Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2713 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2713 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AIELLI LUCIA

Fabrizio Antonio nato il 11.2.1950
avverso la sentenza n. 570/ 2013 della Corte d’Appello di Milano del 25.1.2013 ;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Lucia Aielli ;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 25.1.2013 La Corte d’Appello di Milano, confermava la sentenza del
Tribunale di Monza che condannava Antonio Fabrizio per il reato di rapina aggravata, porto
di arma, minaccia aggravata .
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del suo
difensore, il quale deduce: la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 lett. b) c.p.p., per
inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, 530 c.p.p., in relazione agli artt. 628,
612 c.p., 4 L. 110/75 in quanto, ad avviso del ricorrente, la pronuncia di condanna
sarebbe esclusivamente basata sulle dichiarazioni della p.o.: Colombo Maurizio
“interessate e contraddittorie”; inoltre la sentenza impugnata, sarebbe viziata da nullità ex
art. 606 lett. e) c.p.p., per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della
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Data Udienza: 19/11/2015

motivazione in quanto la Corte avrebbe dato fiducia privilegiata alla versione dei fatti resa
dalla p.o., e non avrebbe apprezzato invece la versione resa dall’imputato, per il solo fatto
che questi era in possesso del coltello a serramanico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi palesemente infondati.
Difatti tutte le questioni proposte attengono a valutazioni di merito che sono insindacabili
nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai
principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie.

Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074).
Ed inoltre, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una “doppia conforme” e cioè doppia
pronuncia di eguale segno, per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato
in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione)
che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto
come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606
c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di
travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione
rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova
decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia
riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi
il limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice
d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a
contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv.
236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso
materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure
dell’appellante, è giunto alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità
dell’imputato per i fatti allo stesso ascritti.
Orbene, fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi
suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regge al vaglio di legittimità, non
palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento
del fatto o della prova. In particolare la Corte territoriale dà, adeguatamente, atto, del
vaglio di credibilità al quale è stata sottoposta la deposizione della persona offesa con
motivazione in fatto immune da vizi di legittimità (sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Rv.
239342); in tal senso si è fatto riferimento alle dichiarazioni rese da Colombo Maurizio il
quale, sottolinea la Corte d’appello, “nemmeno si è costituito parte civile” ed il cui narrato
è risultato confortato dal rinvenimento, in possesso del Colloca ( complice del Fabrizio)
della moneta d’oro servita da esca e del coltello a serramanico, in possesso del Fabrizio.
Deve aggiungersi che le segnalate anomalie o contraddizioni del racconto della p.o., sono
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(Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U. n. 12 del 31.5.2000, Rv. 216260;

state introdotte dal ricorrente quale vizio di motivazione, mediante riproduzione di stralci
della deposizione dibattimentale del Colombo, solo in parte confrontata con stralci della
denuncia della medesima p.o. e stralci della deposizioni di testimoniale del teste Zoglio,
per cui ad avviso del Collegio, il vizio di motivazione per travisamento della prova, non
può nemmeno essere adeguatamente valutato. In proposito, può ritenersi ormai
consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio della c.d. “autosufficienza del
ricorso”, inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte Suprema. Tenuto conto
dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, questa Corte

sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza
che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta
valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare
la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli
atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in
precedenza), posto che anche in sede penale – in virtù del principio di autosufficienza del
ricorso – deve ritenersi precluso a questa Corte l’esame diretto degli atti del processo, a
meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del
ricorso” (Sez. 1, sentenza n. 16706 del 18 marzo – 22 aprile 2008, CED Cass. n.240123;
Sez. 1, sentenza n. 6112 del 22 gennaio – 12 febbraio 2009, CED Cass.n. 243225 per la
quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità
della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro
integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da
rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze).
Da ultimo il giudice di secondo grado ha valutato, con giudizio di fatto insindacabile in
questa sede, “irrilevante”, il dato della esecuzione della rapina, in macchina o nel cortile,
in quanto, era stata accertata una condotta sostanziatasi nell’andare in macchina presso
l’abitazione del sedicente venditore e qui il Colombo era stato rapinato dal Fabrizio,
allontanatosi a piedi all’interno del cortile, dopo che aveva deciso di accompagnare in loco
il suo interlocutore. Anche in questo caso il ricorrente si limita a censurare il giudizio di
fatto della Corte di merito, estrapolando dalla motivazione un dato ( quello del riferito
luogo della rapina) in realtà correttamente valutato dal giudice di merito, in relazione ad
altri elementi , giudicati significativi dell’intera condotta predatoria ( pag. 2).
Per le considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
dell’imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento
a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in € 1.000,00 .

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Suprema ha quindi già ritenuto che “la teoria dell’autosufficienza del ricorso elaborata in

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende

Così deciso il 19.11.2015

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