Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27131 del 10/05/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27131 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
A.A.

avverso l’ordinanza del 05/02/2018 del TRIBUNALE di CHIETI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 10/05/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A.A., imputato del delitto di cui agli artt. 4 e 7 I. 896 del
1967 nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Chieti, ha depositato nel
corso dell’udienza dibattimentale del 5 febbraio 2018 la richiesta di rimessione ai
sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., denunciando l’esistenza di una situazione
ambientale idonea a menomare l’imparzialità del giudizio e a pregiudicare il

2. Il Tribunale di Chieti ha trasmesso tempestivamente gli atti a questa
Corte.
Sono anche pervenuti gli atti relativi alla notificazione della richiesta al
Pubblico ministero (Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960).
2.1. Essendo stata rilevata una causa di inammissibilità della richiesta, essa
è stata assegnata a questa Sezione.

3. La richiesta di rimessione è inammissibile.
L’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al
principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale,
comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo
regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio
iudicii. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi
un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente
territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e
consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo
concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della
sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di
determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro
che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa
grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 2, n. 17519 del
25/03/2004, Mingari, Rv. 229704).
Deve essere riaffermato il principio costantemente espresso dalla
giurisprudenza di legittimità secondo il quale la grave situazione locale idonea a
configurare cause di rimessione del processo ad altra sede deve essere, oltre che
concreta, effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualità e tale da
non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio
giudiziario (Sez. 1, n. 52976 del 07/10/2014, Riva F.i.r.e., Rv. 262298).

corretto svolgimento del processo.

3.1. Tanto premesso, va evidenziato che il ricorrente, il quale ha provveduto
in passato a ricusare vari magistrati, di fatto ipotizza una persecuzione in suo
danno che, tuttavia, risulta solo soggettivamente apprezzabile, sicché non si
apprezza l’esistenza di una situazione ambientale idonea a menomare
l’imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo.

ricorrono gli estremi per la rimessione del processo quando l’istante si limiti a
prospettare soltanto il probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e
decisoria del giudice, fondato su illazioni o sull’adduzione di timori o sospetti, non
espressi da fatti oggettivi né muniti di intrinseca capacità dimostrativa, senza
indicare alcuna situazione locale di una tale gravità e dotata di una oggettiva
rilevanza da coinvolgere l’ordine processuale dell’ufficio giudiziario di cui sia
espressione il giudice procedente» (Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi
e altri, Rv. 255375).
3.2. All’inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell’art. 48, comma
6, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in
euro 3.500,00, nonché al pagamento delle spese processuali (Sez. 5, n. 49692
del 04/10/2017, C., Rv. 271438, secondo la quale «in tema di rimessione del
processo, se la Corte di Cassazione rigetta o dichiara inammissibile l’istanza deve
condannare l’imputato che l’ha proposta al pagamento delle spese processuali, in
applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali,
dinanzi alla giudice di legittimità»).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 3.500 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 maggio 2018.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che «non

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