Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27136 del 23/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27136 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENEDICENTI GINO N. IL 18/09/1963
avverso la sentenza n. 3132/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
04/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. no g’
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
ALQ

/Q

_

Data Udienza: 23/04/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Fermo, con sentenza del 7/6/2010, dichiarava Gino
Benedicenti responsabile dei reati di cui agli artt. 5 e 10, d.Lvo 74/2000,
perché, nella qualità di amministratore unico della Futura srl, al fine di
evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non aveva presentato
le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
con condanna per l’imputato ad anni 1 di reclusione.
La Corte di Appello di Ancona, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse del prevenuto e sul ricorso per cassazione
avanzato dal p.m. presso il Tribunale di Fermo, esaminato ex art. 580
cod.proc.pen., in accoglimento di quest’ultimo gravame, ha riformato
parzialmente il decisum di prime cure, rideterminando la pena inflitta
all’imputato in anni 1 mesi 1 di reclusione, con conferma nel resto.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti
motivi:
-erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192, co. 1 e
2. cod.proc.pen., 5 e 10, d.Lvo 74/2000, nonché vizio del discorso
giustificativo, sviluppato dal giudice di merito, posto a sostegno della
riconosciuta colpevolezza del Benedicenti, dal quale emerge evidente una
non corretta lettura delle emergenze istruttorie;
-ingiustificato diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche;
-erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in
relazione al mancato riconoscimento dei benefici di legge, ciò anche
nell’ottica dell’art. 12, co. 2 bis, d.Lvo 74/2000.

1

le dichiarazioni IRES e IVA per l’anno 2006 e aveva occultato e/o distrutto

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
capo al prevenuto.
Il primo motivo di annullamento non può trovare ingresso, in quanto con
esso si tende ad una rilettura degli elementi costituenti la piattaforma
probatoria, sui quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo
esame estimativo.
Sul punto giova rilevare che la Corte di merito ha ritenuto ampiamente
dimostrata la ricorrenza e la sussistenza delle violazioni ascritte
all’imputato, essendo emerso documentalmente e mediante le prove
testimoniali esperite ( deposizione m.11o Cosimo Zecca, GdF Fermo ) come
il Benedicenti avesse assunto, in data 1/2/2007, la carica di
amministratore unico della Futura s.r.I., disinteressandosi della
conduzione societaria, ma, in ogni caso, non rinunciando all’incarico,
verosimilmente ricoperto nella consapevolezza di agire quale prestanome
o testa di legno; circostanza, questa, che, di certo, non esclude la sua
responsabilità per le omissioni tributarie, concretizzanti il reato ex art. 5,
d.Lvo 74/2000, né per la dispersione delle scritture contabili, circostanza
concretizzante il reato ex art. 10, stesso decreto ( ex multis Cass.
27/11/2013, n. 47110).
Peraltro, del tutto destituita di fondamento è la tesi difensiva con la quale
si sostiene la estraneità del Benedicenti ai reati contestati, in quanto il
delitto ex art. 5 si è consumato 1’1/10/2007, allorchè il prevenuto già da

z

concretizzazione dei reati in contestazione e alla ascrivibilità di essi in

otto mesi ricopriva l’incarico di amministratore unico della Futura srl e,
pertanto, su di esso gravava l’onere di curare la presentazione delle
predette dichiarazioni; di poi, per quel che attiene al reato ex art. 10, nel
verbale dell’1/2/2007, con cui è stata consacrata la nomina ad
documentazione fiscale della società, di cui ne è obbligatoria la
conservazione; circostanza questa che elide la tesi difensiva della
ignoranza del Benedicenti sulla esistenza della documentazione fiscale in
questione.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di annullamento,
con il quale si censura l’immotivato diniego delle circostanze attenuanti
generiche, in quanto il giudice di merito, a giusta ragione, ha ritenuto
ostativi alla applicazione dell’art. 62 bis cod.pen. i rilevanti precedenti
penali, gravanti sull’imputato.
Manifestamente infondata è la censura sollevata in ordine al diniego del
beneficio della sospensione condizionale della pena, rilevato che il
decidente giustifica in maniera esaustiva e compiuta le ragioni poste a
sostegno della mancata concessione dell’invocato beneficio, indicando
quali elementi ostativi all’accoglimento della relativa istanza la gravità del
fatto e i precedenti penali gravanti sull’imputato.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
Benedicenti abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di euro 1.000,00.

3

amministratore del Benedicenti, risulta che lo stesso ha preso in carico la

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.

Così deciso il 23/4/2015.

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