corte, infatti, ha costantemente affermato che il delitto di ricettazione ha carattere istantaneo
e si consuma nell’atto di ricezione da parte dell’agente della cosa proveniente da delitto, nel
caso in cui detta verifica non sia possibile, per individuare il giudice competente è dunque
necessario ricorrere ai criteri di cui all’art. 9 c. 2 c.p.p., mentre nessun rilievo può essere
attribuito al luogo in cui viene accertata la detenzione della res ( Sez. 1 29 marzo 1994 , n.
857, rv. Sez. 1 16 luglio 1997, n. 4127 rv. 207124).
Anche la questione relativa all’attendibilità della persona offesa è stata correttamente ed
esaustivamente affrontata dalla Corte di merito che ha sottolineato la precisione e linearità del
racconto del teste Tavella, confermato da riscontri documentali per nulla inficiato dal fatto che

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Messina avrebbe erroneamente radicato la competenza per territorio ai sensi dell’art. 9

il teste in dibattimento non ha riconosciuto l’imputata, circostanza giustificabile in ragione del
tempo trascorso e dell’ occasionalità dell’episodio.
Quanto poi al vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante comune di
cui all’art. 62 n. 4 c.p., la Corte d’appello, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte,
ha affermato che tale circostanza ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte
offesa come conseguenza diretta e immediata del reato, sia di valore economico pressoché
irrilevante. (Sez.2 n. 15576/2012; Rv. 255791), circostanza esclusa, nel caso di specie, dalla
entità della somma riportata sull’assegno ricettato, pari ad euro 200,00, a nulla rilevando che

poiché il danno va riferito al Tavella, p.o. e danneggiato del delitto di ricettazione, mentre il
Passeri è p.o. e danneggiato del reato di furto.
Da ultimo con riferimento al motivo afferente la maturazione del termine di prescrizione,
osserva la Corte che, il termine di prescrizione di anni dieci, computato in relazione alla pena
edittale prevista per l’art. 648 c.p., tenuto conto del criterio di cui all’art. 161 c.p., come
modificato dalla L. 251/2005, più favorevole al reo, non era decorso alla data della sentenza di
appello. L’inammissibilità del ricorso per cassazione, che non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del
reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U. n. 32 del
22/11/2000, Rv. 217266; sez. 4 n. 18641 del 20/1/2004, Rv. 228349).
Tutto ciò comporta l’inammissibilità dell’impugnazione per manifesta infondatezza dei motivi
proposti. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.11.2015

la p.o. : Passeri Nicola, vittima del furto, non abbia subìto l’addebito dell’importo sul suo conto,

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