Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27124 del 26/03/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27124 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Serino Antonio, nato il 23 febbraio 1941
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 9 gennaio 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronío;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 26/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1. — Con sentenza del 9 gennaio 2014, la Corte d’appello di Firenze ha
confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 29 gennaio 2013, con la quale —
per quanto qui rileva — l’imputato era stato condannato, per i reati di cui agli art. 44,
comma 1, lettera b) , 93, 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, per aver eseguito, in qualità di
proprietario e committente, in zona sismica e senza presentazione del relativo
progetto all’ufficio regionale competente, in mancanza di permesso di costruire e in

avevano comportato una totale ridistribuzione degli spazi interni, un aumento di
superficie lorda e il frazionamento dell’appartamento originario in più unità abitative,
con la realizzazione di cinque miniappartamenti, soppalchi e una piscina (reati
consumati nel marzo 2009).
2. — Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso
per cassazione, deducendo: 1) la contraddittorietà e la manifesta illogicità della
motivazione quanto alle dichiarazioni rese dall’imputato, il quale aveva invocato la
buona fede sulla liceità della realizzazione dei soppalchi e sulla non necessità di
provvedimenti autorizzatori, essendo stato rassicurato in tal senso dalla ditta
esecutrice dei lavori e dalla natura amovibile dei soppalchi; 2) l’erronea applicazione
dell’art. 42 cod. pen., per l’esclusione della sussistenza della buona fede in capo
all’imputato da parte della Corte d’appello; 3) l’omessa valutazione dell’intervenuta
sanatoria delle opere edilizie, con provvedimento comunale del 29 dicembre 2012, nel
quale si prevedeva l’esecuzione di lavori di sistemazione, immediatamente realizzati
dall’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Deve essere dichiarata l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
3.1. – Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per
l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall’evidenza,
emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come
reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla
causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa
sentenza. I presupposti per l’immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli
atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in
considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che
la prova dell’innocenza dell’imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza
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contrasto con gli strumenti urbanistici, lavori di ristrutturazione di un immobile che

- ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un “apprezzamento”, ma
ad una mera “constatazione”.
L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in
sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza
impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio,
possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece
dichiarare l’estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si

declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità
di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità,
essendo l’inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio
dell’immediata applicabilità della causa estintiva

(ex plurimis, sez. 6, 1° dicembre

2011, n. 5438; sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, rv. 244275; sez. un., 27 febbraio
2002, n. 17179, rv. 221403; sez. un. 28 novembre 2001, n. 1021, rv. 220511).
3.2. – I presupposti per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.,
come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, in cui i motivi di
ricorso sono sostanzialmente relativi alla logicità della motivazione della sentenza
impugnata; con la conseguenza che il loro eventuale con accoglimento potrebbe
portare al più all’annullamento con rinvio della sentenza stessa. Né il ricorso può
essere ritenuto inammissibile, perché, il terzo motivo, relativo all’efficacia estintiva del
provvedimento di sanatoria emesso dal Comune il 29 dicembre 2012, risulta fondato,
in quanto la Corte d’appello non ha effettivamente preso in considerazione tale
provvedimento.
3.3. – Dall’esame degli atti risulta che il termine di prescrizione è già
ampiamente decorso.
Infatti i reati sono stati contestati come commessi nel marzo 2009; a partire da
tale data, deve essere computato il termine complessivo di cinque anni, applicabile
per le contravvenzioni, cui devono essere aggiunti 60 giorni di sospensione della
prescrizione per impedimento del difensore (udienza del 27 marzo 2012) giungendosi
così al maggio 2014, epoca precedente alla pronuncia della presente sentenza.
4. – La sentenza impugnata deve, perciò, essere annullata senza rinvio, perché
i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere i reati estinti per
prescrizione.

troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l’obbligo dell’immediata

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2015.

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